Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 12/08/2009 |
Numero: | 740 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è soppresso |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 14.5.999 - Regolamento 12 agosto 2009, n. 740.
Regolamento (CE) n. 740/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
(G.U.U.E. 13 agosto 2009, n. L 209)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 5 del
(2) Tale prezzo è fissato ad un livello tale da garantire che il formaggio per il quale viene richiesta una restituzione all’esportazione sia di qualità in contrapposizione a formaggio scadente, scarti o croste di formaggio e che il regime delle restituzioni raggiunga appieno il proprio impatto economico. Le difficoltà in cui il mercato versa a partire dall’autunno 2008 hanno portato ad un calo brusco e continuo dei prezzi del formaggio sul mercato interno in misura tale che il prezzo minimo franco frontiera non riflette più una soglia commisurata alle sue finalità. Il mercato e i prezzi del formaggio rimarranno probabilmente deboli e instabili per un lungo periodo e ciò rende estremamente difficile fissare un prezzo d’entrata appropriato. L’abolizione del criterio di prezzo minimo ridurrà in modo significativo l’onere amministrativo per i commercianti e le autorità competenti. È necessario controllare accuratamente l’evoluzione del mercato dei formaggi nonché le esportazioni con restituzione al fine di mettere in luce qualunque abuso legato all’abolizione dei requisiti di prezzo minimo.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 5 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di titoli d’esportazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.