§ 17.1.62 - Regolamento 18 febbraio 2002, n. 334.
Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:18/02/2002
Numero:334


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:
Art. 2.      La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del [...]
Art. 3.      Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 17.1.62 - Regolamento 18 febbraio 2002, n. 334.

Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

(G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) , punto iii),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 ha istituito un modello uniforme per i visti.

     (2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.

     (3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e di documenti contraffatti.

     (4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.

     (5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.

     (6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.

     (7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.

     (8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

     (11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

     (12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

     (13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

     (14) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

     1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     4) Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999, sono sostituiti dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.