Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 20/03/2009 |
Numero: | 240 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 14.5.984 - Regolamento 20 marzo 2009, n. 240.
Regolamento (CE) n. 240/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
(G.U.U.E. 21 marzo 2009, n. L 75)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 16 e l’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [2], la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con
(2) L’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del
(3) L’articolo 30, paragrafo 3, del
(4) Occorre modificare di conseguenza il
(5) È necessario precisare che le disposizioni modificate non sono applicabili ai titoli già rilasciati.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui all’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [], la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con
2) l’articolo 30 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
"La prova degli scambi di cui al primo comma, lettera b), è apportata esclusivamente mediante il documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vidimato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente interessato in quanto destinatario, o mediante il documento doganale di esportazione, debitamente vidimato dalle autorità doganali.";
b) al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) versa una cauzione conformemente all’articolo 10;".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di titoli di esportazione presentate a decorrere dal 1 aprile 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.
[3] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.
[4] GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.
[5] GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.
[6] GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.
[] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.
[] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.";