§ 17.3.244 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 976.
Decisione n. 2008/976/GAI del Consiglio, relativa alla Rete giudiziaria europea


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:16/12/2008
Numero:976


Sommario
Art. 1.  Istituzione
Art. 2.  Composizione
Art. 3.  Modalità di funzionamento della Rete
Art. 4.  Funzioni dei punti di contatto
Art. 5.  Scopi e luoghi delle riunioni plenarie dei punti di contatto
Art. 6.  Riunioni dei corrispondenti
Art. 7.  Contenuto delle informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea
Art. 8.  Aggiornamento delle informazioni
Art. 9.  Strumenti di telecomunicazione
Art. 10.  Rapporti tra la Rete giudiziaria europea e l’Eurojust
Art. 11.  Bilancio
Art. 12.  Applicazione territoriale
Art. 13.  Valutazione del funzionamento della Rete giudiziaria europea
Art. 14.  Abrogazione dell’azione comune 98/428/GAI
Art. 15.  Decorrenza degli effetti


§ 17.3.244 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 976.

Decisione n. 2008/976/GAI del Consiglio, relativa alla Rete giudiziaria europea

(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

 

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con l’azione comune n. 98/428/GAI [2], il Consiglio ha istituito la Rete giudiziaria europea, che ha dimostrato la propria utilità nell’agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

 

(2) Conformemente all’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea [3], l’assistenza giudiziaria si svolge attraverso contatti diretti tra le competenti autorità giudiziarie. Tale decentralizzazione dell’assistenza giudiziaria reciproca è ormai ampiamente attuata.

 

(3) Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali è in corso di progressiva attuazione. Esso non solo conferma il principio dei contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti, ma accelera anche le procedure e le rende interamente giudiziarie.

 

(4) L’impatto di queste modifiche della cooperazione giudiziaria si è ulteriormente accresciuto con l’allargamento dell’Unione europea nel 2004 e nel 2007. A causa di tale evoluzione la Rete giudiziaria europea è ancor più necessaria che all’epoca della sua istituzione e dovrebbe essere pertanto potenziata.

 

(5) Con la decisione 2002/187/GAI [4], il Consiglio ha istituito l’Eurojust per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. La decisione 2002/187/GAI prevede che l’Eurojust debba intrattenere con la Rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà.

 

(6) Cinque anni di coesistenza dell’Eurojust e della Rete giudiziaria europea hanno dimostrato sia la necessità di mantenere le due strutture sia il bisogno di chiarirne i rapporti.

 

(7) Nella presente decisione nulla dovrebbe essere interpretato in modo tale da incidere sull’indipendenza di cui godono i punti di contatto ai sensi della legislazione nazionale.

 

(8) Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della Rete giudiziaria europea e dell’Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso una connessione di telecomunicazioni protetta.

 

(9) L’azione comune 98/428/GAI dovrebbe quindi essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

 

DECIDE:

 

Art. 1. Istituzione

La rete di punti di contatto giudiziari, in prosieguo denominata "Rete giudiziaria europea", istituita tra gli Stati membri in applicazione dell’azione comune 98/428/GAI, continua a operare conformemente al disposto della presente decisione.

 

     Art. 2. Composizione

1. La Rete giudiziaria europea è composta, tenuto conto delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti con responsabilità specifiche nell’ambito della cooperazione internazionale.

 

2. Vengono istituiti uno o più punti di contatto per ciascuno Stato membro in funzione delle sue norme interne e della ripartizione interna delle competenze, facendo in modo di comprendere effettivamente l’intero territorio nazionale.

 

3. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la Rete giudiziaria europea.

 

4. Ciascuno Stato membro designa un corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea.

 

5. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell’Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri.

 

6. I magistrati di collegamento di cui all’azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea [5], qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall’articolo 4 della presente decisione ai punti di contatto, sono associati alla Rete giudiziaria europea e alla rete protetta di telecomunicazioni, conformemente all’articolo 9 della presente decisione, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest’ultimo.

 

7. La Commissione designa un punto di contatto per i settori di sua competenza.

 

8. La Rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della Rete.

 

     Art. 3. Modalità di funzionamento della Rete

La Rete giudiziaria europea opera in particolare nei tre modi seguenti:

 

a) facilita l’istituzione di adeguati contatti tra i punti di contatto dei vari Stati membri per assolvere i compiti di cui all’articolo 4;

 

b) organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6;

 

c) fornisce costantemente alcune informazioni di base aggiornate in permanenza, in particolare attraverso un’adeguata rete di telecomunicazioni, secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9.

 

     Art. 4. Funzioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nelle azioni contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro Stato membro, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri Stati membri, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

 

Ove necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, essi possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri.

 

2. I punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri Stati membri le informazioni giuridiche e pratiche necessarie per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest’ultima in generale.

 

3. Al loro rispettivo livello, i punti di contatto partecipano a e promuovono l’organizzazione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, se del caso in cooperazione con la Rete europea di formazione giudiziaria.

 

4. In particolare, il corrispondente nazionale, oltre ai suoi compiti in qualità di punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3:

 

a) è responsabile, nel proprio Stato membro, delle questioni relative al funzionamento interno della Rete, incluso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti;

 

b) è il principale responsabile dei contatti con il segretariato della Rete giudiziaria europea, inclusa la partecipazione alle riunioni di cui all’articolo 6;

 

c) su richiesta, formula un parere sulla designazione di nuovi punti di contatto.

 

5. Il corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea, che potrebbe anche essere il punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 4, garantisce che le informazioni relative al proprio Stato membro e citate all’articolo 7 siano fornite e aggiornate conformemente all’articolo 8.

 

     Art. 5. Scopi e luoghi delle riunioni plenarie dei punti di contatto

1. Gli scopi delle riunioni plenarie della Rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono:

 

a) permettere ai punti di contatto di conoscersi e scambiarsi esperienze, in particolare riguardo al funzionamento della Rete;

 

b) istituire una sede di dibattito sui problemi pratici e giuridici riscontrati dagli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria, soprattutto in ordine all’applicazione delle misure adottate dall’Unione europea.

 

2. L’esperienza pertinente, maturata nell’ambito della Rete giudiziaria europea, è trasmessa al Consiglio e alla Commissione e serve da base per le discussioni su eventuali modificazioni normative e miglioramenti pratici nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.

 

3. Le riunioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate regolarmente e almeno tre volte all’anno. Una volta all’anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles o presso la sede dell’Eurojust all’Aia. Due punti di contatto per Stato membro sono invitati alle riunioni organizzate presso le sedi del Consiglio e dell’Eurojust.

 

Altre riunioni possono essere convocate negli Stati membri, per consentire l’incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato membro ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato membro, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave. I punti di contatto partecipano a tali riunioni a proprie spese.

 

     Art. 6. Riunioni dei corrispondenti

1. I corrispondenti nazionali della Rete giudiziaria europea si riuniscono su base ad hoc almeno una volta all’anno e ogniqualvolta i membri lo ritengano opportuno, su richiesta del corrispondente nazionale dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, che tiene altresì conto del desiderio manifestato dagli Stati membri di far riunire i corrispondenti. In queste riunioni si discutono in particolare questioni amministrative relative alla Rete.

 

2. I corrispondenti incaricati degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea si riuniscono su base ad hoc almeno una volta all’anno e ogniqualvolta i membri lo ritengano opportuno, su richiesta del corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Nelle riunioni sono discusse le questioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

 

     Art. 7. Contenuto delle informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea

Il segretariato della Rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

 

a) dati completi sui punti di contatto di ciascuno Stato membro compresa, se necessario, l’indicazione delle relative competenze a livello interno;

 

b) uno strumento informatico in grado di consentire all’autorità richiedente o emittente di uno Stato membro di individuare l’autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria, ed alle decisioni in merito, anche per quanto riguarda gli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

 

c) informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali degli Stati membri;

 

d) testi degli strumenti giuridici pertinenti e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, testo delle dichiarazioni e riserve.

 

     Art. 8. Aggiornamento delle informazioni

1. Le informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea sono costantemente aggiornate.

 

2. Spetta a ciascuno Stato membro verificare l’esattezza delle informazioni contenute nel sistema e avvisare il segretariato della Rete giudiziaria europea non appena un dato che riguarda uno dei quattro punti di cui all’articolo 7 debba essere modificato.

 

     Art. 9. Strumenti di telecomunicazione

1. Il segretariato della Rete giudiziaria europea garantisce che le informazioni di cui all’articolo 7 siano rese disponibili su un sito web costantemente aggiornato.

 

2. La rete protetta di telecomunicazioni è istituita per le attività operative dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. L’istituzione della rete protetta di telecomunicazioni è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

 

L’istituzione della connessione di telecomunicazioni protetta rende possibile la circolazione dei dati e delle richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

 

3. La rete protetta di telecomunicazioni di cui al paragrafo 2 può essere utilizzata per le loro attività operative anche dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust, dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust in materia di terrorismo, dai membri nazionali dell’Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema automatico di gestione dei fascicoli dell’Eurojust di cui all’articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

 

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.

 

     Art. 10. Rapporti tra la Rete giudiziaria europea e l’Eurojust

La Rete giudiziaria europea e l’Eurojust intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra i punti di contatto di uno Stato membro, il membro nazionale dell’Eurojust dello stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali della Rete giudiziaria europea e dell’Eurojust. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

 

a) la Rete giudiziaria europea mette a disposizione dell’Eurojust le informazioni centralizzate di cui all’articolo 7 e la rete protetta di telecomunicazioni istituita ai sensi dell’articolo 9;

 

b) i punti di contatto della Rete giudiziaria europea informano, caso per caso, i rispettivi membri nazionali di tutti i fascicoli che ritengono possano essere trattati più efficacemente dall’Eurojust;

 

c) i membri nazionali dell’Eurojust possono partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di quest’ultima.

 

     Art. 11. Bilancio

Per consentire alla Rete giudiziaria europea di assolvere i propri compiti, il bilancio dell’Eurojust include una parte relativa alle attività del segretariato della Rete giudiziaria europea.

 

     Art. 12. Applicazione territoriale

Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio la data a partire dalla quale desidera applicare la presente decisione alle isole Normanne e all’isola di Man. Il Consiglio adotta una decisione su tale richiesta.

 

     Art. 13. Valutazione del funzionamento della Rete giudiziaria europea

1. Ogni due anni dal 24 dicembre 2008, la Rete giudiziaria europea riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito alle sue attività e alla sua gestione.

 

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1, la Rete giudiziaria europea può anche indicare problemi di politica anticrimine nell’Unione europea eventualmente venuti alla luce grazie all’attività della Rete giudiziaria europea e può inoltre formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

 

3. La Rete giudiziaria europea può altresì fornire qualsiasi relazione o informazione sul proprio funzionamento eventualmente richiesta dal Consiglio.

 

4. Ogni quattro anni dal 24 dicembre 2008, il Consiglio procede alla valutazione del funzionamento della Rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione in collaborazione con la rete stessa.

 

     Art. 14. Abrogazione dell’azione comune 98/428/GAI

L’azione comune n. 98/428/GAI è abrogata.

 

     Art. 15. Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

[1] Parere del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

 

[3] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

 

[4] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

 

[5] GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.