§ 17.1.57 - Decisione 6 dicembre 2001, n. 886.
Decisione (CE) n. 2001/886 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:06/12/2001
Numero:886


Sommario
Art. 1.      Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione di Schengen del 1990, è sostituito da un nuovo sistema, il Sistema d'informazione Schengen II (SIS [...]
Art. 2.      Il SIS II, che costituisce un unico sistema integrato, è sviluppato dalla Commissione conformemente alle procedure di cui alla presente decisione.
Art. 3.      Le misure necessarie per lo sviluppo del SIS II sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5 quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.
Art. 4.      Le misure necessarie allo sviluppo del SIS II riguardanti quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6:
Art. 5.      1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante [...]
Art. 6.      1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal [...]
Art. 7.      La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


§ 17.1.57 - Decisione 6 dicembre 2001, n. 886.

Decisione (CE) n. 2001/886 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

(G.U.C.E. 13 dicembre 2001, n. L 328).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

     vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in appresso denominata "convenzione di Schengen del 1990", rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

     (2) Nella forma attuale il Sistema d'informazione Schengen è in grado di collegare in rete non più di 18 Stati partecipanti. Al momento esso è operativo per 13 Stati membri e 2 altri Stati (Islanda e Norvegia) e si intende renderlo tale in un futuro prossimo anche per il Regno Unito e l'Irlanda. Non è stato però congegnato in modo da poter funzionare per un numero di partecipanti pari all'insieme degli Stati membri dell'Unione europea dopo l'allargamento.

     (3) Per questo motivo, e per poter beneficiare dei più recenti sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione e rendere possibile l'introduzione di nuove funzioni, è necessario sviluppare un nuovo Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) come già constatato nella decisione SCH/Com-ex(97) 24 del comitato esecutivo del 7 ottobre 1997.

     (4) Le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio dell'Unione europea conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2001. La presente decisione costituisce, insieme al regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione della parte del bilancio ad esso relativa.

     (5) Il fondamento giuridico consta di due parti: la presente decisione, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, e un regolamento del Consiglio basato sull'articolo 66 (~) del trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen del 1990, il Sistema d'informazione Schengen (~) deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone.

     (6) Il fatto che il fondamento giuridico necessario per consentire il finanziamento dello sviluppo del SIS II attraverso il bilancio dell'Unione consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il Sistema di informazione Schengen costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico Sistema d'informazione integrato, e che il SIS II deve essere sviluppato come tale.

     (7) La presente decisione lascia impregiudicata la futura adozione delle necessarie disposizioni legislative che descrivano in dettaglio funzionamento e impiego del SIS II quali, senza escluderne altre, le norme che definiscono le categorie di dati da inserire nel sistema, lo scopo dell'inserimento e i relativi criteri, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, compresa la responsabilità per la loro esattezza, le norme sulla durata delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni e la compatibilità tra le stesse. Le norme sull'accesso ai dati SIS e le norme sulla protezione dei dati personali e relativo controllo.

     (8) La presente decisione stabilisce procedure per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione che rispecchiano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2424/2001, in modo da assicurare che vi sia un unico processo di attuazione per lo sviluppo del SIS II nel suo insieme.

     (9) La presente decisione rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nell'ambito dell'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

     (10) Occorre trovare una soluzione che consenta ai rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale soluzione è contemplata nello scambio di lettere tra la Comunità e Islanda e Norvegia, allegato all'accordo di associazione sopraindicato.

     (11) La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen definita dalla decisione del Consiglio 2000/365/CE,

     decide:

 

Art. 1.

     Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione di Schengen del 1990, è sostituito da un nuovo sistema, il Sistema d'informazione Schengen II (SIS II), che consente l'integrazione dei nuovi Stati membri nel sistema.

 

     Art. 2.

     Il SIS II, che costituisce un unico sistema integrato, è sviluppato dalla Commissione conformemente alle procedure di cui alla presente decisione.

 

     Art. 3.

     Le misure necessarie per lo sviluppo del SIS II sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5 quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

 

     Art. 4.

     Le misure necessarie allo sviluppo del SIS II riguardanti quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6:

     a) progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la rete di comunicazione;

     b) aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;

     c) aspetti tecnici con pesanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con importanti implicazioni tecniche per i sistemi nazionali degli Stati membri;

     d) sviluppo di requisiti di sicurezza.

 

     Art. 5.

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

     5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 4.

 

     Art. 6.

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

     5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

     6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

     Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa.

     Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

 

     Art. 7.

     La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

     Essa scade il 31 dicembre 2006.