§ 15.1.45 - Regolamento 6 aprile 2009, n. 279.
Regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:06/04/2009
Numero:279


Sommario
Art. 1. L’allegato II della direttiva n. 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 15.1.45 - Regolamento 6 aprile 2009, n. 279.

Regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [1], in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, sollecitando l’aggiunta della professione di odontotecnico (zubný technik), che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, come risulta dal regolamento n. 742/2004 Racc. del governo sulle qualifiche professionali dei professionisti del settore della sanità.

 

(2) La Danimarca ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, chiedendo che da esso venga depennata la professione di ottico (optometrist), che è stata elevata al rango di diploma, come previsto dall’articolo 11, lettera d), della stessa direttiva, e non soddisfa più pertanto le condizioni prescritte dall’articolo 11, lettera c), punto ii). La Danimarca ha inoltre sollecitato il ritiro dall’allegato II della direttiva 2005/36/CE delle professioni di meccanico ortopedico (ortopædimekaniker) e di calzolaio ortopedico (ortopædiskomager), che non sono più regolamentate in Danimarca.

 

(3) Va pertanto modificata di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

 

(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento per le qualifiche professionali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato II della direttiva n. 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come segue:

 

1) al punto 1, alla voce "in Slovacchia" è aggiunto il testo seguente:

 

- "— odontotecnico (zubný technik),

ciclo di studi e di formazione avente una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8 o 9 anni di istruzione elementare, 4 anni di scuola secondaria seguita da 2 anni di insegnamento post-secondario in un istituto secondario di assistenza sanitaria, coronati da un esame di maturità a carattere teorico-pratico (maturitné vysvedčenie).";

 

2) al punto 2 sono soppressi la voce "in Danimarca" e il testo riguardante la Danimarca.