§ 17.5.79 – Regolamento 27 luglio 2005, n. 1277.
Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:27/07/2005
Numero:1277


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l’edificio/gli [...]
Art.  3.
Art. 4.      Il funzionario competente di cui all’articolo 3 si accerta che l’importazione, l’esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità delle disposizioni giuridiche pertinenti [...]
Art.  5.
Art. 6.      Gli operatori prendono le misure necessarie per proteggere i locali commerciali contro la rimozione non autorizzata delle sostanze classificate della categoria 1.
Art. 7.      1. L’autorità competente prende una decisione in merito alla richiesta di licenza di cui all’articolo 5 entro 60 giorni lavorativi dalla data in cui riceve la richiesta.
Art. 8.      1. Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti rifiutano la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui [...]
Art. 9.      In caso di scambi tra la Comunità e i paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o [...]
Art. 10.      1. Le licenze non sono trasferibili.
Art. 11.      1. Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti possono sospendere o revocare una licenza quando:
Art. 12.      1. Gli articoli da 5 a 11 non si applicano alle licenze speciali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004.
Art. 13.      Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate sono esonerati dall’obbligo di licenza e di registrazione ai [...]
Art. 14.      1. Gli operatori coinvolti nell’esportazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono esonerati dall’obbligo di registrazione [...]
Art. 15.      Ai fini dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 273/2004, gli acquirenti comunicano ai rispettivi fornitori se tale articolo si applica o no nei loro confronti.
Art. 16.      Ogniqualvolta le autorità competenti chiedono, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, che siano dimostrati gli scopi leciti della transazione, l’operatore [...]
Art.  17.
Art. 18.      1. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, gli operatori titolari di una licenza o di una registrazione segnalano alle autorità competenti:
Art. 19.      Le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 vengono fornite una volta l’anno prima del 15 febbraio.
Art.  20.
Art. 21.      1. Nel caso delle esportazioni per le quali viene rilasciata un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005 e degli [...]
Art.  22.
Art. 23.      1. Per le autorizzazioni di esportazione e di importazione si devono utilizzare rispettivamente i moduli di cui all’allegato VI e all’allegato VII. La struttura dei moduli è vincolante.
Art. 24.      1. I moduli delle autorizzazioni sono stampati in una o più lingue ufficiali della Comunità.
Art. 25.      Su richiesta dell’operatore interessato, l’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. [...]
Art. 26.      1. Le richieste di autorizzazione di esportazione semplificata di cui all’articolo 25 contengono almeno le seguenti informazioni:
Art. 27.      1. Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui all’allegato VI.
Art.  28.
Art. 29.      1. Nel mese successivo a ciascun trimestre, ogni Stato membro invia alla Commissione un elenco contenente informazioni sui casi in cui l’immissione in libera pratica delle sostanze classificate [...]
Art. 30.      Il regolamento (CE) n. 3769/92 è abrogato a decorrere dal 18 agosto 2005.
Art. 31.      Le autorità competenti revocano entro il 31 dicembre 2005 le autorizzazioni di esportazione individuali aperte rilasciate a norma degli articoli 5, paragrafo 3, e 5 bis, paragrafo 3, del [...]
Art. 32.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 17.5.79 – Regolamento 27 luglio 2005, n. 1277.

Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 3 agosto 2005, n. L 202).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, in particolare l’articolo 14, lettere a) e f),

     visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafi 1 e 3, l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 19 e l’articolo 28,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, concernente l’esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 111/2005. Occorre allineare le modalità di applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 3769/92 con le nuove norme introdotte dal regolamento (CE) n. 111/2005. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 3769/92 deve essere abrogato.

     (2) Il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe, che sostituisce la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, armonizza le disposizioni riguardanti l’immissione sul mercato di determinate sostanze impiegate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nella Comunità. Al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda il commercio dei precursori di droghe, occorre armonizzare a livello comunitario le disposizioni relative alla richiesta, alla concessione, al rifiuto di concessione, alla sospensione o alla revoca di una licenza.

     (3) È indispensabile proteggere i locali commerciali in cui sono immagazzinate o utilizzate le sostanze della categoria 1 onde evitare la rimozione non autorizzata di tali sostanze.

     (4) Occorre definire con maggior precisione i tipi di operatori coinvolti nel commercio intracomunitario che possono usufruire di licenze e di registrazioni speciali. Occorre inoltre definire i casi in cui gli operatori coinvolti nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi possono essere esonerati dall’obbligo di licenza e di registrazione.

     (5) Le disposizioni riguardanti le condizioni per la concessione delle licenze e gli obblighi di notifica degli operatori coinvolti nel commercio intracomunitario e nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi devono essere per quanto possibile identiche.

     (6) Occorre introdurre disposizioni che consentano di verificare gli scopi leciti di tutte le spedizioni di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale comunitario, comprese quelle in transito, i trasbordi e le aree sensibili quali le zone franche comunitarie.

     (7) Occorre definire procedure specifiche in materia di autorizzazioni di importazione per sorvegliare le singole importazioni di sostanze della categoria 1 onde prevenirne la diversione nelle fasi iniziali affrontando, in particolare, il problema sempre più preoccupante degli stimolanti amfetamino simili.

     (8) L’introduzione di norme dettagliate sulle notifiche preventive all’esportazione dovrebbe permettere di adeguare i trasferimenti di informazioni e il tipo di risposta necessario in funzione della sensibilità delle merci esportate. In linea di massima, per trarre il massimo vantaggio dal sistema delle notifiche preventive all’esportazione e delle autorizzazioni di esportazione, sarebbe opportuno concentrarsi sulle spedizioni ad alto rischio. L’introduzione di norme dettagliate sull’uso semplificato delle notifiche preventive all’esportazione e sul rilascio delle autorizzazioni di esportazione mediante procedura semplificata dovrebbe ridurre l’onere amministrativo per i prodotti chimici di massa con usi leciti comuni.

     (9) Ai fini di un controllo efficace degli scambi commerciali, gli Stati membri devono consentire alle autorità competenti di svolgere efficientemente i loro compiti e di scambiarsi informazioni.

     (10) Ai fini di un migliore coordinamento del controllo dei precursori di droghe, gli Stati membri devono informare periodicamente la Commissione sulle misure adottate per prevenire la diversione dei precursori stessi.

     (11) Il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei precursori di droghe,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     Il presente regolamento contiene modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 per quanto riguarda il funzionario competente, la licenza e la registrazione degli operatori, la trasmissione delle informazioni, le notifiche preventive all’esportazione e le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l’edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.

 

CAPITOLO II

FUNZIONARIO COMPETENTE

 

     Art. 3.

     Gli operatori coinvolti nell’importazione, nell’esportazione o nelle attività di intermediazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 111/2005 concernenti sostanze classificate delle categorie 1 o 2 nominano un funzionario competente per il commercio delle sostanze classificate, comunicano alle autorità competenti il nome e i recapiti del funzionario in questione e le avvertono immediatamente di qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

 

     Art. 4.

     Il funzionario competente di cui all’articolo 3 si accerta che l’importazione, l’esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità delle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato sia a rappresentare l’operatore sia a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

 

CAPITOLO III

LICENZA E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI

 

     Art. 5.

     1. Per ottenere una licenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, l’operatore deve presentare una richiesta per iscritto.

     La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome e indirizzo completi del richiedente;

     b) nome completo del funzionario competente;

     c) carica e mansioni del funzionario competente;

     d) indirizzo completo dei locali commerciali;

     e) descrizione di tutti i locali in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate le sostanze classificate;

     f) informazioni da cui risulti che sono state prese misure adeguate contro la rimozione non autorizzata delle sostanze classificate dai locali di cui alla lettera e);

     g) denominazione e codice NC delle sostanze classificate come indicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004;

     h) nel caso di una miscela o di un prodotto naturale:

     i) nome della miscela o del prodotto naturale;

     ii) denominazione e codice NC delle sostanze classificate presenti nella miscela o nel prodotto naturale come figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004;

     iii) percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale;

     i) descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 273/2004;

     j) se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività;

     k) secondo i casi, certificato di buona condotta del richiedente e del funzionario competente o documento da cui risulti che offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni.

     Su loro richiesta, il richiedente consente alle autorità competenti l’accesso alle informazioni e ai documenti supplementari pertinenti.

     2. Il paragrafo 1 si applica per quanto riguarda le licenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

     Ai fini del paragrafo 1, lettera e), la richiesta contiene una descrizione di tutti i locali di immagazzinamento, lavorazione e trasformazione, delle manipolazioni abituali e dell’uso delle sostanze classificate.

     Ai fini del paragrafo 1, lettere g) e h), punto ii), vengono riportati la denominazione e il codice NC delle sostanze classificate come indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

     Ai fini del paragrafo 1, lettera i), viene riportata una descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

 

     Art. 6.

     Gli operatori prendono le misure necessarie per proteggere i locali commerciali contro la rimozione non autorizzata delle sostanze classificate della categoria 1.

 

     Art. 7.

     1. L’autorità competente prende una decisione in merito alla richiesta di licenza di cui all’articolo 5 entro 60 giorni lavorativi dalla data in cui riceve la richiesta.

     In caso di rinnovo di una licenza, la decisione viene presa entro 30 giorni lavorativi.

     2. L’autorità competente può sospendere i periodi di cui al paragrafo 1 per consentire al richiedente di fornire le informazioni mancanti. In tal caso, la sospensione decorre dal giorno in cui l’autorità competente informa il richiedente della necessità di fornire informazioni complementari.

     3. La licenza può coprire le operazioni di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005.

     4. Le autorità competenti rilasciano la licenza in base al modello di cui all’allegato I.

     5. Le autorità competenti possono rilasciare due tipi di licenze:

     a) una licenza che copra tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per locale commerciale;

     b) una licenza che copra tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per Stato membro.

 

     Art. 8.

     1. Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti rifiutano la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento o se vi sono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

     2. Fermo restando il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle richieste presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 e fatte salve le misure adottate a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento.

 

     Art. 9.

     In caso di scambi tra la Comunità e i paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l’obbligo di dimostrare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere.

     La validità delle licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 111/2005 rimane impregiudicata.

 

     Art. 10.

     1. Le licenze non sono trasferibili.

     2. A norma dell’articolo 5, il titolare di una licenza può chiedere una nuova licenza, quando si preveda:

     a) di aggiungere una sostanza classificata;

     b) di avviare una nuova operazione;

     c) di cambiare i locali commerciali in cui vengono effettuate le operazioni.

     In questi casi, la licenza esistente scade alla prima di queste date:

     i) data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento o ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;

     ii) data d’inizio della validità della nuova licenza.

     3. In caso di modifica delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 5 diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare il nome del funzionario competente, il titolare della licenza informa le autorità competenti entro 10 giorni lavorativi dalla modifica.

     Se le condizioni di cui all’articolo 5 sussistono anche dopo la modifica, le autorità competenti modificano opportunamente la licenza.

     4. I titolari delle licenze restituiscono alle autorità competenti le licenze che non sono più valide.

     5. Il paragrafo 2 si applica alle licenze rilasciate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005.

 

     Art. 11.

     1. Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti possono sospendere o revocare una licenza quando:

     a) le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento non sono più soddisfatte;

     b) vi sono fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope;

     c) il titolare della licenza non l’ha usata per tre anni.

     2. Fermo restando il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle licenze rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 e fatte salve le misure adottate a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento.

 

     Art. 12.

     1. Gli articoli da 5 a 11 non si applicano alle licenze speciali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004.

     2. Le autorità pubbliche di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 comprendono le dogane, la polizia e i laboratori ufficiali delle autorità competenti.

 

     Art. 13.

     Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate sono esonerati dall’obbligo di licenza e di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 soltanto quando questi operatori utilizzano i precursori di droghe nell’espletamento delle loro funzioni ufficiali.

     Gli operatori menzionati al paragrafo 1 sono inoltre esonerati:

     a) dal fornire la documentazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 111/2005;

     b) dall’obbligo di nominare un funzionario competente di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

 

     Art. 14.

     1. Gli operatori coinvolti nell’esportazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono esonerati dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento se i quantitativi totali delle loro esportazioni, nell’anno di calendario precedente (1° gennaio-31 dicembre), non superano i quantitativi specificati nell’allegato II del presente regolamento.

     In caso di superamento di questi quantitativi nell’anno di calendario in corso, l’operatore ottempera immediatamente all’obbligo di registrazione.

     2. Gli operatori coinvolti nell’esportazione di miscele contenenti sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono esonerati dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento se il quantitativo di sostanze classificate contenuto nelle miscele non supera, nell’anno di calendario precedente, i quantitativi specificati nell’allegato II del presente regolamento.

     In caso di superamento di questi quantitativi nell’anno di calendario in corso, l’operatore ottempera immediatamente all’obbligo di registrazione.

 

     Art. 15.

     Ai fini dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 273/2004, gli acquirenti comunicano ai rispettivi fornitori se tale articolo si applica o no nei loro confronti.

 

     Art. 16.

     Ogniqualvolta le autorità competenti chiedono, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, che siano dimostrati gli scopi leciti della transazione, l’operatore presenta una dichiarazione scritta, redatta secondo il modello di cui all’allegato III del presente regolamento, attestante che la spedizione ha lasciato il paese di esportazione in conformità delle disposizioni nazionali in vigore, adottate a norma dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (di seguito «convenzione delle Nazioni Unite»).

     L’operatore, tuttavia, può presentare anche l’autorizzazione di importazione di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 111/2005 o la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

 

CAPITOLO IV

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

 

     Art. 17.

     Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, gli operatori informano sinteticamente le autorità competenti dei quantitativi di sostanze classificate utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, del quantitativo fornito a ciascun terzo.

     Il primo comma si applica alle sostanze classificate della categoria 3 solo su richiesta delle autorità competenti.

 

     Art. 18.

     1. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, gli operatori titolari di una licenza o di una registrazione segnalano alle autorità competenti:

     a) le esportazioni di sostanze classificate per le quali è richiesta un’autorizzazione di esportazione;

     b) tutte le importazioni di sostanze classificate della categoria 1 che richiedono un’autorizzazione di importazione o tutti i casi in cui sostanze classificate della categoria 2 sono introdotte in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, sottoposte a un regime sospensivo diverso dal transito o immesse in libera pratica;

     c) tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione del paese di destinazione, dei quantitativi esportati e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di esportazione.

     3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione del paese terzo di esportazione e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di importazione.

     4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione dei paesi terzi coinvolti nelle attività di intermediazione e delle autorizzazioni di esportazione o di importazione. Gli operatori forniscono ulteriori informazioni su richiesta delle autorità competenti.

 

     Art. 19.

     Le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 vengono fornite una volta l’anno prima del 15 febbraio.

     Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione, l’operatore ne informa le autorità competenti.

     Le informazioni vengono considerate informazioni commerciali riservate.

 

CAPITOLO V

NOTIFICAZIONE PREVENTIVA ALL’ESPORTAZIONE

 

     Art. 20.

     Negli elenchi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 devono figurare perlomeno:

     a) i paesi con cui la Comunità ha concluso un accordo specifico sui precursori di droghe;

     b) i paesi terzi che hanno chiesto notificazioni preventive all’esportazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite.

     Gli elenchi suddetti figurano all’allegato IV.

 

     Art. 21.

     1. Nel caso delle esportazioni per le quali viene rilasciata un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005 e degli articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento, le autorità competenti possono inviare una notificazione preventiva all’esportazione in forma semplificata che copra diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi.

     2. Le autorità competenti forniscono le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 e comunicano alle autorità competenti del paese terzo di destinazione che la notificazione preventiva all’esportazione copre diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi.

     3. Le autorità competenti inviano una notificazione preventiva all’esportazione al paese di destinazione utilizzando il modulo di «notifica chimica multilaterale» di cui all’allegato V.

 

CAPITOLO VI

AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE

 

     Art. 22.

     I paesi di destinazione delle esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 che richiedono autorizzazioni di esportazione sono indicati nell’allegato IV.

 

     Art. 23.

     1. Per le autorizzazioni di esportazione e di importazione si devono utilizzare rispettivamente i moduli di cui all’allegato VI e all’allegato VII. La struttura dei moduli è vincolante.

     Le autorizzazioni di esportazione o di importazione possono essere rilasciate anche in forma elettronica. In tal caso, gli Stati membri possono adeguare la casella relativa al numero di autorizzazione.

     2. Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4.

     L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

     Gli esemplari n. 2 e n. 3 accompagnano le sostanze classificate e vengono presentati all’ufficio doganale dove viene fatta la dichiarazione di esportazione nonché, successivamente, alle autorità competenti al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti al punto di uscita rinviano l’esemplare n. 2 all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. L’esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate fino all’autorità competente del paese di importazione.

     L’esemplare n. 4 è conservato dall’esportatore.

     3. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4.

     L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

     L’esemplare n. 2 è inviato all’autorità competente del paese di esportazione dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

     L’esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate dal punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità fino ai locali commerciali dell’importatore, il quale invia detto esemplare all’autorità di rilascio.

     L’esemplare n. 4 è conservato dall’importatore.

     4. Le autorizzazioni di esportazione o di importazione vengono rilasciate al massimo per due sostanze classificate.

 

     Art. 24.

     1. I moduli delle autorizzazioni sono stampati in una o più lingue ufficiali della Comunità.

     2. Il formato dei moduli è A4. I moduli hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

     3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei moduli o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso, ciascun modulo deve riportare un riferimento a tale autorizzazione. Ogni modulo reca inoltre il nome e l’indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l’identificazione.

 

     Art. 25.

     Su richiesta dell’operatore interessato, l’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005, in caso di esportazioni frequenti di una sostanza classificata specifica della categoria 3 che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nella Comunità e lo stesso importatore nello stesso paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi.

     Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con procedura semplificata a condizione che:

     a) in occasione delle esportazioni precedenti l’operatore abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente;

     b) l’autorità competente disponga di prove sufficienti degli scopi leciti delle esportazioni in questione.

 

     Art. 26.

     1. Le richieste di autorizzazione di esportazione semplificata di cui all’articolo 25 contengono almeno le seguenti informazioni:

     a) nome e indirizzo dell’esportatore, dell’importatore del paese terzo e del destinatario finale;

     b) nome delle sostanze classificate come indicato nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il loro nome e codice NC e il nome della o delle sostanze classificate che contengono, come indicato nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

     c) il quantitativo massimo della sostanza classificata destinata all’esportazione;

     d) il periodo specifico previsto per le esportazioni.

     2. L’autorità competente prende una decisione in merito a una richiesta di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui riceve le informazioni necessarie.

 

     Art. 27.

     1. Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui all’allegato VI.

     L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

     Gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall’esportatore.

     L’esportatore indica, sul retro dell’esemplare n. 2, i dati di ciascuna esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata e il quantitativo rimanente. L’esemplare n. 2 viene presentato all’ufficio doganale al momento della dichiarazione in dogana. L’ufficio doganale conferma i dati e restituisce l’esemplare all’esportatore.

     2. L’operatore riporta sulla dichiarazione doganale, per ciascuna esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura «autorizzazione di esportazione con procedura semplificata».

     Se l’ufficio doganale di uscita non si trova al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono indicate sui documenti che accompagnano l’esportazione.

     3. L’esportatore rinvia l’esemplare n. 2 all’autorità di rilascio almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione rilasciata con procedura semplificata.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 28.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro funzioni di controllo, comprese le ispezioni volte a verificare l’idoneità dei locali commerciali.

     2. Gli Stati membri garantiscono lo scambio delle informazioni tra tutte le autorità competenti.

 

     Art. 29.

     1. Nel mese successivo a ciascun trimestre, ogni Stato membro invia alla Commissione un elenco contenente informazioni sui casi in cui l’immissione in libera pratica delle sostanze classificate è stata sospesa o le sostanze stesse sono state trattenute.

     L’elenco deve indicare:

     a) il nome delle sostanze classificate; la loro origine, provenienza e destinazione, se note;

     b) la quantità e la posizione doganale delle sostanze classificate, nonché il mezzo di trasporto utilizzato.

     2. Alla fine di ogni anno di calendario, la Commissione comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.

 

     Art. 30.

     Il regolamento (CE) n. 3769/92 è abrogato a decorrere dal 18 agosto 2005.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento.

 

     Art. 31.

     Le autorità competenti revocano entro il 31 dicembre 2005 le autorizzazioni di esportazione individuali aperte rilasciate a norma degli articoli 5, paragrafo 3, e 5 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3677/90. La revoca, tuttavia, non si applica alle sostanze classificate dichiarate per l’esportazione anteriormente al 1° gennaio 2006.

 

     Art. 32.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

Sostanza

Quantitativo

Acetone (1)

50 kg

Etere etilico (1)

20 kg

Metiletilchetone (1)

50 kg

Toluene (1)

50 kg

Acido solforico

100 kg

Cloruro di idrogeno (acido idroclorico)

100 kg

 

(1) I sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [1]

 

1. Elenco dei paesi di cui all'articolo 20, per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

 

Sostanza

Destinazione

 

 

 

Anidride acetica Permanganato di potassio

Qualsiasi paese terzo

 

 

 

Acido antronilico

Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar

Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Sudafrica Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica Unita di Tanzania Venezuela

 

 

 

Acido fenilacetico Piperidine

Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Etiopia Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar

Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Federazione Russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Stati Uniti d'America Venezuela

 

2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un'autorizzazione all'esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

 

Sostanza

Destinazione

 

 

 

 

Metiletilchetone (MEK) [1] Toluene [1] Acetone [1] Etere etilico [1]

Antigua e Barbuda Argentina Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Egitto El Salvador Etiopia Guatemala Haiti Honduras India Giordania Kazakistan

Libano Madagascar Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Pakistan Paraguay Perù Filippine Repubblica di Moldavia Repubblica di Corea Federazione Russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Uruguay Venezuela

 

 

 

Cloruro di idrogeno Acido solforico

Bolivia Cile Colombia Ecuador

Perù Turchia Venezuela

 

[1] Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

 

ALLEGATO V

 

    (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

    (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

    (Omissis)


[1] Allegato così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 297/2009.