§ 14.6.8 – Direttiva 4 marzo 2004, n. 79.
Direttiva n. 2004/79/CE della Commissione che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.6 reciproca assistenza
Data:04/03/2004
Numero:79


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 14.6.8 – Direttiva 4 marzo 2004, n. 79.

Direttiva n. 2004/79/CE della Commissione che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 1 maggio 2004, n. L 168).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

     (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione qualora l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.

     (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/94/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 2002/94/CE è modificata come indicato nell'allegato.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

FISCALITÀ

 

     Direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

     Nell'allegato IV, il testo della colonna di sinistra sotto «Stati membri» è sostituito dal seguente:

     «Belgique/België

     Česká Republika

     Danmark

     Deutschland

     Eesti

     Ελλάδα

     España

     France

     Ireland

     Italia

     Κύπρος

     Latvija

     Lietuva

     Luxembourg

     Magyarország

     Malta

     Nederland

     Österreich

     Polska

     Portugal

     Slovenija

     Slovensko

     Finland/Suomi

     Sverige

     United Kingdom»