§ 17.5.27 - Decisione 27 novembre 2003, n. 835.
Decisione n. 2003/835/CE del Consiglio che abroga la decisione che autorizza il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:27/11/2003
Numero:835


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 17.5.27 - Decisione 27 novembre 2003, n. 835.

Decisione n. 2003/835/CE del Consiglio che abroga la decisione che autorizza il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'Help Desk Server dell'unità di gestione e della rete Sirene fase II nonché a gestire tali contratti

(G.U.U.E. 3 dicembre 2003, n. L 318).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     deliberando in base all'articolo 7 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo denominato «il protocollo Schengen»),

     considerando quanto segue:

     (1) Il segretario generale del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/322/CE del Consiglio, del 3 maggio 1999, ad agire nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'Help Desk Server dell'unità di gestione e della rete Sirene fase II nonché a gestire tali contratti.

     (2) L'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/322/CE, per la fornitura, l'installazione e la gestione della rete Sirene fase II, concluso il 23 agosto 1996 con France Telecom Network Services Belgium (diventato in seguito «Global One Belgium»), è scaduto il 23 agosto 2001.

     (3) È giunto altresì a scadenza l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/322/CE, per il funzionamento e l'istituzione di un Help Desk Server, concluso con Digital Equipment SA.

     (4) Non sussistono altre questioni o obblighi risultanti da tali due accordi.

     (5) Di conseguenza, viene meno la necessità che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea svolga le mansioni ad esso assegnate con la decisione 1999/322/CE.

     (6) Occorre pertanto abrogare la decisione 1999/322/CE,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 1999/322/CE è abrogata.

 

          Art. 2.

     1. La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

     2. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.