§ 17.5.48 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 80.
Direttiva n. 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:29/04/2004
Numero:80


Sommario
Art.  1. Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza.
Art.  2. Responsabilità per il pagamento dell'indennizzo.
Art.  3. Autorità responsabili e procedure amministrative.
Art.  4. Informazione dei potenziali richiedenti.
Art.  5. Assistenza al richiedente.
Art.  6. Trasmissione delle domande.
Art.  7. Ricezione delle domande.
Art.  8. Richiesta di informazioni supplementari.
Art.  9. Audizione del richiedente.
Art.  10. Comunicazione della decisione.
Art.  11. Altre disposizioni.
Art.  12.
Art.  13. Dati da comunicare alla Commissione e manuale.
Art.  14. Formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni.
Art.  15. Comitato.
Art.  16. Punti di contatto centrali.
Art.  17. Disposizioni più favorevoli.
Art.  18. Attuazione.
Art.  19. Riesame.
Art.  20. Entrata in vigore.
Art. 21.  Destinatari.


§ 17.5.48 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 80.

Direttiva n. 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

(G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno degli obiettivi della Comunità europea consiste nell'abolizione degli ostacoli tra Stati membri alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

     (2) La Corte di giustizia ha statuito nella causa Cowan che, allorché il diritto comunitario garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi in un altro Stato membro, la tutela della loro integrità personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano costituisce il corollario della libertà di circolazione. Dovrebbero concorrere alla realizzazione di tale obiettivo misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato.

     (3) Il Consiglio europeo, nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha sollecitato l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.

     (4) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, il Consiglio europeo di Bruxelles, riunito il 25 e 26 marzo 2004, ha sollecitato l'adozione della presente direttiva entro il 1° maggio 2004.

     (5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Questa decisione, basata sul titolo VI del trattato sull'Unione europea, consente alle vittime di chiedere un risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale.

     (6) Le vittime di reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso.

     (7) La presente direttiva stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Dovrebbe essere pertanto istituito in tutti gli Stati membri un meccanismo di indennizzo.

     (8) La maggior parte degli Stati membri ha già istituito questi sistemi di indennizzo, alcuni di essi in adempimento dei loro obblighi derivanti dalla convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza.

     (9) Poiché le misure contenute nella presente direttiva sono necessarie al raggiungimento di obiettivi della Comunità e il trattato non prevede per l'adozione della presente direttiva poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308, si applica quest'ultimo articolo.

     (10) Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito.

     (11) Dovrebbe essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l'accesso all'indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede.

     (12) Questo sistema dovrebbe consentire alle vittime di reato di rivolgersi sempre ad un'autorità del proprio Stato membro di residenza e dovrebbe ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche connesse alle situazioni transfrontaliere.

     (13) Il sistema dovrebbe comprendere le disposizioni necessarie a consentire alla vittima di trovare le informazioni richieste per presentare la domanda di indennizzo e a permettere una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte.

     (14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riaffermati in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario.

     (15) Poiché lo scopo di facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli elementi transfrontalieri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

ACCESSO ALL'INDENNIZZO NELLE SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

 

Art. 1. Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza.

     Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro.

 

     Art. 2. Responsabilità per il pagamento dell'indennizzo.

     L'indennizzo è erogato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato.

 

     Art. 3. Autorità responsabili e procedure amministrative.

     1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi, in appresso denominate «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione dell'articolo 1.

     2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, in appresso denominate «autorità di decisione».

     3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.

 

     Art. 4. Informazione dei potenziali richiedenti.

     Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti l'indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo.

 

     Art. 5. Assistenza al richiedente.

     1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 4 nonché i necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

     2. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta.

     3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.

 

     Art. 6. Trasmissione delle domande.

     1. L'autorità di assistenza trasmette con la massima rapidità all'autorità di decisione la domanda e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

     2. L'autorità di assistenza trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14.

     3. La lingua della domanda e dell'eventuale documentazione a sostegno è determinata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

 

     Art. 7. Ricezione delle domande.

     Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 6, l'autorità di decisione invia al più presto all'autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni:

     a) la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica;

     b) un avviso di avvenuta ricezione;

     c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda.

 

     Art. 8. Richiesta di informazioni supplementari.

     Se necessario, l'autorità di assistenza fornisce al richiedente un orientamento generale per soddisfare le richieste di informazioni supplementari formulate dall'autorità di decisione.

     Su domanda del richiedente, l'autorità di assistenza trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco dell'eventuale documentazione a sostegno trasmessa.

 

     Art. 9. Audizione del richiedente.

     1. Qualora l'autorità di decisione decida, in conformità con le leggi del proprio Stato membro, di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, quali un testimone o un esperto, può contattare l'autorità di assistenza affinché:

     a) gli interessati siano ascoltati direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, in particolare tramite conferenza telefonica o videoconferenza, oppure

     b) gli interessati siano ascoltati dall'autorità di assistenza, in conformità con le leggi del suo Stato membro. L'autorità di assistenza trasmetterà in seguito un verbale dell'audizione all'autorità di decisione.

     2. L'audizione diretta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può aver luogo soltanto in cooperazione con l'autorità di assistenza e su base volontaria; è esclusa la possibilità per l'autorità di decisione di imporre misure coercitive.

 

     Art. 10. Comunicazione della decisione.

     L'autorità di decisione, avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14, invia la decisione sulla domanda di indennizzo al richiedente ed all'autorità di assistenza, conformemente alla legislazione nazionale, al più presto dopo la sua adozione.

 

     Art. 11. Altre disposizioni.

     1. Le informazioni trasmesse da un'autorità all'altra in applicazione degli articoli da 6 a 10 sono redatte:

     a) nelle lingue ufficiali o in una delle lingue dello Stato membro dell'autorità a cui l'informazione è diretta, che corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie; oppure

     b) in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro ha indicato di poter accettare, ad eccezione:

     i) del testo integrale delle decisioni adottate dall'autorità di decisione, il cui regime linguistico è disciplinato dalle leggi del suo Stato membro;

     ii) dei verbali redatti in seguito ad un'audizione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), il cui regime linguistico è determinato dall'autorità di assistenza purché corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie.

     2. I servizi resi dall'autorità di assistenza ai sensi degli articoli da 1 a 10 non danno titolo a pretendere dal richiedente o dall'autorità di decisione il rimborso di oneri o di spese.

     3. I moduli di domanda e l'eventuale altra documentazione trasmessi ai sensi degli articoli da 6 a 10 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalità equivalente.

 

CAPO II

SISTEMI DI INDENNIZZO NAZIONALI

 

     Art. 12.

     1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

     2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 13. Dati da comunicare alla Commissione e manuale.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° luglio 2005:

     a) l'elenco delle autorità istituite o designate in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, comprese, se del caso, informazioni relative alla competenza giurisdizionale speciale e territoriale di tali autorità;

     b) la o le lingue di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), che le autorità possono accettare ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 10 nonché la o le lingue ufficiali diverse dalla o dalle loro, nelle quali essi accettano che siano trasmesse le domande conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b);

     c) le informazioni di cui all'articolo 4;

     d) i moduli necessari per fare domanda di indennizzo.

     Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati.

     2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente i dati forniti dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione è incaricata di provvedere alle necessarie traduzioni del manuale.

 

     Art. 14. Formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni.

     I formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni sono predisposti al più tardi entro il 31 ottobre 2005 conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

     Art. 15. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16. Punti di contatto centrali.

     Gli Stati membri designano un punto di contatto centrale con la funzione di:

     a) fornire assistenza nell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2;

     b) promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra le autorità di assistenza e di decisione degli Stati membri; e

     c) fornire assistenza e cercare soluzioni a qualsiasi difficoltà possa sorgere nell'applicazione degli articoli da 1 a 10.

     I punti di contatto si riuniscono periodicamente.

 

     Art. 17. Disposizioni più favorevoli.

     La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva:

     a) disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato;

     b) disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, fatte salve le condizioni che gli Stati membri possono specificare a tal fine.

 

     Art. 18. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l'articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

     3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 19. Riesame.

     Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 21. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.