Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 20/10/2005 |
Numero: | 1721 |
§ 14.5.786 - Regolamento 20 ottobre 2005, n. 1721.
Regolamento (CE) n. 1721/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000
(G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 276).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, apre un contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di olio d’oliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.
(2) Per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, l’articolo 3, punto 1, del protocollo, approvato con
(3) L’articolo 9 del protocollo, approvato con
(4) In base all’esperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti tariffari d’importazione tramite un sistema di titoli d’importazione, è opportuno modernizzare le modalità di trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.
(5) Il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il
1) All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, il contingente tariffario di 56 700 tonnellate relativo all’importazione di olio d’oliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, può essere importato a dazio doganale zero. I titoli d’importazione sono rilasciati entro il limite del contingente fissato per ogni anno.»
2) È inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Il contingente tariffario previsto per il 2005 è maggiorato di 467 tonnellate, calcolate per il 2004, in conformità dell’articolo 9 del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.»
3) All’articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Le comunicazioni di cui al primo comma devono essere inviate per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.»
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.