Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 28/06/2001 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. La presente direttiva è intesa a integrare le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 [...] |
Art. 2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che l'obbligo imposto ai vettori in materia di riconducimento di cittadini di paesi terzi di cui alle disposizioni [...] |
Art. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno di un cittadino di un paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso a [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di [...] |
Art. 5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 [...] |
Art. 6. Gli Stati membri devono garantire che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia [...] |
Art. 7. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Art. 8. La presente direttiva entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 9. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in base al trattato che istituisce la Comunità europea. |
§ 17.1.42 - Direttiva 28 giugno 2001, n. 51.
Direttiva n. 2001/51/CE del Consiglio che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985
(G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera a), e 63, punto 3, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica francese,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Per lottare efficacemente contro l'immigrazione clandestina è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino un dispositivo che fissi gli obblighi per i vettori che trasportano cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorrerebbe altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie attualmente previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi di controllo cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.
(2) La presente misura rientra in un dispositivo globale di controllo dei flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina.
(3) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli impegni derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
(4) È necessario non pregiudicare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre misure o sanzioni supplementari per i vettori, che siano interessati o meno dalla presente direttiva.
(5) Gli Stati membri vigileranno affinché nell'ambito di qualsiasi procedimento avviato nei confronti di vettori e che potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni possano essere effettivamente esercitati il diritto di difesa e il diritto di impugnazione avverso siffatte decisioni.
(6) Il presente strumento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A della
(7) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 25 ottobre 2000, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
(8) A norma dell'articolo 1 del summenzionato protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.
(9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente strumento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(10) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999 sull'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La presente direttiva è intesa a integrare le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in seguito denominata "convenzione di Schengen"), e a precisare talune condizioni di applicazione.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che l'obbligo imposto ai vettori in materia di riconducimento di cittadini di paesi terzi di cui alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen si applichi anche quando l'ingresso è negato al cittadino di un paese terzo in transito, qualora:
a) il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo; o
b) le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato membro attraverso il quale è transitato.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno di un cittadino di un paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso a trovare immediatamente il mezzo per ricondurlo e a sostenere le relative spese, oppure, allorché non può essere immediatamente ricondotto, a prendere a carico le spese di soggiorno e di riconducimento del cittadino in questione.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen siano dissuasive, efficaci e proporzionate e che:
a) l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non sia inferiore a 5000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure
b) l'importo minimo di tali sanzioni non sia inferiore a 3000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure
c) l'importo massimo della sanzione applicata forfettariamente a ciascuna infrazione non sia inferiore a 500000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001, a prescindere dal numero di persone trasportate.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi degli Stati membri in caso di richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di un paese terzo.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen e dell'articolo 2 della presente direttiva altre misure che comportino sanzioni di altro tipo quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.
Gli Stati membri devono garantire che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in base al trattato che istituisce la Comunità europea.