§ 14.5.786 - Regolamento 20 ottobre 2005, n. 1721.
Regolamento (CE) n. 1721/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:20/10/2005
Numero:1721

§ 14.5.786 - Regolamento 20 ottobre 2005, n. 1721.

Regolamento (CE) n. 1721/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità dapplicazione per limportazione di olio doliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000

(G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 276).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2005/720/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo allaccordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dallaltra, per tener conto delladesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allUnione europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo allattuazione di unorganizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi,

     considerando quanto segue:

      (1) Larticolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce unassociazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, apre un contingente tariffario a dazio zero per limportazione di olio doliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.

      (2) Per tener conto delladesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allUnione europea, larticolo 3, punto 1, del protocollo, approvato con decisione 2005/720/CE, prevede laggiunta al suddetto contingente di un quantitativo annuo pari a 700 tonnellate con decorrenza dal 1° maggio 2004.

      (3) Larticolo 9 del protocollo, approvato con decisione 2005/720/CE, prevede un metodo distinto in base al quale laumento del contingente tariffario relativo al 2004 è calcolato in proporzione ai volumi di base.

      (4) In base allesperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti tariffari dimportazione tramite un sistema di titoli dimportazione, è opportuno modernizzare le modalità di trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

      (5) Il regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione deve essere modificato di conseguenza.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 312/2001 è modificato come segue:

     1) Allarticolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

     «1. A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, il contingente tariffario di 56 700 tonnellate relativo allimportazione di olio doliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, previsto allarticolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dallaltra, può essere importato a dazio doganale zero. I titoli dimportazione sono rilasciati entro il limite del contingente fissato per ogni anno.»

     2) È inserito il seguente articolo 1 bis:

     «Articolo 1 bis

     Il contingente tariffario previsto per il 2005 è maggiorato di 467 tonnellate, calcolate per il 2004, in conformità dellarticolo 9 del protocollo allaccordo euromediterraneo che istituisce unassociazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dallaltra, per tener conto delladesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allUnione europea.»

     3) Allarticolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

     «Le comunicazioni di cui al primo comma devono essere inviate per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.