Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.6 reciproca assistenza |
Data: | 16/03/2010 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Organizzazione |
Art. 5. Domanda di informazioni |
Art. 6. Scambio di informazioni senza preventiva richiesta |
Art. 7. Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative |
Art. 8. Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti |
Art. 9. Modalità di notifica |
Art. 10. Domanda di recupero |
Art. 11. Condizioni che disciplinano le domande di recupero |
Art. 12. Titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e altri documenti di accompagnamento |
Art. 13. Esecuzione della domanda di recupero |
Art. 14. Controversie |
Art. 15. Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero |
Art. 16. Domanda di misure cautelari |
Art. 17. Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari |
Art. 18. Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita |
Art. 19. Problemi concernenti la prescrizione |
Art. 20. Spese |
Art. 21. Moduli standard e mezzi di comunicazione |
Art. 22. Regime linguistico |
Art. 23. Comunicazione delle informazioni e dei documenti |
Art. 24. Applicazione di altri accordi in materia di assistenza |
Art. 25. Comitato |
Art. 26. Modalità di applicazione |
Art. 27. Presentazione di relazioni |
Art. 28. Recepimento |
Art. 29. Abrogazione della direttiva 2008/55/CE |
Art. 30. Entrata in vigore |
Art. 31. Destinatari |
§ 14.6.12 - Direttiva 16 marzo 2010, n. 24.
Direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure
(G.U.U.E. 31 marzo 2010, n. L 84)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) L’assistenza reciproca tra gli Stati membri ai fini del recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell’Unione derivanti da determinate imposte e altre misure contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. Oltre a garantire la neutralità fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere per prevenire frodi e perdite di bilancio.
(2) Disposizioni relative all’assistenza reciproca in materia di recupero sono state inizialmente stabilite dalla
(3) Tali disposizioni, se hanno costituito un primo passo verso un miglioramento delle procedure di recupero all’interno dell’Unione grazie all’avvicinamento delle norme nazionali applicabili, si sono però rivelate insufficienti per rispondere alle esigenze del mercato interno quale si è andato evolvendo negli ultimi trenta anni.
(4) Per garantire meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno, è necessario estendere l’ambito di applicazione dell’assistenza reciproca in materia di recupero ai crediti derivanti da imposte e dazi che ancora non vi rientrano, mentre per far fronte alle crescenti domande di assistenza e produrre risultati migliori è necessario rendere l’assistenza più efficace ed efficiente e facilitarla nella pratica. Al fine di conseguire tali obiettivi sono necessari importanti adattamenti, per cui una mera modifica della vigente
(5) Norme più chiare favorirebbero un più ampio scambio di informazioni tra gli Stati membri. Assicurerebbero inoltre la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell’Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust e fondazioni, ma anche qualsiasi nuovo strumento che possa essere creato dai contribuenti negli Stati membri. Esse permetterebbero altresì di tener conto di tutte le forme che possono assumere i crediti delle autorità pubbliche derivanti da imposte, dazi, contributi, restituzioni e interventi, inclusi tutti i crediti pecuniari nei confronti del contribuente interessato o di terzi che sostituiscono il credito originario. Norme più chiare sono necessarie soprattutto per definire meglio i diritti e gli obblighi di tutti i soggetti interessati.
(6) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di determinazione delle misure di recupero applicabili nell’ambito della legislazione nazionale. Occorre tuttavia assicurare che né le disparità fra le leggi nazionali né la mancanza di coordinamento fra le autorità competenti pregiudichino il buon funzionamento del sistema di assistenza reciproca previsto dalla presente direttiva.
(7) L’assistenza reciproca può consistere, per l’autorità adita, nel fornire all’autorità richiedente le informazioni utili a quest’ultima per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente e nel notificare al debitore tutti gli atti provenienti dallo Stato membro richiedente relativi a tali crediti. L’autorità adita può altresì procedere, su domanda dell’autorità richiedente, al recupero di crediti sorti nello Stato membro richiedente oppure adottare misure cautelari per garantire il recupero di tali crediti.
(8) L’adozione di un titolo uniforme che consenta l’adozione di misure esecutive nello Stato membro adito nonché l’adozione di un modulo standard uniforme per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito dovrebbero risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione degli strumenti provenienti da un altro Stato membro, che costituiscono una delle cause principali dell’inefficienza degli attuali sistemi di assistenza.
(9) È opportuno creare una base giuridica per lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta su determinati rimborsi fiscali. Per motivi di efficienza, è inoltre opportuno che i funzionari del fisco di uno Stato membro siano autorizzati ad assistere o a partecipare alle indagini amministrative condotte in un altro Stato membro. Occorre inoltre prevedere scambi di informazioni più diretti fra i servizi al fine di rendere l’assistenza più rapida ed efficiente.
(10) Considerata la mobilità crescente nell’ambito del mercato interno e le restrizioni imposte dal trattato o da altre norme sulle garanzie che possono essere richieste ai contribuenti non stabiliti sul territorio nazionale, è necessario ampliare le possibilità di chiedere misure di recupero o misure cautelari in un altro Stato membro. Dato che l’anzianità del credito è un fattore critico, occorre che gli Stati membri possano formulare una domanda di assistenza reciproca, anche se i mezzi di recupero nazionali non sono stati pienamente esauriti, tra l’altro, quando il ricorso a tali procedure nello Stato membro richiedente darebbe adito a difficoltà eccessive.
(11) L’obbligo generalizzato di inviare le domande e i documenti in formato digitale e tramite una rete elettronica, con norme precise sul regime linguistico applicabile a domande e documenti, dovrebbe consentire agli Stati membri di trattare le domande con maggiore rapidità e facilità.
(12) Nel corso della procedura di recupero nello Stato membro adito, il credito, la notifica effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente o il titolo che consente l’esecuzione potrebbero essere contestati dalla persona interessata. Occorre prevedere che in tal caso l’azione di contestazione sia promossa dall’interessato dinanzi all’istanza competente dello Stato membro richiedente e che l’autorità adita sospenda, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente, qualsiasi procedura di esecuzione da essa iniziata finché non intervenga la decisione dell’istanza competente dello Stato membro richiedente.
(13) Per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse sufficienti per il recupero dei crediti di altri Stati membri, lo Stato membro adito dovrebbe poter recuperare le relative spese sostenute presso il debitore.
(14) L’efficienza sarebbe assicurata al meglio se, nel dare esecuzione a una domanda di assistenza, l’autorità adita potesse esercitare le competenze conferitele dalla sua legislazione nazionale in materia di crediti concernenti gli stessi o analoghi dazi o imposte. In assenza di dazi o imposte analoghi, la procedura più appropriata sarebbe quella che in base alla legislazione dello Stato membro adito si applica ai crediti concernenti le imposte sui redditi delle persone fisiche. La legislazione nazionale non dovrebbe, di norma, essere applicata riguardo alle preferenze accordate ai crediti sorti nello Stato membro adito. Tuttavia, dovrebbe essere prevista la possibilità di estendere le preferenze a crediti di altri Stati membri in base a un accordo tra gli Stati membri interessati.
(15) Per quanto riguarda i problemi concernenti i termini di prescrizione, è necessario semplificare le norme vigenti disponendo che la sospensione, l’interruzione o la proroga dei termini di prescrizione siano in generale determinate in conformità delle disposizioni di legge in vigore nello Stato membro adito, salvo nei casi in cui la sospensione, l’interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non siano possibili in virtù delle suddette disposizioni.
(16) Per motivi di efficienza è necessario che le informazioni trasmesse nell’ambito dell’assistenza reciproca possano essere utilizzate nello Stato membro che le riceve per scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, qualora ciò sia consentito dalla legislazione nazionale sia dello Stato membro che trasmette le informazioni sia dello Stato membro che le riceve.
(17) La presente direttiva non dovrebbe impedire l’esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali.
(18) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la
(19) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(20) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’istituzione di un sistema uniforme di assistenza al recupero nell’ambito del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell’uniformità, dell’efficacia e dell’efficienza richieste, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(21) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva stabilisce le norme ai sensi delle quali gli Stati membri devono fornire, in uno Stato membro, l’assistenza al recupero dei crediti di cui all’articolo 2 sorti in un altro Stato membro.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai crediti relativi a quanto segue:
a) la totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;
b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
c) i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
2. L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende:
a) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l’effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;
b) tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;
c) interessi e spese relativi ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1 o alle lettere a) o b) del presente paragrafo.
3. La presente direttiva non si applica:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) alle tasse diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
c) ai diritti di natura contrattuale, quali corrispettivi per pubblici servizi;
d) alle sanzioni penali irrogate in base ad un’azione penale o ad altre sanzioni penali non contemplate al paragrafo 2, lettera a).
Art. 3. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "autorità richiedente" : un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che formula una domanda di assistenza relativa a un credito di cui all’articolo 2;
b) "autorità adita" : un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro cui è rivolta una domanda di assistenza;
c) "persona" :
i) una persona fisica;
ii) una persona giuridica;
iii) ove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; o
iv) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;
d) "per via elettronica" : mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
e) "rete CCN" : la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.
Art. 4. Organizzazione
1. Entro il 20 maggio 2010 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’autorità competente o le autorità competenti (in prosieguo "l’autorità competente") ai fini della presente direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito.
La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’autorità competente designa un ufficio centrale di collegamento responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell’assistenza reciproca disciplinato dalla presente direttiva.
L’ufficio centrale di collegamento può essere designato altresì quale responsabile dei contatti con la Commissione.
3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare uffici di collegamento che saranno responsabili dei contatti con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’assistenza reciproca relativa a uno o più tipi o categorie specifici delle imposte e dei dazi di cui all’articolo 2.
4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare come servizi di collegamento uffici diversi dall’ufficio centrale di collegamento o dagli uffici di collegamento. I servizi di collegamento chiedono o accordano assistenza reciproca a norma della presente direttiva nel quadro delle rispettive competenze territoriali o funzionali specifiche.
5. L’ufficio o il servizio di collegamento che riceva una domanda di assistenza reciproca comportante un intervento che esula dalle competenze che gli sono conferite inoltra senza indugio la domanda all’ufficio o al servizio competente, se noto, o all’ufficio centrale di collegamento, informandone l’autorità richiedente.
6. L’autorità competente di ciascuno Stato membro segnala alla Commissione l’ufficio centrale di collegamento e gli uffici o servizi di collegamento da essa eventualmente designati. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli Stati membri.
7. Qualsiasi comunicazione è inviata dall’ufficio centrale di collegamento, che garantisce l’efficacia della comunicazione, o per conto dello stesso oppure, a seconda del caso, con il suo consenso.
CAPO II
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Art. 5. Domanda di informazioni
1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare l’autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all’articolo 2.
Al fine di fornire dette informazioni, l’autorità adita dispone l’effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenerle.
2. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro adito;
b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;
c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato membro adito.
3. Il paragrafo 2 non può in nessun caso essere interpretato come autorizzazione dell’autorità adita di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di informazioni.
Art. 6. Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall’imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, lo Stato membro cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato membro di stabilimento o di residenza del rimborso in questione.
Art. 7. Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
1. Previo accordo fra l’autorità richiedente e l’autorità adita e secondo le modalità fissate dall’autorità adita, al fine di promuovere l’assistenza reciproca disciplinata dalla presente direttiva i funzionari autorizzati dall’autorità richiedente possono:
a) essere presenti negli uffici in cui le autorità amministrative dello Stato membro adito esercitano le loro funzioni;
b) essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito;
c) assistere i funzionari competenti dello Stato membro adito nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali in corso in tale Stato membro.
2. Ove consentito dalla legislazione vigente nello Stato membro adito, l’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dello Stato membro richiedente interroghino le persone ed esaminino i registri.
3. I funzionari autorizzati dall’autorità richiedente che si avvalgono delle possibilità offerte dai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
CAPO III
ASSISTENZA PER LA NOTIFICA DI DOCUMENTI
Art. 8. Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita notifica al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito di cui all’articolo 2 o il suo recupero, provenienti dallo Stato membro richiedente.
La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:
a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione del destinatario;
b) obiettivo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata;
c) descrizione del documento allegato nonché della natura e dell’importo del credito;
d) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
i) l’ufficio responsabile per il documento allegato; e, se diverso,
ii) l’ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul documento notificato o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento.
2. L’autorità richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro richiedente o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, della data di notifica del documento al destinatario.
Art. 9. Modalità di notifica
1. L’autorità adita provvede affinché la notifica nello Stato membro adito sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito.
2. Il paragrafo 1 fa salva qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme in esso vigenti.
Un’autorità competente stabilita nello Stato membro richiedente può notificare direttamente, per raccomandata o per posta elettronica, qualsiasi documento a una persona stabilita sul territorio di un altro Stato membro.
CAPO IV
MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI
Art. 10. Domanda di recupero
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.
2. L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Art. 11. Condizioni che disciplinano le domande di recupero
1. L’autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sono contestati in tale Stato membro, tranne nei casi in cui si applica l’articolo 14, paragrafo 4, terzo comma.
2. Prima che l’autorità richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato membro richiedente, tranne nei casi seguenti:
a) quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l’autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l’interessato dispone di beni nello Stato membro adito;
b) quando il ricorso a tali procedure nello Stato membro richiedente darebbe adito a difficoltà eccessive.
Art. 12. Titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e altri documenti di accompagnamento
1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.
Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito rispecchia nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l’esecuzione e costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.
Il titolo uniforme che consente l’esecuzione contiene almeno le seguenti informazioni:
a) informazioni utili ai fini dell’identificazione del titolo iniziale che consente l’esecuzione, una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l’importo del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati, ecc.;
b) nome e altri dati utili ai fini dell’identificazione del debitore;
c) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
i) l’ufficio responsabile per l’accertamento del credito; e, se diverso,
ii) l’ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento.
2. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito emessi nello Stato membro richiedente.
Art. 13. Esecuzione della domanda di recupero
1. Ai fini del recupero nello Stato membro adito, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della presente direttiva. L’autorità adita esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro adito applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o le medesime imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi, salvo diversa disposizione della presente direttiva.
Se ritiene che i medesimi dazi o le medesime imposte ovvero dazi e imposte analoghi non siano riscossi sul territorio nazionale, l’autorità adita esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro adito applicabili ai crediti riguardanti le imposte sui redditi delle persone fisiche, salvo diversa disposizione della presente direttiva.
Lo Stato membro adito non è tenuto a concedere ai crediti degli altri Stati membri le preferenze accordate per crediti analoghi sorti in tale Stato membro, salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati o diversa disposizione nella legislazione dello Stato membro adito. Lo Stato membro che conceda preferenze ai crediti di un altro Stato membro non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze agli stessi o analoghi crediti di altri Stati membri.
Lo Stato membro adito recupera il credito nella propria valuta.
2. L’autorità adita informa con la dovuta diligenza l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.
3. A partire dalla data in cui riceve la domanda di recupero l’autorità adita applica gli interessi di mora previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro adito.
4. Se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro adito lo consentono, l’autorità adita può concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale e può applicare i relativi interessi. Essa informa successivamente l’autorità richiedente di qualsiasi decisione in tal senso.
5. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, l’autorità adita trasferisce all’autorità richiedente gli importi recuperati in relazione al credito e gli interessi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 14. Controversie
1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità adita informa tale soggetto che l’azione deve essere da esso promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.
2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato membro in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.
3. Se un’azione di cui al paragrafo 1 è stata promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall’autorità richiedente o dal soggetto interessato, l’autorità adita sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell’organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.
Su domanda dell’autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l’articolo 16, l’autorità adita può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro adito lo consentono.
L’autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente, all’autorità adita di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito consentono tale azione. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro adito.
Se le autorità competenti dello Stato membro richiedente o dello Stato membro adito hanno avviato una procedura amichevole, e l’esito della procedura può avere un’incidenza sul credito per il quale è stata richiesta l’assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma.
Art. 15. Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
1. L’autorità richiedente informa immediatamente l’autorità adita di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell’organo competente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, l’autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un nuovo titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. L’autorità adita prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del nuovo titolo.
Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l’esecuzione nello Stato membro adito possono continuare sulla base del nuovo titolo, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all’invalidità del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o del titolo uniforme originale che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.
Gli articoli 12 e 14 si applicano in relazione al nuovo titolo.
Art. 16. Domanda di misure cautelari
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente.
Il documento redatto, se del caso, ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l’assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro adito. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito.
2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.
Art. 17. Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari
Per l’attuazione dell’articolo 16 si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 14 e 15.
Art. 18. Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita
1. L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 10 a 16 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato membro consentano tale eccezione per i crediti nazionali.
2. L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale.
Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l’esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione.
Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è concesso dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dell’intero termine di pagamento.
Tuttavia, in tali casi l’autorità adita non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente.
3. Uno Stato membro non è tenuto a concedere assistenza se l’importo totale dei crediti contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1500 EUR.
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza.
Art. 19. Problemi concernenti la prescrizione
1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro richiedente.
2. Con riguardo alla sospensione, all’interruzione o alla proroga dei termini di prescrizione, si considera che gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita, o per conto della stessa, in conformità di una domanda di assistenza che hanno l’effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro adito abbiano lo stesso effetto nello Stato membro richiedente, a condizione che sia previsto l’effetto corrispondente secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro richiedente.
Se la sospensione, l’interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro adito, gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita, o per conto della stessa, in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente o per conto della stessa nel proprio Stato membro, avrebbero avuto l’effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo Stato.
Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto delle autorità competenti nello Stato membro richiedente di prendere provvedimenti di sospensione, interruzione o proroga dei termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato membro.
3. L’autorità richiedente e l’autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari o che può produrre tale effetto.
Art. 20. Spese
1. Oltre agli importi di cui all’articolo 13, paragrafo 5, l’autorità adita tenta di recuperare dalla persona interessata e trattiene le spese da essa sostenuta in connessione con il recupero, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro adito.
2. Gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca che si prestino in applicazione della presente direttiva.
Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato membro richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro adito, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l’esecuzione o l’adozione di misure cautelari emesso dall’autorità richiedente.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO TUTTI I TIPI DI DOMANDE DI ASSISTENZA
Art. 21. Moduli standard e mezzi di comunicazione
1. Le domande di informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, le domande di notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le domande di recupero di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e le domande di misure cautelari di cui all’articolo 16, paragrafo 1, sono inviate per via elettronica utilizzando un modulo standard, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici. Nella misura del possibile, questi moduli sono utilizzati anche per tutte le comunicazioni successive inerenti alla domanda.
Sono da inviare per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, anche il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e gli altri documenti di cui agli articoli 12 e 16.
Se del caso, i moduli standard possono essere accompagnati da relazioni, attestati e qualsiasi altro documento, o copie conformi o estratti degli stessi, che sono ugualmente inviati per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.
I moduli standard e la comunicazione per via elettronica possono essere utilizzati anche ai fini dello scambio di informazioni a norma dell’articolo 6.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle informazioni e alla documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici amministrativi di un altro Stato membro o la partecipazione alle indagini amministrative in un altro Stato membro in conformità dell’articolo 7.
3. Il fatto che la comunicazione non sia effettuata per via elettronica o mediante i moduli standard non pregiudica la validità delle informazioni ottenute né delle misure adottate nell’esecuzione di una domanda di assistenza.
Art. 22. Regime linguistico
1. Tutte le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi che consentono l’esecuzione nello Stato membro adito sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale, o una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito. Il fatto che alcune loro parti siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o da una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito, non pregiudica la loro validità o la validità della procedura, nella misura in cui l’altra lingua sia una lingua convenuta dagli Stati membri interessati.
2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell’articolo 8 possono essere trasmessi all’autorità adita in una lingua ufficiale dello Stato membro richiedente.
3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità adita può, se del caso, chiedere all’autorità richiedente la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito o in una qualsiasi altra lingua convenuta di comune accordo dagli Stati membri interessati.
Art. 23. Comunicazione delle informazioni e dei documenti
1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.
Tali informazioni possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione di misure esecutive o cautelari in relazione ai crediti contemplati dalla presente direttiva. Possono essere utilizzate anche per l’accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.
2. Le persone debitamente accreditate dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.
3. Lo Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per uno scopo diverso da quelli di cui al paragrafo 1 nello Stato membro che riceve le informazioni quando l’uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro che fornisce le informazioni.
4. Se ritengono che le informazioni ottenute a norma della presente direttiva possano essere utili ai fini di cui al paragrafo 1 a un terzo Stato membro, l’autorità richiedente o l’autorità adita possono trasmetterle al terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste nella presente direttiva. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni della loro intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.
5. L’autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 3 trasmesse a norma del paragrafo 4 può essere concessa soltanto dallo Stato membro da cui le informazioni provengono.
6. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva possono essere addotte o utilizzate come elementi di prova da tutte le autorità nello Stato membro che riceve le informazioni alla stessa stregua di informazioni analoghe ottenute in detto Stato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24. Applicazione di altri accordi in materia di assistenza
1. La presente direttiva non pregiudica l’esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari.
2. Qualora concludano siffatti accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali nei settori oggetto della presente direttiva, salvo per la soluzione di casi particolari, gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.
3. Nel fornire l’assistenza reciproca più ampia in virtù di altri accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, gli Stati membri possono avvalersi della rete di comunicazione elettronica e dei moduli standard adottati per l’attuazione della presente direttiva.
Art. 25. Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di recupero.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
Art. 26. Modalità di applicazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, le modalità di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 8 e 10, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi da 2 a 5, dell’articolo 15, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1.
Tali modalità riguardano almeno gli aspetti seguenti:
a) le modalità pratiche relative all’organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento, gli altri uffici di collegamento e i servizi di collegamento di cui all’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, di Stati membri diversi e dei contatti con la Commissione;
b) i mezzi con cui le comunicazioni fra le autorità possono essere effettuate;
c) il formato e gli altri dettagli dei moduli standard da utilizzare ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 1;
d) la conversione delle somme da recuperare e il trasferimento delle somme recuperate.
Art. 27. Presentazione di relazioni
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione quanto segue:
a) il numero di domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate a ciascuno Stato membro adito e ricevute da ciascuno Stato membro richiedente ogni anno;
b) l’importo dei crediti per i quali è chiesta l’assistenza al recupero e gli importi recuperati.
2. Gli Stati membri possono inoltre fornire eventuali altre informazioni che possono essere utili ai fini della valutazione dell’assistenza reciproca prestata ai sensi della presente direttiva.
3. Ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva.
Art. 28. Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 29. Abrogazione della
La
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 30. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 31. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Parere del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere del 16 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.
[4] GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.
[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.