§ 14.5.457 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2268.
Regolamento (CE) n. 2268/2003 della Commissione che estende la validità del regolamento (CE) n. 812/2003 recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi.
(G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 336).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, modificato dal regolamento (CE) n. 808/ 2003 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa delle norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di prescrizioni severe in materia di importazione e transito.
(2) Il regolamento (CE) della n. 812/2003 della Commissione istituisce disposizioni transitorie per i paesi terzi fino al 31 dicembre 2003, mantenendo la validità dei precedenti modelli di certificati per i prodotti soggetti ad armonizzazione, in modo da concedere tempo a tali paesi per adeguarsi alle nuove prescrizioni ed evitare perturbazioni del commercio. Le disposizioni transitorie erano anche necessarie per consentire il mantenimento dei certificati nazionali di cui all'articolo 29, paragrafo 7, in attesa dell'attuazione dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1774/2002, e dell'aggiornamento delle norme sul commercio e l'importazione di cui agli allegati VII e VIII, nonché dell'aggiornamento del modello dei certificati sanitari di cui all'allegato X.
(3) Questi aggiornamenti e nuovi modelli di certificati sanitari sono in corso di adozione, ma è necessario estendere il periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 812/2003 al fine di completare le procedure di adozione e di consentire ai paesi terzi di adeguarsi al nuovo modello dei certificati sanitari.
(4) Il regolamento (CE) n. 812/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifica della data di applicazione.
1. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 812/2003, la dicitura «31 dicembre 2003» figurante al primo paragrafo dopo le parole «fino al» è sostituita da «30 aprile 2004».
2. All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 812/2003, la dicitura «31 dicembre 2003» figurante nella seconda frase è sostituita da «30 aprile 2004».
Art. 2. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.