§ 17.3.209 - Decisione 20 settembre 2005, n. 681.
Decisione n. 2005/681/GAI del Consiglio che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:20/09/2005
Numero:681


Sommario
Art. 1.  Istituzione
Art. 2.  Personalità giuridica
Art. 3.  Privilegi e immunità
Art. 4.  Sede
Art. 5.  Finalità
Art. 6.  Obiettivi
Art. 7.  Compiti
Art. 8.  Cooperazione con altri organismi
Art. 9.  Organi
Art. 10.  Consiglio di amministrazione
Art. 11.  Direttore
Art. 12.  Segretariato della CEPOL
Art. 13.  Personale del segretariato della CEPOL
Art. 14.  Punti di contatto
Art. 15.  Bilancio
Art. 16.  Attuazione e controllo del bilancio
Art. 17.  Disposizioni finanziarie
Art. 18.  Lotta antifrode
Art. 19.  Lingue
Art. 20.  Accesso ai documenti
Art. 21.  Valutazione
Art. 22.  Decisioni del Consiglio
Art. 23.  Successione giuridica generale
Art. 24.  Direttore e personale
Art. 25.  Bilancio
Art. 26.  Programma di lavoro e relazione annuale
Art. 27.  Accordi istituzionali
Art. 28.  Misure da prendere prima dell’entrata in vigore
Art. 29.  Abrogazione
Art. 30.  Efficacia
Art. 31.  Pubblicazione


§ 17.3.209 - Decisione 20 settembre 2005, n. 681.

Decisione n. 2005/681/GAI del Consiglio che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI

(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

     vista la proposta della Commissione europea,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 aveva convenuto che doveva essere istituita un’Accademia europea di polizia (di seguito «CEPOL»), per la formazione di alti funzionari e ufficiali delle forze di polizia.

      (2) L’Accademia europea di polizia è stata istituita dalla decisione 2000/820/GAI del Consiglio.

      (3) È stato constatato che si potrebbe migliorare il funzionamento della CEPOL se fosse finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea e se le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità si applicassero anche al direttore e al personale del suo segretariato.

      (4) Le conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2005 hanno pertanto sollecitato l’attuazione delle suddette modifiche che rendono necessaria l’abrogazione della decisione 2000/820/GAI e la sua sostituzione con una nuova decisione del Consiglio relativa alla CEPOL.

      (5) La CEPOL dovrebbe continuare a funzionare come una rete che collega gli istituti nazionali di formazione tra i cui compiti rientra la formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri, conformemente ai principi generali figuranti nella decisione 2000/820/GAI.

      (6) Occorre che la CEPOL svolga i suoi compiti procedendo gradualmente, tenendo presenti gli obiettivi fissati annualmente nei programmi di lavoro e tenendo debitamente conto delle risorse disponibili.

      (7) È necessaria una serie di modifiche tecniche, al fine di allineare la struttura della CEPOL alle procedure da seguire nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.

      (8) Le altre disposizioni sono basate per quanto possibile sulla decisione 2000/820/GAI.

      (9) Le modifiche tecniche includono modifiche delle disposizioni in materia di relazioni con i paesi terzi, funzionamento del consiglio di amministrazione, compiti del direttore, personale del segretariato dell’Accademia, requisiti finanziari, accesso ai documenti e valutazione.

      (10) Al fine di garantire la continuità, sono necessarie specifiche disposizioni transitorie,

     DECIDE:

 

CAPO I

ISTITUZIONE, PERSONALITÀ GIURIDICA E SEDE

 

     Art. 1. Istituzione

     1. È istituita un’Accademia europea di polizia (di seguito «CEPOL»), da considerarsi successore dell’Accademia europea di polizia istituita con la decisione 2000/820/GAI del Consiglio.

     2. Senza pregiudizio dei futuri sviluppi, la CEPOL è costituita come una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli Stati membri i cui compiti includono la formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia e che cooperano strettamente a tal fine.

     3. Il compito della CEPOL consiste nell’attuare i programmi e le iniziative decisi dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 2. Personalità giuridica

     1. La CEPOL ha personalità giuridica.

     2. In ciascuno degli Stati membri la CEPOL ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

     3. Il direttore rappresenta la CEPOL in tutti gli atti e obblighi giuridici.

 

          Art. 3. Privilegi e immunità

     Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica al direttore della CEPOL e al personale del segretariato, ad eccezione del personale distaccato dagli Stati membri.

 

          Art. 4. Sede

     La CEPOL ha sede a Bramshill (Regno Unito).

 

CAPO II

FINALITÀ, OBIETTIVI E COMPITI

 

          Art. 5. Finalità

     La CEPOL ha lo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri ottimizzando la cooperazione tra i suoi vari componenti. Essa sostiene e sviluppa un approccio europeo ai principali problemi che si pongono agli Stati membri nei settori della lotta contro la criminalità, della prevenzione della delinquenza e del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, specie a livello transfrontaliero.

 

          Art. 6. Obiettivi

     La CEPOL persegue i seguenti obiettivi:

     1) approfondire la conoscenza dei sistemi e delle strutture nazionali di polizia degli altri Stati membri e della cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dell’Unione europea;

     2) migliorare la conoscenza degli strumenti internazionali e dell’Unione, in particolare nei seguenti ambiti:

     a) istituzioni dell’Unione europea e relativo funzionamento e ruolo, meccanismi decisionali e strumenti giuridici dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda la cooperazione in materia di applicazione della legge;

     b) obiettivi, struttura e funzionamento dell’Europol, possibilità di massimizzare la cooperazione fra l’Europol e i competenti servizi degli Stati membri incaricati della lotta contro la criminalità organizzata;

     c) obiettivi, struttura e funzionamento dell’Eurojust;

     3) assicurare una formazione adeguata in materia di rispetto delle garanzie democratiche, in particolar modo dei diritti della difesa.

 

          Art. 7. Compiti

     Per realizzare tali obiettivi, la CEPOL può in particolare intraprendere le seguenti azioni:

     a) assicurare sessioni di formazione basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari e ufficiali di polizia;

     b) partecipare all’elaborazione di programmi di studi armonizzati per la formazione di funzionari e ufficiali di polizia di livello intermedio, anche di quelli che operano sul campo, e di quelli di livello base che operano sul campo, per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa, nonché contribuire alla definizione di programmi adeguati di formazione avanzata ed elaborare e assicurare la formazione dei formatori;

     c) offrire una formazione specializzata a funzionari ed ufficiali che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, con particolare attenzione alla criminalità organizzata;

     d) diffondere le migliori prassi e i risultati della ricerca;

     e) elaborare e assicurare una formazione che prepari le forze di polizia dell’Unione europea a partecipare alla gestione non militare delle crisi;

     f) elaborare e assicurare una formazione per le autorità di polizia dei paesi candidati, compresa la formazione dei funzionari ed ufficiali di polizia che svolgono un ruolo fondamentale;

     g) agevolare i pertinenti scambi e distacchi di funzionari ed ufficiali di polizia nell’ambito della formazione;

     h) sviluppare una rete elettronica che funga da supporto alla CEPOL nell’espletamento dei suoi compiti, provvedendo a che siano attuate le necessarie misure di sicurezza;

     i) consentire ai funzionari ed ufficiali di polizia di alto livello degli Stati membri di acquisire le appropriate conoscenze linguistiche.

 

          Art. 8. Cooperazione con altri organismi

     1. La CEPOL può cooperare con gli organismi dell’Unione europea che operano nell’ambito dell’applicazione della legge e settori connessi nonché con gli organismi che si occupano di formazione in Europa.

     2. La CEPOL può cooperare con gli istituti nazionali di formazione di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare quelli dei paesi candidati all’adesione, nonché con quelli dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera.

     3. Il consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore della CEPOL a negoziare accordi di cooperazione con uno qualsiasi degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Tali accordi di cooperazione possono essere conclusi soltanto se autorizzati dal consiglio di amministrazione.

     Gli accordi di cooperazione con organismi di paesi non membri dell’Unione europea possono essere conclusi soltanto previa autorizzazione del Consiglio.

     4. La CEPOL può tenere conto delle raccomandazioni dell’Europol o della task force dei capi della polizia degli Stati membri dell’UE, senza pregiudizio delle disposizioni sull’adozione del programma di lavoro della CEPOL.

 

CAPO III

ORGANI, PERSONALE E PUNTI DI CONTATTO

 

          Art. 9. Organi

     Gli organi della CEPOL sono:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) il direttore, che dirige il segretariato della CEPOL.

 

          Art. 10. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione si compone di una delegazione per Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.

     2. I membri del consiglio di amministrazione sono di preferenza i direttori degli istituti nazionali di formazione. Quando vi siano più direttori per un unico Stato membro, essi costituiscono insieme una delegazione. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione europea.

     3. Rappresentanti della Commissione, del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e dell’Europol sono invitati alle riunioni in qualità di osservatori senza diritto di voto.

     4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi accompagnare da esperti.

     5. Il direttore della CEPOL partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno.

     7. Salvo disposizione contraria della presente decisione, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

     8. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno.

     9. Il consiglio di amministrazione adotta:

     a) programmi, moduli di formazione e metodi di apprendimento comuni e qualsiasi altro strumento didattico o di apprendimento;

     b) la decisione relativa alla nomina del direttore;

     c) all’unanimità, il progetto di bilancio da presentare alla Commissione;

     d) il programma di lavoro, previa consultazione della Commissione, da presentare al Consiglio per approvazione;

     e) la relazione annuale e quella quinquennale della CEPOL da presentare alla Commissione e al Consiglio per permettergli di prenderne atto e approvarle;

     f) le disposizioni di esecuzione applicabili al personale della CEPOL, su proposta del direttore e previo accordo della Commissione.

     10. Il consiglio di amministrazione può, in caso di assoluta necessità, decidere di istituire gruppi di lavoro che formulino raccomandazioni, mettano a punto e propongano strategie, concetti e strumenti di formazione, ovvero svolgano altri compiti consultivi da esso ritenuti necessari. Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole che disciplinano la creazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro.

     11. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all’articolo 13, paragrafo 3, riguardo al direttore. 12. Senza pregiudizio del paragrafo 9, lettere d) ed e), il programma di lavoro, la relazione annuale sulle attività della CEPOL e la relazione quinquennale della CEPOL sono trasmessi al Parlamento europeo e alla Commissione per informazione e sono pubblicati.

 

          Art. 11. Direttore

     1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato da un comitato di selezione, per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta.

     Il consiglio di amministrazione fissa le norme concernenti la selezione dei candidati. Tali norme sono approvate dal Consiglio prima della loro entrata in vigore.

     2. Il consiglio di amministrazione può decidere di rinnovare il mandato del direttore.

     3. Il consiglio di amministrazione può rimuovere il direttore dal suo incarico.

     4. Il direttore è responsabile dell’amministrazione quotidiana dei lavori della CEPOL. Sostiene l’operato del consiglio di amministrazione. Il direttore:

     a) esercita, riguardo al personale, i poteri di cui all’articolo 13, paragrafo 3;

     b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento della CEPOL secondo le disposizioni della presente decisione;

     c) redige il progetto preliminare di bilancio, il progetto preliminare di relazione annuale e il progetto preliminare di programma di lavoro da presentare al consiglio di amministrazione;

     d) esegue il bilancio;

     e) mantiene i contatti con i pertinenti servizi degli Stati membri;

     f) coordina l’attuazione del programma di lavoro;

     g) svolge qualunque altra funzione conferitagli dal consiglio di amministrazione.

     5. Il direttore risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

     6. Su richiesta del Consiglio, il direttore riferisce sull’esercizio delle sue funzioni. Può fare altrettanto su richiesta del Parlamento europeo.

     7. Il direttore negozia un accordo relativo alla sede con il governo dello Stato membro ospitante e lo presenta per approvazione al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 12. Segretariato della CEPOL

     Il segretariato assiste la CEPOL nei compiti amministrativi necessari al suo funzionamento e alla realizzazione del programma annuale nonché, eventualmente, di programmi e iniziative complementari.

 

          Art. 13. Personale del segretariato della CEPOL

     1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detti statuto e regime si applicano al direttore e al personale del segretariato della CEPOL assunto dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

     2. Ai fini dell’attuazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, la CEPOL è un’agenzia ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

     3. La CEPOL esercita nei confronti del personale del proprio segretariato i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità autorizzata a concludere i contratti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 11, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della presente decisione.

     4. Il personale del segretariato della CEPOL è costituito da funzionari distaccati da un’istituzione ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, di esperti distaccati dagli Stati membri e di altri agenti assunti dalla CEPOL per lo svolgimento delle sue funzioni, tutti su base temporanea.

     5. Il distacco di esperti nazionali dagli Stati membri al segretariato della CEPOL è conforme alla decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio, che si applica per analogia.

 

          Art. 14. Punti di contatto

     In ciascuno Stato membro può essere istituito un punto di contatto nazionale CEPOL. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di organizzare tale punto di contatto nel modo in cui ritiene opportuno, esso sarà di preferenza costituito dalla delegazione dello Stato membro nel consiglio di amministrazione. Il punto di contatto nazionale assicura una cooperazione efficace tra la CEPOL e gli istituti di formazione.

 

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI

 

          Art. 15. Bilancio

     1. Le entrate della CEPOL sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione della Commissione).

     2. Le spese della CEPOL comprendono le spese del personale, amministrative, di infrastruttura e d’esercizio.

     3. Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese della CEPOL per l’esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con una tabella provvisoria dell’organico.

     4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

     5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, che comprende la tabella provvisoria dell’organico e il programma di lavoro preliminare, e lo trasmette alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. Se la Commissione ha obiezioni sul progetto di stato di previsione, essa consulta il consiglio di amministrazione entro 30 giorni.

     6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

     7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime relative alla tabella dell’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, che trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 272 del trattato CE.

     8. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione per la CEPOL. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per la CEPOL.

     9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell’organico della CEPOL. Essi diventano definitivi dopo l’adozione finale del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario sono adeguati di conseguenza.

     10. Qualsiasi modifica al bilancio, nonché alla tabella dell’organico, segue la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 9.

     11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

     12. Il ramo dell’autorità di bilancio che abbia comunicato l’intenzione di esprimere un parere lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

 

          Art. 16. Attuazione e controllo del bilancio

     1. Il direttore attua il bilancio della CEPOL.

     2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della CEPOL trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «regolamento finanziario»).

     3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della CEPOL nonché una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

     4. Ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori della CEPOL ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi della CEPOL sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

     5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della CEPOL.

     6. Entro il 1° luglio dell’anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

     7. I conti definitivi sono pubblicati.

     8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.

     9. Anteriormente al 30 aprile dell’anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore della CEPOL dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.

 

          Art. 17. Disposizioni finanziarie

     Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta all’unanimità la normativa finanziaria applicabile alla CEPOL, che potrà discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della CEPOL e previo accordo della Commissione. L’autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

 

          Art. 18. Lotta antifrode

     1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

     2. La CEPOL aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili al direttore della CEPOL e al personale del segretariato della stessa.

     3. Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e strumenti di attuazione che ne conseguono prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse della CEPOL e gli agenti responsabili della loro allocazione.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 19. Lingue

     Alla CEPOL si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea. La relazione annuale al Consiglio di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera e), è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

 

          Art. 20. Accesso ai documenti

     In base a una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data in cui ha effetto la presente decisione, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all’accesso ai documenti della CEPOL, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 

          Art. 21. Valutazione

     1. Entro cinque anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull’attuazione della presente decisione e sulle attività della CEPOL.

     2. Ciascuna valutazione esamina l’impatto della decisione, l’utilità, l’opportunità, l’efficacia e l’efficienza della CEPOL e delle sue pratiche lavorative.

     3. Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni alla Commissione circa la struttura della CEPOL e le sue pratiche lavorative. Le risultanze della valutazione e le raccomandazioni formano parte della relazione quinquennale che sarà elaborata conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera e).

 

          Art. 22. Decisioni del Consiglio

     Quando delibera ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 10, paragrafo 9, lettere d) ed e), dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 9, il Consiglio decide alla maggioranza qualificata dei suoi membri.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 23. Successione giuridica generale

     1. La CEPOL istituita dalla presente decisione è il successore giuridico generale per quanto riguarda tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite dalla CEPOL istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI.

     2. Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 7, l’accordo relativo alla sede, concluso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2000/820/GAI, resta in vigore per la CEPOL istituita dalla presente decisione fino all’abrogazione.

 

          Art. 24. Direttore e personale

     1. Il direttore nominato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2000/820/GAI è, per il periodo rimanente del suo mandato, il direttore ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11 della presente decisione.

     2. Qualora egli non voglia o non possa agire conformemente al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, nomina un direttore ad interim per un periodo massimo di 18 mesi, in attesa della procedura di nomina di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della presente decisione.

     3. I contratti di lavoro conclusi prima dell’adozione della presente decisione sono rispettati.

     4. Gli esperti nazionali distaccati presso la CEPOL istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI del Consiglio, sono autorizzati a continuare il proprio distacco presso la CEPOL conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, della presente decisione.

 

          Art. 25. Bilancio

     1. La procedura di discarico relativa ai bilanci, istituita in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI, è effettuata conformemente al regolamento finanziario adottato in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI.

     2. Tutte le spese risultanti dagli impegni assunti dalla CEPOL conformemente al regolamento finanziario adottato in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI prima dell’entrata in vigore della presente decisione, e non ancora pagate a tale data, sono coperte dal bilancio della CEPOL istituita dalla presente decisione.

     3. Prima della scadenza del termine di nove mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, il consiglio di amministrazione fissa all’unanimità l’importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 2. Un importo corrispondente, finanziato dall’eccedenza accumulata dei bilanci approvati in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI, è trasferito al bilancio 2006 fissato dalla presente decisione e costituisce un’entrata con destinazione specifica per coprire tali spese.

     Qualora le eccedenze non siano sufficienti per coprire le spese di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono il finanziamento necessario in base alla decisione 2000/820/GAI.

     4. Il saldo delle eccedenze dei bilanci approvati in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI è restituito agli Stati membri. L’importo da pagare ad ogni Stato membro è calcolato sulla base dei contributi annuali degli Stati membri ai bilanci della CEPOL, fissati in base all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2000/820/GAI.

     Il suddetto saldo è restituito agli Stati membri entro tre mesi dalla fissazione dell’importo di cui al paragrafo 3 e dal completamento delle procedure di discarico relative ai bilanci approvati in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI.

     5. La CEPOL continua ad attuare i progetti finanziati dalla Comunità cui l’Accademia europea di polizia istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI partecipa, compresi i progetti adottati nell’ambito dei programmi CARDS e MEDA.

 

          Art. 26. Programma di lavoro e relazione annuale

     1. Il programma annuale di formazione continua adottato sulla base dell’articolo 3 della decisione 2000/820/GAI è considerato programma di lavoro di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera d), fatte salve le modifiche adottate conformemente alle disposizioni della presente decisione.

     2. La relazione annuale sulle attività della CEPOL per il 2005 è elaborata in conformità della procedura di cui all’articolo 3 della decisione 2000/820/GAI.

 

          Art. 27. Accordi istituzionali

     1. Per attuare le disposizioni transitorie della presente decisione, il consiglio di amministrazione istituito ai sensi dell’articolo 10 della presente decisione, sostituisce il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della decisione 2000/820/GAI.

     2. Fatto salvo l’articolo 28 della presente decisione, le disposizioni pertinenti della decisione 2000/820/GAI e tutte le norme e i regolamenti, adottati per la loro attuazione, restano in vigore al fine di attuare le disposizioni transitorie della presente decisione.

 

          Art. 28. Misure da prendere prima dell’entrata in vigore

     Il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della decisione 2000/820/GAI, nonché il direttore nominato ai sensi di tale decisione, preparano l’adozione degli strumenti elencati di seguito:

     a) il regolamento interno del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 8;

     b) le disposizioni di attuazione applicabili al personale della CEPOL di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera f);

     c) le norme concernenti la selezione dei candidati di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

     d) le iniziative di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b);

     e) le norme finanziarie applicabili alla CEPOL di cui all’articolo 17;

     f) le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 2; e

     g) le norme relative all’accesso ai documenti della CEPOL di cui all’articolo 20.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29. Abrogazione

     Senza pregiudizio del capo VI della presente decisione, la decisione 2000/820/GAI del Consiglio è abrogata.

 

          Art. 30. Efficacia

     La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia l’articolo 28 si applica dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 31. Pubblicazione

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.