Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 13/12/2004 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Campo d’applicazione. |
Art. 4. Disposizioni più favorevoli. |
Art. 5. Principio. |
Art. 6. Requisiti generali. |
Art. 7. Requisiti specifici per gli studenti. |
Art. 8. Mobilità degli studenti. |
Art. 9. Requisiti specifici per gli alunni. |
Art. 10. Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti. |
Art. 11. Requisiti specifici per i volontari. |
Art. 12. Permessi di soggiorno rilasciati a studenti. |
Art. 13. Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni. |
Art. 14. Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti. |
Art. 15. Permesso di soggiorno rilasciato a volontari. |
Art. 16. Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno. |
Art. 17. Attività economiche degli studenti. |
Art. 18. Garanzie procedurali e trasparenza. |
Art. 19. Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni. |
Art. 20. Tasse. |
Art. 21. Relazioni. |
Art. 22. Recepimento. |
Art. 23. Disposizioni transitorie. |
Art. 24. Limiti temporali. |
Art. 25. Entrata in vigore. |
Art. 26. Destinatari. |
§ 17.1.93 – Direttiva 13 dicembre 2004, n. 114.
Direttiva n. 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
(G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 375).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), e punto 4),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione relative alle condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno.
(3) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.
(4) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(5) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
(6) Uno degli obiettivi dell'azione della Comunità nel settore dell'istruzione è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi verso la Comunità per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è parte integrante.
(7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva, che sono temporanee per definizione e non dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato ospitante, costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture.
(8) Il termine ammissione copre l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini previsti dalla presente direttiva.
(9) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, volontari già in uso nel diritto comunitario, specie nei vari programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate (Socrate, Servizio volontario europeo, ecc.).
(10) La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali.
(11) I cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria dei tirocinanti non retribuiti o dei volontari e che sono considerati, in funzione della loro attività o del tipo di compensazione o retribuzione ricevuta, lavoratori ai sensi della legislazione nazionale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. L'ammissione di cittadini di paesi terzi che intendono compiere studi di specializzazione in medicina dovrebbe essere decisa dagli Stati membri.
(12) La prova dell'accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.
(13) Nella valutazione delle risorse sufficienti si può tener conto delle fellowships.
(14) L'ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di paesi terzi interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La nozione di ordine pubblico può abbracciare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto va rilevato che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo, sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o nutre o ha nutrito aspirazioni estremistiche.
(15) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi prescelti dal richiedente, al fine di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.
(16) Si deve agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che compiono gli studi in più Stati membri, sia l’ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, all'interno o in direzione della Comunità per gli scopi stabiliti nella presente direttiva.
(17) Per permettere il primo ingresso nel loro territorio gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso di soggiorno o, se rilasciano permessi di soggiorno unicamente nel loro territorio, un visto.
(18) Per permettere agli studenti che sono cittadini di paesi terzi di coprire in parte il costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro di accedere al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro, alle condizioni di cui alla presente direttiva, dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro.
(19) La nozione di autorizzazione preliminare comprende anche la concessione di permessi di lavoro agli studenti che intendono esercitare un'attività economica.
(20) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di lavoro a tempo parziale.
(21) È opportuno che le procedure di ammissione per motivi di studio, ovvero nell’ambito di programmi di scambio di alunni gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, possano essere accelerate.
(22) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, nonché sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel territorio a questi fini.
(23) La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l'applicazione del
(24) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono vincolati da essa né sono tenuti ad applicarla.
(26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto.
Oggetto della presente direttiva è definire:
a) le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;
b) le norme sulle procedure per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
b) «studente», il cittadino di un paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;
c) «alunno», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell’ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
d) «tirocinante non retribuito», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale;
e) «istituto», un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;
f) «programma di volontariato», un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma nazionale o comunitario che persegua obiettivi di interesse generale;
g) «permesso di soggiorno», un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del
Art. 3. Campo d’applicazione.
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio.
Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
2. La presente direttiva non si applica:
a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;
b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;
c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità;
d) ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della
e) ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori o lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
Art. 4. Disposizioni più favorevoli.
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:
a) di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più Stati terzi dall'altra; oppure
b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.
CAPO II
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Art. 5. Principio.
L'ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.
Art. 6. Requisiti generali.
1. Il cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso per i motivi specificati agli articoli da 7 a 11 deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;
b) ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;
c) essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;
d) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;
e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 20 della presente direttiva.
2. Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità.
Art. 7. Requisiti specifici per gli studenti.
1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti:
a) essere accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;
b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;
c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;
d) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto.
2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
Art. 8. Mobilità degli studenti.
1. Senza pregiudizio dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 16 e dell'articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora:
a) ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro;
b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e
c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro.
3. Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro.
Art. 9. Requisiti specifici per gli alunni.
1. Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l'età minima e non aver superato l'età massima fissate dallo Stato membro in questione;
b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;
c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
d) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;
e) alloggiare durante l’intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l’alunno.
2. Gli Stati membri possono limitare l'immissione di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.
Art. 10. Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti.
Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale tirocinante non retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche ai seguenti requisiti:
a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;
b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;
c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.
Art. 11. Requisiti specifici per i volontari.
Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;
b) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;
c) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda per l’intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno;
d) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.
CAPO III
PERMESSI DI SOGGIORNO
Art. 12. Permessi di soggiorno rilasciati a studenti.
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma.
2. Senza pregiudizio dell'articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi:
a) il titolare non osserva i limiti all'accesso alle attività economiche contemplati dall'articolo 17 della presente direttiva;
b) il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.
Art. 13. Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni.
Il permesso di soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una durata massima di un anno.
Art. 14. Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti.
Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10.
Art. 15. Permesso di soggiorno rilasciato a volontari.
Il permesso di soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massima di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione.
Art. 16. Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno.
1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.
2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.
CAPO IV
TRATTAMENTO RISERVATO AI CITTADINI DI PAESI TERZI INTERESSATI
Art. 17. Attività economiche degli studenti.
1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.
Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.
2. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.
3. Lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno.
4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.
CAPO V
PROCEDURA E TRASPARENZA
Art. 18. Garanzie procedurali e trasparenza.
1. La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo sufficiente per trattare la domanda.
2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie.
3. La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili e i termini per proporre l'azione.
4. Ove una domanda sia respinta o un permesso di soggiorno rilasciato in conformità della presente direttiva sia revocato, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.
Art. 19. Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni.
Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di un paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento superiore o un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa.
Art. 20. Tasse.
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21. Relazioni.
Periodicamente, e per la prima volta entro il 12 gennaio 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.
Art. 22. Recepimento.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 23. Disposizioni transitorie.
In deroga alle disposizioni di cui al Capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi ai sensi della presente direttiva in forma di permesso di soggiorno per un periodo fino a due anni, dopo la data stabilita nell'articolo 22.
Art. 24. Limiti temporali.
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della
Art. 25. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 26. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.