§ 14.5.981 - Regolamento 23 dicembre 2008, n. 1346.
Regolamento (CE) n. 1346/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:23/12/2008
Numero:1346


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.5.981 - Regolamento 23 dicembre 2008, n. 1346.

Regolamento (CE) n. 1346/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 148, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’ambito dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea [2], approvato con la decisione 2008/870/CE del Consiglio [3], la Comunità si è impegnata ad aggiungere, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, un’assegnazione nazionale per Cuba di 20000 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, al dazio contingentale di 98 EUR/t.

 

(2) Questo contingente deve essere aperto e gestito a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione [4] come "zucchero concessioni CXL".

 

(3) Per evitare speculazioni riguardanti i titoli di importazione relativi ai contingenti tariffari ripartiti per paese di origine, occorre limitare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione esclusivamente agli operatori che sono in grado di esibire un titolo di esportazione rilasciato dalla competente autorità del paese di esportazione.

 

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 950/2006.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato:

 

1) all’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 126925 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 17011110, da importare come "zucchero concessioni CXL" al dazio di 98 EUR/t.

 

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è ripartito per paese di origine nel modo seguente:

 

— Cuba 78969 t,

 

— Brasile 34054 t,

 

— Australia 9925 t,

 

— altri paesi terzi 3977 t.";

 

2) all’articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"Le domande di titolo di importazione relative a Cuba, al Brasile e all’Australia sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo.".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 308 del 19.11.2008, pag. 29.

 

[3] GU L 308 del 19.11.2008, pag. 27.

 

[4] GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.