§ 17.3.179 - Decisione 19 dicembre 2002, n. 48/2003.
Decisione n. 2003/48/GAI del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:19/12/2002
Numero:48


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     


§ 17.3.179 - Decisione 19 dicembre 2002, n. 48/2003.

Decisione n. 2003/48/GAI del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(G.U.C.E. 22 gennaio 2003, n. L 16).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30, 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

     vista l'iniziativa del Regno di Spagna,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

     (2) Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373(2001) che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e, in particolare, al finanziamento dello stesso.

     (3) L'8 ottobre 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha ribadito la determinazione dell'Unione europea e degli Stati membri ad assumere appieno il loro ruolo, in modo coordinato, nella coalizione globale contro il terrorismo, sotto l'egida delle Nazioni Unite.

     (4) Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l'Europol, l'Eurojust, i servizi di informazione, le forze di polizia e le autorità giudiziarie.

     (5) L'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, stabilisce che gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. Tale assistenza si basa e si avvale appieno dei poteri di cui dispongono gli Stati membri in virtù di atti dell'Unione europea e di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri. L'assistenza è fornita in conformità delle legislazioni nazionali degli Stati membri, in particolare per quanto concerne la riservatezza delle indagini penali.

     (6) La posizione comune 2001/931/PESC e le ulteriori misure previste nella presente decisione riguardano le persone, i gruppi e le entità elencate nell'allegato di detta posizione comune, che viene regolarmente aggiornato.

     (7) Sebbene la posizione comune 2001/931/PESC preveda determinate garanzie affinché le persone, i gruppi e le entità figurino nell'elenco esclusivamente se vi sono motivi validi, il Consiglio trarrà le dovute conseguenze da eventuali conclusioni definitive e da provvedimenti cautelari esecutivi in senso contrario da parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

     (8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata in modo tale da pregiudicare la tutela giuridica accordata in virtù della legislazione nazionale alle persone, ai gruppi e alle entità elencati nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     a) «le persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco»: le persone, gruppi o entità elencati nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC;

     b) «reati terroristici»: i reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo;

     c) «convenzione Europol»: la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia;

     d) «decisione Eurojust»: la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità;

     e) «squadre investigative comuni»: le squadre di cui alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

 

          Art. 2.

     1. Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali condotte dalle autorità di polizia riguardanti i reati terroristici in cui siano implicati persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, e che riunisca tali informazioni.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che almeno le seguenti informazioni, raccolte dal servizio specializzato, siano comunicate all'Europol, tramite l'unità nazionale di tale Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella convenzione Europol, per essere elaborate a norma dell'articolo 10, in particolare del paragrafo 6, di tale convenzione:

     a) i dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità;

     b) gli atti oggetto dell'indagine e relative circostanze specifiche;

     c) il collegamento con altri casi pertinenti di reati terroristici;

     d) il ricorso a tecnologie di comunicazione;

     e) la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.

 

          Art. 3.

     1. Ciascuno Stato membro designa un corrispondente nazionale dell'Eurojust per le questioni legate al terrorismo ai sensi dell'articolo 12 della decisione Eurojust, ovvero un'autorità giudiziaria competente o altra autorità competente o, qualora sia previsto dal proprio ordinamento giuridico, più autorità e assicura che, nel rispetto della legislazione nazionale, tale corrispondente autorità giudiziaria competente o altra autorità competente abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito a procedimenti penali avviati dalle autorità giudiziarie riguardanti reati di terrorismo in cui siano coinvolte persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, e che riunisca tali informazioni.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che almeno le seguenti informazioni, raccolte dal corrispondente nazionale o dall'autorità giudiziaria competente o altra autorità competente, siano comunicate all'Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni:

     a) i dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità;

     b) gli atti oggetto dell'indagine o dell'azione penale e relative circostanze specifiche;

     c) il collegamento con altri casi pertinenti di reati di terrorismo;

     d) le richieste di assistenza reciproca esistenti, comprese le rogatorie, eventualmente presentate allo Stato membro o da quest'ultimo, nonché i relativi risultati.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici in cui siano coinvolti persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri assicurano che l'Europol e l'Eurojust possano scambiarsi tutti i dati pertinenti da essi trasmessi a questi due organismi a norma degli articoli 2 e 3, e che si riferiscono a persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco ovvero a reati che si ritiene questi abbiano commesso o siano sul punto di commettere, nei limiti previsti dall'accordo di cooperazione da concludersi tra questi due organismi, conformemente alla convenzione Europol e alla decisione Eurojust.

 

          Art. 6.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di decisioni, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici in cui siano implicati persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.

 

          Art. 7.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici a carico di persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, sia accessibile o messa a disposizione tempestivamente delle autorità degli altri Stati membri interessati in cui si svolgono o potrebbero essere avviate indagini collegate a reati terroristici nei confronti delle suddette persone, gruppi o entità, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.

 

          Art. 8.

     La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.