§ 17.2.45 – Regolamento 12 aprile 2005, n. 603.
Regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:12/04/2005
Numero:603


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 17.2.45 – Regolamento 12 aprile 2005, n. 603.

Regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza.

(G.U.U.E. 20 aprile 2005, n. L 100).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, in particolare l’articolo 45,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori a cui si applica il regolamento. L’allegato A di detto regolamento elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento. L’allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c), e l’allegato C elenca i curatori di cui all’articolo 2, lettera b), di tale regolamento.

     (2) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 con l’obiettivo di includere le procedure di insolvenza, le procedure di liquidazione e i curatori dei nuovi Stati membri.

     (3) Belgio, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo e Regno Unito hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche agli elenchi riportati negli allegati A, B e C di tale regolamento.

     (4) Il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato, conformemente all’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento.

     (5) La Danimarca a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

     (6) Il regolamento (CE) n. 1346/2000 dovrebbe essere pertanto modificato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è modificato come segue:

     1) l’allegato A è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

     2) l’allegato B è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento;

     3) l’allegato C è sostituito dal testo riportato nell’allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     «ALLEGATO A

     Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a)

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

     ITALIA

     — Fallimento

     — Concordato preventivo

     — Liquidazione coatta amministrativa

     — Amministrazione straordinaria»

 

 

ALLEGATO II

 

     «ALLEGATO B

     Procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c)

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

     ITALIA

     –– Fallimento

     –– Liquidazione coatta amministrativa

     –– Concordato preventivo con cessione dei beni»

 

 

ALLEGATO III

 

     «ALLEGATO C

     Curatori di cui all’articolo 2, lettera b)

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

     ITALIA

     — Curatore

     — Commissario

     — Liquidatore giudiziale»