Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 04/07/2005 |
Numero: | 1046 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 14.5.708 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1046.
Regolamento (CE) n. 1046/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000.
(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della
(2) Ai sensi della
(3) È necessario modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco di prodotti originari della Bulgaria di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2
Codice NC |
Numero d’ordine |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio |
Quantitativo annuo dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e negli anni successivi (in t) |
Incremento annuo a decorrere dall’1.7.2006 (in t) |
1001 |
09.4676 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
Esenzione |
352 000 |
32 000 |
1109 00 00 |
|
Glutine di frumento |
|
|
|
1005 90 00 1005 10 90 |
09.4677 |
Granturco |
Esenzione |
96 000 |
8 000» |