Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 18/02/2002 |
Numero: | 334 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue: |
Art. 2. La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del [...] |
Art. 3. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di [...] |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 17.1.62 - Regolamento 18 febbraio 2002, n. 334.
Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.
(G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) , punto iii),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 ha istituito un modello uniforme per i visti.
(2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.
(3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e di documenti contraffatti.
(4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.
(5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.
(6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.
(7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.
(8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della
(9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.
(10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
(11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
(12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della
(13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(14) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,
ha adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:
1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
4) Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:
(Omissis).
La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999, sono sostituiti dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.