§ 14.5.391 - Regolamento 23 febbraio 2001, n. 367.
Regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:23/02/2001
Numero:367


Sommario
Art. 1.      1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili al codice NC ex 3920 62 19 e al codice NC 3920 62 90 (codici TARIC [...]
Art. 2.      1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente [...]
Art. 3.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.391 - Regolamento 23 febbraio 2001, n. 367.

Regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea

(G.U.C.E. 24 febbraio 2001, n. L 55)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000, in particolare l'articolo 7,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

1. Apertura

 

     (1) Il 27 maggio 2000, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ("avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (fogli di "PET") originarie dell'India e della Repubblica di Corea ("Corea").

     (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di due denunce (una nei confronti delle importazioni originarie dell'India e l'altra nei confronti delle importazioni originarie della Corea), presentate nell'aprile 2000 da quattro produttori comunitari, Du Pont Teijin Films Ltd, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Fapack ("i denunzianti"), che rappresentavano più del 50% della produzione comunitaria complessiva di fogli di PET. Le denunce contenevano elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

     (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori finali e i fornitori di materia prima notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

     (4) Vari produttori esportatori dei paesi interessati, nonché produttori, utilizzatori finali, fornitori di materia prima e importatori della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

     (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura, ad eccezione dei produttori esportatori non inseriti nei campioni e che non avevano richiesto un trattamento individuale. Sono giunte risposte da parte di 3 produttori comunitari denunzianti, 3 produttori comunitari non denunzianti, 7 produttori esportatori dei paesi interessati e i loro importatori collegati nella Comunità, 2 importatori indipendenti nella Comunità e 23 utilizzatori.

     (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

     a) Produttori comunitari denunzianti

     - Du Pont Teijin Films Ltd, Contern, Lussemburgo e Wilton, Regno Unito

     - Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden, Germania

     - Nuroll SpA, Caserta, Italia.

     b) Produttori comunitari non denunzianti:

     - 3M, Caserta, Italia.

     c) Importatori comunitari indipendenti

     - Coveme SpA, San Lazzaro di Savena, Italia

     - Montefiore, Bioggio, Svizzera.

     d) Produttori esportatori dei paesi esportatori interessati

     India

     - Ester Industries Limited, Nuova Delhi

     - Gareware Polyester Limited, Aurungabad

     - Flex Industries Limited, Noida

     - Jindal Polyester Limited, Nuova Delhi.

     Corea

     - Toray Saehan Inc./Saehan Ind. Inc., Seoul

     - Kolon Industries Inc., Kwacheon

     - SKC Co. Ltd., Seoul.

     e) Importatori collegati

     - Gareware Polyester International Ltd, Harrow Middlesex, Regno Unito

     - SKC Europe GmbH, Francoforte, Germania

     - Saehan Deutschland GmbH, Eschborn, Germania.

     (7) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 1° aprile 1999 - 31 marzo 2000 ("periodo dell'inchiesta"). Nel quadro della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato le tendenze relative al periodo 1° gennaio 1996 - 31 marzo 2000 ("periodo considerato").

 

2. Dazi compensativi in vigore nei confronti delle importazioni originarie dell'India

 

     (8) Nei confronti delle importazioni di fogli di PET originarie dell'India è stata di recente condotta un'inchiesta antisovvenzioni e sono state istituite misure con il regolamento (CE) n. 2597/1999.

 

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

1. Prodotto in esame

 

     a) Descrizione del prodotto

     (9) Il prodotto in esame è costituito da fogli non autoadesivi di polietilene tereftalato, esclusi i fogli destinati alla fabbricazione di dischi magnetici flessibili e di lastre da stampa di fotopolimeri, importati a titolo delle disposizioni comunitarie in materia di destinazione finale. I fogli di PET sono sempre prodotti a partire dal polimero di PET e consistono in fogli di base che possono essere sottoposti ad ulteriori trattamenti durante o dopo il processo produttivo. Tra i trattamenti più comuni cui possono essere sottoposti i fogli di base, vi sono il trattamento corona, la metallizzazione e il rivestimento chimico.

     (10) I fogli di PET hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche specifiche, che li distinguono da altri fogli plastici. Tra queste caratteristiche dei fogli di PET vanno citate: un'alta resistenza alla trazione, ottime proprietà elettriche, basso assorbimento d'acqua e resistenza all'umidità, basso tasso di restringimento e buone proprietà protettive. Pertanto, se da un lato queste caratteristiche specifiche contraddistinguono i vari tipi di fogli di PET, dall'altro le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base sono le medesime per tutti i fogli di PET.

     (11) I fogli di PET hanno cinque ampie utilizzazioni finali e rientrano in cinque segmenti di mercato: supporti magnetici, confezionamento, settore elettrico, registrazione di immagini e applicazioni industriali. Spesso, però, lo stesso tipo di fogli di PET può essere utilizzato per diverse applicazioni, il che indica un alto livello di intercambiabilità. Ai fini dell'inchiesta, i fogli di PET sono stati suddivisi per tipo, in funzione del segmento di mercato, dello spessore, delle proprietà del rivestimento, del trattamento superficiale, delle proprietà meccaniche e della chiarezza/opacità, nell'intento di rispecchiare le caratteristiche di cui sopra.

     (12) Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. Dall'inchiesta è emerso che importazioni del prodotto in esame sono state effettuate anche nell'ambito del codice NC 3920 69. Tuttavia, per questi casi, si ritiene che vi sia stata un'erronea classificazione, che non giustifica un'estensione del procedimento a prodotti diversi classificabili in altri codici NC. È stato inoltre affermato che alcune importazioni potrebbero essere state effettuate nell'ambito dei codici NC 3920 62 11 e 3920 62 13, ma nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove di erronee classificazioni sotto questi codici.

 

     b) Argomentazioni delle parti

     (13) Due produttori esportatori inclusi nei campioni hanno affermato che i fogli di PET metallizzati dovrebbero essere esclusi dall'ambito del prodotto interessato dalla presente inchiesta, poiché tali fogli non sono né identici, né simili ai fogli di PET di base. È stato asserito che i fogli di PET metallizzati sono ulteriormente lavorati in un sistema di produzione fuori linea, che applica particelle metalliche, in particolare alluminio, ai fogli di PET di base. È stato anche sostenuto che i fogli metallizzati sono classificabili correttamente al codice SA 3921 e che detto codice non è citato nell'avviso di apertura.

     (14) È stato poi sostenuto che le pellicole video di PET non possono essere considerate simili ai fogli di PET poiché le pellicole video sono fogli di PET rivestiti dopo la produzione, ottenuti in un sistema di produzione fuori linea e non nella normale linea di produzione. Inoltre, il loro prezzo sarebbe più elevato di quello dei fogli di PET di base.

     (15) È stato affermato che i fogli di PET per applicazioni elettriche, usati per l'isolamento, non sono intercambiabili con i fogli di PET destinati ad altre applicazioni e devono pertanto essere esclusi anch'essi dall'ambito del procedimento.

     (16) Secondo alcuni produttori esportatori inclusi nei campioni, il procedimento avrebbe dovuto essere limitato ai fogli di PET di spessore inferiore ai 25 cioè ai cosiddetti "fogli sottili", con la conseguente esclusione dei fogli di PET di spessore superiore ai 25, ("fogli spessi"). Essi hanno asserito che tali fogli sono utilizzati in segmenti di mercato differenti e che anche i macchinari per la fabbricazione dei fogli sottili o spessi sono differenti. È stato anche aggiunto che, in precedenti inchieste, la Commissione aveva operato la distinzione tra fogli sottili e spessi.

     (17) Un produttore esportatore incluso nei campioni ha sostenuto che nell'ambito del prodotto in esame dovessero rientrare esclusivamente i fogli di PET di spessore compreso tra 12 e 15 cioè quelli per i quali, stando alla denunzia, l'industria comunitaria subirebbe un pregiudizio.

 

     c) Risultanze dell'inchiesta

     (18) È emerso che tanto l'industria comunitaria quanto i produttori esportatori producono una vasta gamma di tipi di fogli di PET. Tuttavia, nonostante le differenze esistenti tra i vari tipi di fogli di PET in termini di proprietà, quali lo spessore, il rivestimento o il trattamento superficiale (esempio: metallizzazione), nonché di usi, si è concluso che i differenti tipi di fogli di PET costituiscono un unico prodotto.

     (19) Per quanto attiene ai fogli metallizzati, si è rilevato che l'aggiunta di uno o due strati di metallo, quale l'alluminio, ai fogli di PET di base non altera sensibilmente le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto. In realtà, la composizione dei fogli metallizzati risulta solo lievemente diversa da quella dei fogli di base, dato che la quantità di metallo effettivamente applicata ai fogli di PET di base è minima (solitamente nell'ordine dei 20 grammi di alluminio per tonnellata di fogli). Inoltre, per molte applicazioni i fogli di PET di base e metallizzati sono intercambiabili e pertanto hanno i medesimi usi o usi simili. Benché sia vero che i fogli di PET metallizzati possono essere destinati ad applicazioni particolari, resta il fatto che per molte di queste applicazioni particolari, come ad esempio l'imballaggio di prodotti alimentari, possono essere utilizzati anche altri tipi standard di fogli di PET. Ciò rivela un certo livello di concorrenza e intercambiabilità tra i tipi di prodotto. Per tutte le ragioni sopraelencate, si considera che i fogli metallizzati rientrino nella definizione del prodotto in esame. È stato inoltre rilevato che i fogli metallizzati di polietilene tereftalato sono classificati ai codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90.

     (20) Quanto alle pellicole video di PET, è stato appurato che (come per l'aggiunta di metallo), l'aggiunta, fuori linea, di uno strato di rivestimento magnetico ai fogli di PET di base non altera le caratteristiche fondamentali degli stessi e che le pellicole video di PET e altri tipi di fogli di PET devono pertanto essere considerati un unico prodotto.

     (21) Per quanto attiene ai fogli di PET per applicazioni elettriche (e in particolar modo per l'isolamento), si è rilevato che, se da un lato questo tipo di fogli di PET è utilizzato in modo specifico per talune applicazioni, le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base sono le stesse degli altri tipi di fogli di PET. Come nel caso dei fogli metallizzati, i fogli di PET per applicazioni elettriche sono fogli di PET di base la cui superficie è stata trattata. Il trattamento superficiale rappresenta solo una minima percentuale del peso finale dei fogli di PET per applicazioni elettriche e pertanto non cambia le caratteristiche fisiche dei fogli di PET di base.

     (22) Per quanto attiene alla distinzione tra i fogli di PET cosiddetti sottili e spessi e alla tesi secondo cui la denunzia sarebbe stata basata su fogli di PET di spessore tra i 12 e i 15 si è appurato che non esiste una chiara demarcazione tra i raggruppamenti proposti di fogli di PET "sottili" e "spessi", né tra i fogli di PET di spessore 12-15 e quelli di altro spessore. Le precedenti inchieste si erano concentrate o sulla totalità delle importazioni di fogli di PET (1989) o su specifici segmenti dell'industria di fogli di PET, più precisamente sui cosiddetti "fogli sottili" (1991) e sulle pellicole video (1996). Nel presente procedimento, le denunce contenevano prove documentali che giustificavano l'inclusione dell'intera gamma di spessori dei fogli di PET in un unico prodotto. L'inchiesta, avviata quindi su tale base, ha successivamente confermato che i fogli di PET di vari spessori costituivano un unico prodotto, come precedentemente esposto.

 

2. Prodotto simile

 

     (23) È risultato che i fogli di PET prodotti e venduti sui mercati interni dell'India e della Corea, quelli esportati dall'India e dalla Corea nella Comunità e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi usi. Si è pertanto concluso che essi costituiscono un prodotto simile, ai sensi del regolamento di base.

 

C. CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI DELL'INDIA E DELLA COREA

 

     (24) In considerazione del numero elevato di esportatori tanto dell'India quanto della Corea, la Commissione ha deciso di procedere a campionamenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di selezionare un campione per ciascuno dei paesi interessati, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire informazioni essenziali sulla loro produzione, sulle loro vendite interne e sulle loro esportazioni nel periodo dell'inchiesta, comunicando inoltre i nomi e le attività di tutte le società collegate. Alle società è stato anche chiesto di segnalare l'eventuale intenzione di chiedere un margine di dumping individuale.

     (25) 12 produttori esportatori hanno presentato indicazioni relative alle vendite all'esportazione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta esprimendo la volontà di far parte del campione. La selezione dei campioni è stata effettuata di concerto e con l'approvazione delle parti interessate. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Per i campioni sono stati selezionati i seguenti produttori esportatori ("produttori esportatori inseriti nel campione/nei campioni"):

     India

     - Ester Industries Limited, Nuova Delhi

     - Gareware Polyester Limited, Bombay

     - Flex Industries Limited, Noida

     - Jindal Polyester Limited, Nuova Delhi.

     Corea

     - Toray Saehan Inc./Saehan Ind. Inc., Seoul

     - Kolon Industries Inc., Kwacheon

     - SKC Co. Ltd, Seoul.

     (26) Tanto per l'India quanto per la Corea, il volume delle esportazioni effettuate nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta dai produttori esportatori inseriti nei campioni rappresentava circa il 90% del totale delle esportazioni di fogli di PET effettuate da questi paesi nella Comunità durante lo stesso periodo.

     (27) Ad eccezione di un produttore esportatore, tutte le società che hanno espresso la volontà di far parte dei campioni hanno anche chiesto il calcolo di un margine individuale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, nel caso in cui non fossero state selezionate per far parte dei campioni. Tuttavia, per queste società che hanno collaborato non è stato possibile stabilire margini di dumping individuali poiché l'analisi individuale sarebbe stata eccessivamente gravosa e avrebbe compromesso il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'inchiesta.

 

D. DUMPING

 

1. Metodo generale

 

     a) Valore normale

     (28) Per determinare il valore normale, è stato innanzitutto stabilito per ciascuno dei produttori esportatori inclusi nei campioni se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in questione fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se queste vendite rappresentassero più del 5% del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nella Comunità.

     (29) È stato successivamente accertato se in totale le vendite interne di ciascun tipo di prodotto rappresentassero almeno il 5% del volume delle vendite dello stesso tipo effettuate per l'esportazione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e fossero pertanto rappresentative.

     (30) Per i tipi di prodotto per i quali era soddisfatta la condizione del 5%, è stato esaminato se fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Allorché, per ciascun tipo di prodotto, il volume delle vendite interne effettuate a prezzi superiori al costo unitario rappresentava almeno l'80% delle vendite, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto per i quali in percentuale il volume delle vendite remunerative non superava l'80% ma non era inferiore al 10% delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le restanti vendite interne remunerative.

     (31) Per i tipi di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate nel corso di normali operazioni commerciali era inferiore al 5% del volume esportato nella Comunità, o il cui volume di vendite interne remunerative era inferiore al 10%, le vendite interne sono state considerate insufficienti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, e non se ne è pertanto tenuto conto. In tali casi, ove possibile, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi applicati da altri produttori del paese interessato per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Quando, per un determinato tipo di prodotto, né il produttore esportatore in questione, né altri produttori esportatori che hanno collaborato nel paese in esame avevano sufficienti vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di produzione sostenuti dal produttore esportatore interessato per il tipo di prodotto esportato in questione, maggiorati di un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Le SGAV sono state stabilite in base alle vendite interne rappresentative del prodotto simile, mentre il profitto è stato stabilito in riferimento alle vendite interne effettuate in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali.

 

     b) Prezzo all'esportazione

     (32) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di fogli di PET erano state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

     (33) Quando le vendite all'esportazione erano state effettuate a importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In questi casi, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti da quell'importatore tra l'importazione e la rivendita e di un congruo margine di profitto. Quest'ultimo elemento è stato valutato sulla base del profitto ottenuto da importatori indipendenti del prodotto in esame.

 

     c) Confronto

     (34) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

 

     d) Margini di dumping

     i) Margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inclusi nei campioni

     (35) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata, allo stadio franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale. Ogniqualvolta si è rilevato che gli andamenti dei prezzi all'esportazione erano sensibilmente diversi in funzione dei diversi acquirenti, regioni o periodi e se con il metodo di cui sopra non era possibile valutare correttamente il margine di dumping, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con i prezzi di tutte le singole operazioni con la Comunità.

     ii) Margine di dumping per le società che hanno collaborato, che non sono state incluse nei campioni, ma che hanno chiesto un trattamento individuale

     (36) La media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inclusi nei campioni è stata applicata ai produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nei campioni.

     iii) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

     (37) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario e che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

     (38) Tenendo conto dell'elevato livello di collaborazione in entrambi i paesi interessati dall'inchiesta, è stato deciso di fissare in ciascun paese il margine di dumping residuo al livello stabilito per il produttore esportatore con il margine di dumping più elevato. Si è adottato questo criterio in quanto non c'è ragione di ritenere che un produttore esportatore di uno dei paesi interessati che non ha collaborato abbia praticato un livello di dumping inferiore rispetto a un produttore esportatore dello stesso paese che ha collaborato.

 

2. India

 

     a) Valore normale

     (39) Per circa la metà dei modelli, non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno dai produttori esportatori inclusi nel campione per stabilire il valore normale a causa di una carenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali o per un'insufficiente rappresentatività. Il prezzo dei modelli venduti da altri produttori esportatori inclusi nel campione ha potuto essere utilizzato solo per un numero limitato di modelli, soprattutto a causa della mancanza di modelli identici. Per i restanti modelli, il valore normale è stato costruito.

     (40) Tre dei quattro produttori esportatori dell'India inclusi nel campione hanno chiesto un adeguamento dei costi delle loro materie prime pari all'importo delle sovvenzioni ricevute sulle esportazioni a titolo del credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme = DEPB) post-esportazione (cfr. seguenti considerando 49 e 50). Non è stato possibile concedere questo adeguamento poiché si è rilevato che i documenti contabili delle società (nei quali i costi delle materie prime erano contabilizzati nel loro pieno valore d'acquisto, senza i benefici del DEPB) riflettevano i costi di produzione e vendita del prodotto. Nel contempo, l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base contempla solo adeguamenti che incidano sulla comparabilità dei prezzi. Poiché il DEPB non ha inciso sulla comparabilità dei prezzi (cfr. seguenti considerando 49 e 50), non vi è una base giuridica che giustifichi un adeguamento dei costi pari all'importo del DEPB.

     (41) Un produttore esportatore ha affermato che, per uno stabilimento, i costi di produzione sostenuti non esprimevano adeguatamente i costi connessi alla produzione, questi infatti erano stati sopravvalutati a causa di un basso livello di utilizzazione degli impianti. In questo caso non è stato possibile concedere adeguamenti, poiché si è rilevato che il basso indice di utilizzazione degli impianti non era dovuto ad investimenti in nuove linee di produzione e pertanto non corrispondeva alla situazione contemplata all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

 

     b) Prezzo all'esportazione

     (42) Per determinare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari dell'India, i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e i metodi illustrati ai precedenti considerando 32 e 33.

 

     c) Confronto

     (43) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché nelle spese di imballaggio, nei costi del credito e nelle commissioni.

     i) Imposte indirette

     (44) Un produttore esportatore inserito nel campione ha chiesto un adeguamento al valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per tenere conto delle imposte sulle vendite (imposte riscosse dalle autorità regionali indiane) pagate sulle vendite interne. Per qualche mese, durante il periodo dell'inchiesta, la società in questione era stata esentata dalle imposte sulle vendite. Tale esenzione è concessa alle società che investono nella regione interessata. Il produttore esportatore ha richiesto un adeguamento pari all'intero importo delle imposte sulle vendite addebitate ai propri acquirenti e versate alle autorità regionali durante il periodo dell'inchiesta diviso per le vendite interne complessive realizzate durante il periodo dell'inchiesta. Tale adeguamento avrebbe poi dovuto essere applicato a tutte le vendite interne realizzate durante il periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che su queste fossero state pagate imposte sulle vendite o meno. La richiesta di un adeguamento anche per le operazioni commerciali per le quali non erano state versate imposte sulle vendite era giustificata dal fatto che, stando al produttore esportatore, le imposte sulle vendite erano state pagate in modo implicito effettuando investimenti nella regione.

     (45) È stato appurato che, durante il periodo dell'inchiesta, la società era stata effettivamente esentata dal pagamento delle imposte sulle vendite per qualche mese e aveva pagato tali imposte per il resto del periodo dell'inchiesta. Per le operazioni commerciali totalmente esentate dalle imposte sulle vendite, non è stato possibile apportare adeguamenti, poiché le imposte in questione non "gravano sul prodotto simile" venduto sul mercato interno dell'India. Nei casi delle operazioni commerciali per le quali era stato accertato il pagamento di imposte sulle vendite e per le quali, in linea di principio, era giustificato un adeguamento, si è rilevato che i prezzi delle vendite interne forniti dalla società erano già al netto delle imposte sulle vendite in questione e quindi non è stato necessario apportare ulteriori adeguamenti.

     ii) Stadio commerciale

     (46) Un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Non è stato possibile concedere tale adeguamento poiché la società non ha potuto dimostrare che il prezzo all'esportazione fosse ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che ciò avesse un'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Più precisamente: secondo quanto asserito, esistevano, tanto sul mercato all'esportazione che su quello interno, due diversi stadi commerciali, ma non è stato possibile individuare costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi dei venditori appartenenti ai diversi stadi commerciali del mercato interno dell'India.

     (47) Un altro produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che gli operatori commerciali della Comunità avevano acquistato quantitativi più consistenti rispetto agli operatori commerciali nazionali, pertanto i prezzi di vendita sul mercato interno erano più elevati e ciò giustificava un adeguamento per stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Tale adeguamento non è stato concesso, poiché la società non ha potuto dimostrare che esisteva una differenza nelle funzioni svolte dalle diverse categorie di operatori commerciali assertivamente esistenti.

     iii) Conversione valutaria

     (48) Un produttore esportatore incluso nel campione ha presentato due richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base: i) la conversione dei prezzi all'esportazione in rupie indiane al tasso di cambio del giorno del pagamento; ii) un adeguamento per conversione valutaria, nel caso in cui la prima richiesta fosse respinta. La prima richiesta non è stata accolta, poiché l'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), non prevede un adeguamento per le variazioni dei cambi che si verificano dopo la data della vendita. La seconda richiesta è stata anch'essa respinta poiché, durante il periodo dell'inchiesta, non si erano verificate sensibili variazioni dei cambi tra le valute della Comunità e la rupia indiana.

     iv) Altri adeguamenti

     (49) Tutti i produttori esportatori indiani inclusi nel campione hanno richiesto un adeguamento sui prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per il credito di dazi d'importazione (DEPB) post-esportazione. Durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori di fogli di PET dell'India potevano usufruire di crediti a titolo del DEPB per l'esportazione del prodotto in esame. Per i fogli di PET metallizzati, l'aliquota, che nel periodo 1° aprile 1999-28 febbraio 2000 era del 20%, successivamente è stata mantenuta al 20%, ma con un massimale di 85 rupie per kg. Per tutti gli altri tipi di fogli di PET, i crediti, che nel periodo 1° aprile 1999-28 febbraio 2000, erano pari al 19% del valore fob delle operazioni di vendita all'esportazione del prodotto in esame, successivamente sono stati portati al 15%. I crediti ricevuti durante il periodo dell'inchiesta potevano essere utilizzati per compensare i dazi doganali normalmente dovuti sulle importazioni di ogni tipo di merce o essere liberamente venduti ad altre società. Occorre notare che le merci importate in esenzione da dazi potevano essere vendute sul mercato interno o utilizzate in qualunque altro modo, senza che il loro utilizzo fosse limitato alla produzione del prodotto esportato.

     (50) Va notato che in una precedente inchiesta antisovvenzioni, riguardante lo stesso prodotto, la Commissione aveva appurato che il DEPB rappresentava una sovvenzione all'esportazione. I produttori esportatori non hanno dimostrato che la sovvenzione ottenuta a titolo del DEPB post-esportazione avesse inciso sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti avessero pagato prezzi differenti sul mercato interno in conseguenza dei benefici del DEPB. La richiesta è stata pertanto respinta. Tuttavia, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Pertanto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, le sovvenzioni all'esportazione coperte dal dazio compensativo in vigore sono detratte dal dazio antidumping.

 

     d) Margine di dumping

     (51) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.

     (52) Per due produttori esportatori inclusi nel campione è stato rilevato che i prezzi all'esportazione variavano in funzione dell'acquirente, del periodo e della regione. Tuttavia, poiché, per tipo di prodotto, il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha consentito di valutare correttamente la portata delle pratiche di dumping, i margini di dumping per queste società sono stati calcolati come precedentemente illustrato.

     (53) Il margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione e per le società che non hanno collaborato è stato calcolato seguendo il metodo descritto ai precedenti considerando 36, 37 e 38.

     (54) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nel campione. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

 

Ester Industries Limited

71,0 %

Flex Industries Limited

48,3 %

Gareware Polyester Limited

69,5 %

Jindal Polyester Limited

10,6 %

Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione

55,0 %

Margine di dumping residuo per le società che non hanno collaborato

71,0 %

 

3. Corea

 

     a) Questione relativa alla struttura societaria

     (55) Uno dei produttori esportatori coreani inclusi nel campione ha chiesto che, nel suo caso, il calcolo del dumping e del pregiudizio fosse limitato agli ultimi quattro mesi del periodo dell'inchiesta. La richiesta si basava sul fatto che, quattro mesi prima della fine del periodo dell'inchiesta, il controllo della divisione fogli di PET del produttore esportatore in questione era passato ad una joint venture composta dalla società stessa e da una società giapponese. Di conseguenza la strategia commerciale dell'attività (compresa la politica dei prezzi) era sensibilmente cambiata.

     (56) Sulla base delle informazioni presentate riguardo alla composizione della proprietà e alla natura dell'attività, la Commissione ha rilevato che la società giapponese era un'importante azionista della società coreana prima ancora della creazione della joint-venture e che i beni di produzione della joint-venture riguardanti il prodotto in esame erano gli stessi impiegati dalla precedente società coreana. È stato inoltre notato che la joint-venture aveva continuato a vendere il prodotto in esame sotto il marchio di fabbrica del precedente produttore esportatore. Non vi erano prove di un cambiamento evidente nella politica dei prezzi nel periodo dell'inchiesta e dopo la creazione della joint-venture. Si è pertanto concluso che, nei fatti, la joint-venture era una continuazione della precedente attività e che i dati da utilizzare erano quelli relativi all'intero periodo dell'inchiesta.

 

     b) Valore normale

     (57) Per la grande maggioranza dei tipi, i valori normali sono stati calcolati in base al prezzo delle vendite interne. Laddove, per un determinato modello, non era possibile utilizzare i prezzi interni per il calcolo del valore normale, i valori normali sono stati costruiti, poiché non è stato possibile reperire vendite interne di modelli identici effettuate da altri produttori esportatori inclusi nel campione. Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno indicato quali operazioni commerciali interne talune vendite effettuate a produttori coreani che alla fine hanno esportato il prodotto lavorato. È stato asserito che tali vendite dovevano essere trattate come vendite interne poiché erano destinate al consumo sul mercato interno. Tuttavia, tali vendite erano soggette ad accordi amministrativi, specifici delle vendite all'esportazione. Esse non erano soggette ad imposte sulle vendite interne, erano sovente fatturate in dollari USA e pagate con lettera di credito, erano soggette ad accordi sulla restituzione dei dazi (trasferibili) e, nei documenti contabili della società, erano solitamente classificate come vendite locali all'esportazione. Per tali motivi, non era possibile ritenere che tali vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali o che esse consentissero un valido confronto, pertanto le vendite in questione non sono state tenute in considerazione per la determinazione del valore normale.

 

     c) Prezzo all'esportazione

     (58) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione esportano parte del prodotto in esame nella Comunità tramite importatori collegati nella Comunità. Uno di questi importatori collegati sottopone i fogli di base importati a trasformazione. Con la trasformazione effettuata mediante vari processi, l'importatore collegato aggiunge al prodotto un notevole valore ad un costo considerevole. Data la complessità della trasformazione, sarebbe stato difficile giungere con un buon livello di precisione ad un prezzo all'esportazione costruito. Tuttavia, poiché le vendite all'esportazione ad importatori indipendenti della Comunità rappresentavano circa il 63% delle vendite effettuate da questo produttore esportatore incluso nel campione, si è considerato che tali operazioni commerciali verso importatori indipendenti fossero rappresentative e si è deciso di stabilire il prezzo all'esportazione esclusivamente sulla base di queste esportazioni ad importatori indipendenti.

 

     d) Confronto

     (59) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché nelle spese di imballaggio e nei costi del credito.

     i) Fluttuazione dei tassi di cambio

     (60) Un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto un adeguamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, per le sensibili fluttuazioni nel tasso di cambio won coreano/euro e won coreano/dollaro USA registrate negli ultimi quattro mesi del periodo dell'inchiesta. La richiesta è stata ritenuta giustificata e per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione è stato effettuato un adeguamento.

     ii) Restituzione dei dazi

     (61) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto un adeguamento del valore normale che tenesse conto delle restituzioni del dazio all'importazione ricevute a titolo del sistema nazionale di restituzione dei dazi. A giustificazione della richiesta, è stato segnalato che gli oneri all'importazione gravavano sul prodotto simile quando consumato nel paese esportatore, ma erano restituiti quando il prodotto in esame era venduto all'esportazione. Le richieste si riferivano ad una media di dazio restituito per chilogrammo esportato.

     (62) L'adeguamento richiesto non ha potuto essere concesso per intero.

     (63) A tale proposito, va osservato quanto segue. I produttori esportatori avevano due fonti di approvvigionamento per le loro principali materie prime: le importazioni e l'acquisto sui mercati interni. È stato rilevato che i produttori esportatori inclusi nel campione non potevano determinare quali partite di materie prime fossero incorporate in una determinata produzione di fogli di PET e non potevano neanche indicare quali dazi fossero attribuibili alle vendite all'esportazione o alle vendite interne. Il sistema nazionale di restituzione dei dazi consentiva di imputare le esportazioni a fronte di un certificato di importazione valido comprovante il pagamento del dazio. È stato altresì rilevato che il dazio pagato (per chilogrammo) variava considerevolmente per uno stesso tipo di materia prima, conseguentemente alle variazioni del prezzo di mercato, alle fluttuazioni valutarie e alle quantità di input locali incorporati nelle materie prime consegnate ai produttori.

     (64) Per determinare in quale misura potesse essere riconosciuta la restituzione dei dazi, si è proceduto nel modo seguente. I produttori esportatori possono chiedere alle autorità doganali e fiscali nazionali una restituzione dei dazi a fronte di una prova di esportazione e, da operatori economici razionali, cercano di massimizzare le restituzioni dei dazi chiedendo la restituzione ai livelli di dazio più elevati. Di fatto ciò significa attribuire alle vendite interne, innanzitutto tutte le materie prime di produzione nazionale, e poi tutte le materie prime importate con le aliquote di dazio più basse. Quindi, l'adeguamento per restituzione dei dazi è stato calcolato tenendo conto di questa situazione.

     (65) Per tutti i casi, gli importi richiesti sono risultati più elevati degli importi di dazio che gravavano sul prodotto simile nel mercato interno, determinati secondo il metodo sopra illustrato, e gli adeguamenti sono stati adattati di conseguenza.

 

     e) Margine di dumping

     (66) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato di ciascun tipo corrispondente.

     (67) Un produttore esportatore incluso nel campione ha segnalato che i suoi prezzi erano variati in funzione dell'acquirente e del periodo. Una seconda società ha segnalato che i suoi prezzi erano variati in funzione dell'acquirente, del periodo e della regione. Per una di queste società è stato rilevato che il metodo del confronto tra medie ponderate non consentiva di valutare correttamente l'importo del dumping e pertanto il margine di dumping per questa società è stato calcolato sulla base di un confronto della media ponderata del valore normale con i prezzi di ogni singola operazione di vendita nella Comunità. Per l'altra società, il metodo del confronto tra medie ponderate ha consentito di valutare correttamente l'importo del dumping e pertanto il margine di dumping è stato valutato in questo modo.

     (68) Nel caso della Corea è stato ritenuto opportuno attribuire alle società che non hanno collaborato il margine di dumping più elevato accertato.

     (69) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

 

Kolon Industries Limited

3,5 %

SKC Industries Limited

12,4 %

Toray Saehan Industries

3,5 %

Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione

7,8 %

Margine di dumping residuo per le società che non hanno collaborato

12,4 %

 

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

 

1. Produzione comunitaria

 

     (70) Nella Comunità, il prodotto in esame è fabbricato da:

     - tre operatori, la DuPont Teijin Films, la Mitsubishi Polyester Films e la Nuroll SpA, che hanno presentato la denuncia e hanno collaborato nell'inchiesta ("i denunzianti che hanno collaborato"),

     - un operatore, la Fapack, che è tra i denunzianti, ma che, pur appoggiando il procedimento, si è limitato a fornire informazioni di base,

     - altri operatori, la 3M, l'Agfa Gevaert e la Kodak Eastman Ltd, che non sono tra i denunzianti, che hanno fornito alcune informazioni di base, senza però compilare il questionario in ogni sua parte, ma che non si sono opposti al procedimento, e

     - un operatore, la Toray Plastics Europe SA, che ha risposto solo in veste di importatore collegato e non di produttore comunitario.

     (71) La Commissione ha valutato se si potesse ritenere che le società di cui sopra costituissero la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

     (72) La Toray Plastics Europe è risultata collegata, dal dicembre 1999, ad un produttore esportatore che ha collaborato, la Toray Saehan Industries. La stessa Toray Plastics Europe ha rifiutato di collaborare in relazione alle proprie attività di produzione nella Comunità e alle vendite dei prodotti di sua produzione. Data la relazione della società in questione con il produttore esportatore e la mancanza di collaborazione, le risultanze sono state elaborate sulla base dei fatti disponibili. Si è pertanto stabilito in via provvisoria di considerare questo operatore non interessato dalle conseguenze negative del dumping pregiudizievole rilevato. Questa società non dovrebbe dunque essere considerata un produttore comunitario.

     (73) Per nessun'altra delle società precedentemente citate sono state rilevate importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta. Si ritiene pertanto che, ad eccezione della Toray Plastics Europe, tutti gli operatori di cui sopra sono produttori comunitari e costituiscono quindi la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

 

2. Definizione dell'industria comunitaria

 

     (74) I tre produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché realizzano più del 70% della produzione comunitaria complessiva di fogli di PET. Si ritiene pertanto che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno in appresso denominati "l'industria comunitaria".

 

F. PREGIUDIZIO

 

1. Osservazioni preliminari

 

     (75) L'imposizione di dazi compensativi provvisori e definitivi sui fogli di PET originari dell'India è stata posta in atto durante il periodo dell'inchiesta, 1° aprile 1999-31 marzo 2000, ed è pertanto pertinente per l'analisi delle tendenze in materia di valutazione del pregiudizio.

 

2. Consumo comunitario

 

     (76) Il consumo apparente della Comunità è stato calcolato sulla base:

     - di informazioni inerenti al volume delle vendite realizzate nella Comunità, fornite dall'industria comunitaria, da altri produttori comunitari che hanno collaborato e dai produttori esportatori che hanno collaborato,

     - di informazioni Eurostat e del regolamento (CE) n. 1810/1999 in relazione ai produttori esportatori dei paesi interessati che non hanno collaborato e alle importazioni originarie di paesi terzi, e

     - del regolamento (CE) n. 1810/1999 e delle informazioni fornite nella denuncia, utilizzati, come previsto all'articolo 18 del regolamento di base, in relazione alle vendite effettuate nella Comunità dalla Toray Plastics Europe la quale, come accennato, ha collaborato solo in veste di importatore collegato e non come produttore comunitario.

     (77) La produzione vincolata, che nel periodo dell'inchiesta era superiore alle 75000 t, non è stata presa in considerazione per il calcolo del consumo comunitario, dal momento che tale produzione non è venduta sul mercato libero come fogli di PET, ma è ulteriormente lavorata e venduta sul mercato in forma di prodotti finali diversi dai fogli di PET e per i quali il prodotto in esame costituisce solo uno dei componenti. Le vendite di fogli di PET prodotti per e utilizzati sul mercato vincolato non erano in concorrenza con le vendite di fogli di PET prodotti per e venduti sul mercato non vincolato e pertanto era improbabile che fossero soggette agli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

     (78) A tale riguardo, nel consumo comunitario non sono stati inclusi i fogli di PET usati eccezionalmente con finalità vincolate dall'industria comunitaria fino al 1998, mentre sono state incluse alcune vendite effettuate da produttori vincolati sul mercato non controllato.

     (79) In base a tali elementi, si è rilevato che il consumo comunitario apparente di fogli di PET è aumentato del 36% circa, passando cioè dalle 183923 t del 1996 a 249544 t nel periodo dell'inchiesta. La crescita è stata particolarmente sensibile tra il 1996 e il 1997, quando si sono raggiunte le 212845 t, e tra il 1998 e il 1999, quando da 216729 t si è passati a 241188 t, ed è proseguita fino al periodo dell'inchiesta, quando si sono raggiunte le 249544 t. La crescita del mercato comunitario, che tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta è stata del 36%, è attribuibile al fortissimo sviluppo di talune utilizzazioni finali, quali l'imballaggio o altre applicazioni industriali.

 

3. Importazioni in esame

 

     a) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

     (80) Alcuni produttori esportatori coreani hanno affermato che le importazioni originarie della Corea non avrebbero dovuto essere cumulate con le importazioni originarie dell'India, essendo le condizioni di concorrenza tra le importazioni originarie di questi due paesi diverse, tanto a causa dei prezzi in media più elevati delle importazioni di fogli di PET originari della Corea, quanto per il fatto che i produttori esportatori dell'India avevano beneficiato di sovvenzioni nazionali e regionali all'esportazione, come concluso dal regolamento (CE) n. 1810/1999 e confermato dal regolamento (CE) n. 2597/1999.

     (81) La Commissione ha esaminato queste obiezioni, tenendo conto delle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. I margini di dumping sono risultati superiori al livello de minimis fissato all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni originarie di entrambi i paesi non era trascurabile.

     (82) Quanto alle condizioni di concorrenza, come precedentemente accennato, i fogli di PET importati dai due paesi interessati sono risultati tra loro simili da tutti i punti di vista e sono risultati anche simili ai fogli di PET prodotti e venduti nella Comunità. I volumi delle importazioni originarie dei due paesi interessati erano consistenti e, per entrambi i paesi, hanno fatto osservare un incremento tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, anche le relative quote di mercato sono aumentate. Inoltre, tanto i prezzi della Corea quanto quelli dell'India si sono sensibilmente ridotti a partire dal 1996, risultando in entrambi i casi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, benché le vendite fossero effettuate tramite canali commerciali uguali o simili e con condizioni commerciali simili.

     (83) Quanto all'obiezione relativa alle sovvenzioni alle esportazioni nazionali e regionali di cui hanno beneficiato i produttori esportatori dell'India, inoltre, occorre notare che la Commissione ha stabilito che le condizioni di concorrenza erano simili per le importazioni originarie in entrambi i paesi, in termini di prezzi e di canali e condizioni commerciali. Il fatto che i produttori esportatori dell'India abbiano beneficiato di sovvenzioni non è rilevante nel presente contesto e, in ogni caso, nel 1999 sono stati imposti dazi compensativi al fine di compensare l'importo delle sovvenzioni accertate durante quella inchiesta.

     (84) La valutazione cumulativa delle importazioni originarie dei paesi interessati appare appropriata anche in considerazione delle condizioni di concorrenza esistenti tanto tra le importazioni in esame quanto tra tali importazioni e il prodotto simile comunitario.

     (85) Per tali motivi, è stato concluso provvisoriamente che è opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dei paesi interessati.

 

     b) Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

     (86) Il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentato dell'83%, passando dalle 27624 t del 1996 a 50590 t nel periodo dell'inchiesta, contro un aumento del consumo comunitario apparente pari al 36%. Le importazioni in esame sono aumentate sensibilmente tra il 1996 e il 1997, passando da 27624 a 40344 t, e hanno continuato a crescere nel 1998 raggiungendo le 46793 t. Tali importazioni, nel 1999, hanno raggiunto le 48067 t e sono aumentate ulteriormente durante il periodo dell'inchiesta.

     (87) La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentata tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta di circa 5 punti percentuali: dal 15,0% al 20,3%. Tra il 1996 e il 1997 la quota di mercato è passata dal 15,0% al 19,0% e nel 1998 è cresciuta ancora, raggiungendo il 21,6%. Tra il 1998 e il 1999, la quota di mercato è leggermente diminuita ed è scesa al 19,9%, in conseguenza dell'istituzione di dazi compensativi sulle importazioni originarie dell'India, ed è aumentata di nuovo verso il periodo dell'inchiesta raggiungendo il 20,3%.

 

     c) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

     i) Evoluzione dei prezzi

     (88) Secondo i dati forniti da Eurostat, i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati sono diminuiti di circa il 50% nel periodo considerato, scendendo cioè da 3411 EUR/t a 1692 EUR/t. Tra il 1996 e il 1997 i prezzi sono scesi a 2516 EUR/t, con una contrazione del 26%, e hanno continuato a scendere nel 1998 e nel 1999, quando hanno raggiunto 1670 EUR/t per poi mantenersi relativamente stabili, anche con una leggera crescita, nel periodo dell'inchiesta a 1692 EUR/t.

     ii) Sottoquotazione dei prezzi

     (89) È stato esaminato se, durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori dei paesi interessati avessero praticato prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

     (90) Per ciascun tipo di fogli di PET, conformemente alla definizione fornita precedentemente sotto B.1, sono state messe a confronto la media ponderata dei prezzi all'esportazione e la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, nei due casi praticati ad acquirenti indipendenti. Nel caso di importazioni effettuate tramite società collegate, sono stati utilizzati i prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente.

     (91) Quando opportuno, ai prezzi di vendita applicati dai produttori esportatori ad acquirenti indipendenti sono stati apportati adeguamenti per i costi di trasporto, di movimentazione e per gli oneri all'importazione, in modo da ottenere un livello franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto. Anche i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono stati adeguati, quando opportuno, per ottenere un livello franco fabbrica.

     (92) I produttori esportatori dell'India hanno chiesto un adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale. Essi hanno asserito che, mentre le loro vendite di fogli di PET nella Comunità erano destinate per la maggior parte a grossisti, l'industria comunitaria vendeva in prevalenza direttamente a utilizzatori di fogli di PET. Pertanto, essi chiedevano che il confronto finalizzato alla determinazione della sottoquotazione dei prezzi fosse effettuato tra prezzi allo stesso stadio commerciale.

     (93) Dall'inchiesta è emerso che, riguardo alle vendite dell'industria comunitaria, il prezzo medio di vendita ai distributori o ai trasformatori, cioè agli utilizzatori, non dipende dal tipo di acquirente, ma dai volumi acquistati. In effetti, i prezzi ai grossisti sono talvolta più elevati dei prezzi praticati agli utilizzatori, perché questi ultimi acquistano quantità superiori ottenendo così uno sconto. È stato anche rilevato che questi due stadi commerciali non sono chiaramente separati, poiché alcune tra le maggiori società operano tanto da grossisti quanto da utilizzatori. Inoltre, non sono emerse chiare differenze di prezzo tra i due stadi, né per i prezzi di vendita dell'industria comunitaria, né per quelli dei produttori esportatori poiché, come accennato precedentemente, nel sistema di fissazione dei prezzi, le quantità acquistate sembrano essere un fattore più importante dello stadio commerciale. Infine, e contrariamente a quanto asserito dai produttori esportatori dell'India, l'inchiesta ha mostrato che l'industria comunitaria vende il prodotto in esame anche a grossisti e distributori e non solo ad utilizzatori. Su tale base si è concluso che non vi erano motivi per concedere ai produttori esportatori dell'India adeguamenti per differenze relative allo stadio commerciale.

     (94) Su questa base, i margini di sottoquotazione accertati per paese, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

     - Corea: dal 16,4% al 37,9%, con una media ponderata del 21,9%,

     - India: dal 36,7% al 49,1%, con una media ponderata del 41,7%.

 

4. Situazione dell'industria comunitaria

 

     (95) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

 

     a) Capacità produttiva, produzione effettiva e indice di utilizzazione degli impianti

     (96) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, la capacità produttiva totale dell'industria comunitaria, misurata in tonnellate che possono essere prodotte annualmente, è aumentata del 37% circa, passando da 126594 t a 173537 t. Occorre notare che nel 1998 e nel 1999 si è verificato un notevole incremento della capacità. Tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta, la capacità si è tenuta stabile.

     (97) La produzione effettiva dell'industria comunitaria è aumentata del 27% nel periodo considerato, passando dalle 109028 t del 1996 a 138216 t nel periodo dell'inchiesta. Il costante aumento verificatosi tra il 1996 e il 1998, quando sono state raggiunte le 118190 t, è continuato tra il 1998 e il 1999 (fino a 132385 t), in coincidenza con l'istituzione delle misure compensative, ed è nuovamente ripreso fino a 138216 t durante il periodo dell'inchiesta, periodo in cui è diventata operativa la nuova capacità produttiva installata dall'industria comunitaria nel 1998 e nel 1999.

     (98) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, l'indice di utilizzazione degli impianti si è ridotto ed è passato dall'86,1% del 1996 al 79,6% del periodo dell'inchiesta. Tale indice si è ridotto soprattutto tra il 1997 e il 1998 (dall'84,6% al 73,9%) ed è poi risalito nel 1999, al 77,1%, e nel periodo dell'inchiesta, fino al 79,6%.

 

     b) Scorte

     (99) Nel periodo considerato, il livello delle scorte dell'industria comunitaria è rimasto relativamente stabile, passando dalle 15077 t del 1996 a 14916 t nel periodo dell'inchiesta, benché, se espresso in percentuale della produzione, esso sia diminuito dal 13,8% del 1996 al 10,8% del periodo dell'inchiesta.

 

     c) Volume delle vendite e quota di mercato della produzione

     (100) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria, in crescita costante tra il 1996 e il 1998 (da 87549 t a 96542 t), ha fatto osservare un notevole aumento nel 1999, fino a 106834 t, e ha continuato a crescere durante il periodo dell'inchiesta (109675 t). Occorre tuttavia notare che, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 25% circa, il consumo comunitario è cresciuto circa del 36% ed il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentato dell'83%.

     (101 Tale andamento deve essere analizzato tenendo conto del fatto che, di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dell'India e della Corea, l'industria comunitaria ha dovuto scegliere se mantenere inalterati i propri prezzi di vendita, a scapito dello sviluppo del volume di vendite e della quota di mercato, o diminuire i prezzi di vendita e seguire l'andamento delle importazioni in esame, a scapito della redditività. La maggior parte dei produttori comunitari ha ridotto i propri prezzi di vendita a partire dal 1997 nel tentativo di conservare, o anche di incrementare, il volume delle vendite e raggiungere così il volume minimo di produzione necessario a coprire i costi fissi.

     (102) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, si è osservata una riduzione della corrispondente quota del mercato comunitario, che dal 47,6% è passata al 44%. Tale quota è scesa, tra il 1996 e il 1997, dal 47,6% al 43,8%, per risalire al 44,5% nel 1998 e ridiscendere, nel 1999 e nel periodo dell'inchiesta, fino al 44%. A tale proposito, si rammenti che la crescita del mercato comunitario dei fogli di PET tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta è stata di circa il 36% e che, nello stesso periodo, la quota di mercato detenuta dalle importazioni in esame è aumentata di circa 5 punti percentuali.

 

     d) Crescita

     (103) Come precedentemente indicato, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 36%, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 25% circa e il volume delle importazioni in esame dell'83%. L'andamento positivo del mercato e la diminuzione delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati non si sono tradotti per l'industria comunitaria in un aumento della quota di mercato. Al contrario, la quota di mercato dell'industria comunitaria, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, si è ridotta dal 47,6% al 44%, mentre, nello stesso periodo, la quota delle importazioni in esame è aumentata di circa 5 punti percentuali. L'industria comunitaria non ha quindi potuto beneficiare pienamente della crescita del mercato.

 

     e) Prezzi di vendita dei fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria

     (104) La media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria si è ridotta, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, da 4212 EUR/t a 2769 EUR/t, cioè di circa il 34%. I prezzi sono scesi in modo consistente tra il 1996 e il 1997, da 4212 EUR/t a 3604 EUR/t, hanno avuto una drastica contrazione nel 1998 e nel 1999, fino a 2830 EUR/t, e hanno continuato a diminuire nel periodo dell'inchiesta raggiungendo il livello di 2769 EUR/t. Occorre notare che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria hanno seguito lo stesso andamento di quelli delle importazioni in esame e che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria non ha potuto incrementare i propri prezzi di vendita, nonostante, come si vedrà in appresso, sin dal 1998, abbia registrato perdite sulle vendite della propria produzione di fogli di PET.

 

     f) Occupazione

     (105) Il livello dell'occupazione dell'industria comunitaria durante il periodo considerato è diminuito dell'11%: dai 2165 addetti del 1996 si è passati a 1921 addetti nel periodo dell'inchiesta.

 

     g) Produttività

     (106) La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria connessa alla produzione di fogli di PET, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, è aumentata del 27% circa, passando dalle 68 t per addetto del 1996 a circa 87 t per addetto durante il periodo dell'inchiesta. L'aumento maggiore si è verificato tra il 1997 e il 1998, quando da 70 t per addetto si è passati a 72 t per addetto, e tra il 1998 e il 1999, quando sono state raggiunte le 81 t per addetto. La produttività è ulteriormente aumentata durante il periodo dell'inchiesta e ha raggiunto circa 87 t per addetto.

 

     h) Salari

     (107) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, il salario medio per addetto è aumentato del 21%, passando cioè dai 42000 EUR del 1996 a circa 51000 EUR durante il periodo dell'inchiesta e seguendo quindi lo stesso andamento della produttività.

 

     i) Investimenti

     (108) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, gli investimenti dell'industria comunitaria si sono ridotti nel complesso e sono passati dai 94 milioni di EUR del 1996 a circa 14 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta. Ciò si spiega con il fatto che l'industria comunitaria aveva deciso di investire in nuova capacità produttiva nel 1995/96, ma, a causa dei lunghi tempi richiesti per commesse di questo tipo, i nuovi impianti sono stati installati solo nel 1997 e nel 1998. Nel 1999 si è verificata una drastica contrazione del livello degli investimenti, che si è tenuto stabile nel periodo dell'inchiesta.

 

     j) Redditività

     (109) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha subito un peggioramento tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. La redditività dell'industria comunitaria, in termini di utili sulle vendite, tra il 1996 e il 1997, si è drasticamente ridotta, passando dal 13% al 3%. Nel 1998, l'industria comunitaria ha cominciato a registrare perdite (circa - 7%). Tali perdite hanno raggiunto il livello di - 13% nel 1999 e si sono solo lievemente ridotte nel periodo dell'inchiesta (- 11%).

     (110) Occorre notare che la Commissione ha escluso dal calcolo della redditività dell'industria comunitaria per i fogli di PET tutti i costi connessi all'avviamento delle nuove linee di produzione e alle attività di ristrutturazione di cui sopra. Tali costi di avviamento e di ristrutturazione dell'industria comunitaria, nel 1998, erano ben superiori ai 50 milioni di EUR.

 

     k) Flusso di cassa

     (111) L'andamento del flusso di cassa dell'industria comunitaria generato dalle attività di produzione dei fogli di PET è molto simile a quello della redditività. In effetti, il flusso di cassa è diminuito drasticamente, passando dai 100 milioni di EUR del 1996 a circa - 3 milioni di EUR nel 1999, con un leggerissimo miglioramento nel periodo dell'inchiesta.

 

     l) Utile sul capitale investito (ROI)

     (112) L'utile sul capitale investito (ROI = return on investments), espresso come relazione tra i profitti netti dell'industria comunitaria relativi ai fogli di PET e il valore netto dei suoi investimenti, ha seguito l'andamento negativo della redditività precedentemente descritto: il ROI ha subito una drastica riduzione passando dal 21,2% del 1996 al - 12,4% nel 1999, con un lieve miglioramento verso il periodo dell'inchiesta (- 10,3%).

 

     m) Capacità di reperire capitali

     (113) Dall'inchiesta è emerso che, nel periodo considerato, l'industria comunitaria non è stata in grado di reperire capitali e che tale mancanza di capacità persisterà probabilmente anche in futuro, in considerazione della situazione finanziaria di questa industria, in particolare della sua attualmente scarsa redditività e dell'andamento negativo del flusso di cassa generato dalle sue attività di produzione di fogli di PET. A tale riguardo, occorre notare che, benché due delle tre società che costituiscono l'industria comunitaria appartengano a gruppi di società organizzati in modo globale e che hanno diversificato le proprie attività in settori diversi da quello dei fogli di PET, i centri di profitto relativi al prodotto in esame sono per molti aspetti entità separate con amministrazione e gestione proprie.

 

     n) Entità del margine di dumping

     (114) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

 

     o) Ripresa dopo l'istituzione delle misure compensative

     (115) Per quanto riguarda la potenziale ripresa dal pregiudizio che era stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, va notato che i dazi compensativi istituiti in via provvisoria nel luglio 1999 sulle importazioni originarie dell'India sono stati confermati nel dicembre 1999. Tuttavia, apparentemente l'industria comunitaria non ha ancora beneficiato degli effetti di queste misure.

 

5. Conclusioni sul pregiudizio

 

     (116) La valutazione dei suddetti fattori dimostra che, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. Per quanto, nel periodo considerato, l'industria comunitaria abbia registrato un incremento della produzione e del volume di vendite, tale incremento è stato comunque inferiore alla crescita del consumo comunitario. Ciò si è tradotto in una perdita di quota di mercato nel corso del periodo considerato, perdita che avrebbe potuto essere anche più grave se l'industria comunitaria non avesse ridotto i propri prezzi di vendita del 34% circa, a scapito della propria situazione finanziaria, cioè della redditività e del flusso di cassa generato dall'attività connessa ai fogli di PET. Entrambi questi fattori, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, hanno subito un forte deterioramento. In particolare, la redditività ha raggiunto un livello del - 11%, quando in questo tipo di industria il 6% è considerato il livello minimo di utili per finanziare gli investimenti e il settore della ricerca e sviluppo necessari a stare al passo con lo sviluppo tecnologico e le richieste del mercato. L'industria comunitaria ha anche dovuto ridurre dell'11% la forza lavoro impiegata nel settore dei fogli di PET.

     (117) Ciò nonostante, al fine di restare competitiva in termini di produttività e di efficienza, l'industria comunitaria ha ristrutturato le proprie attività produttive per il prodotto in esame, installando nuove linee di produzione e smantellando alcune delle linee di produzione vecchie e meno efficienti. Le linee di produzione di fogli di PET di cui dispone attualmente l'industria comunitaria sono tra le più efficienti a livello mondiale.

     (118) Tenuto conto di quanto precede, si è dunque provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

 

G. NESSO DI CAUSALITÀ

 

1. Introduzione

 

     (119) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di fogli di PET oggetto di dumping originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

 

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati

 

     (120) Il sensibile incremento (83%) del volume delle importazioni in esame, che dalle 27624 t del 1996 è passato a 50590 t nel periodo dell'inchiesta, e della relativa quota del mercato comunitario, che dal 15% del 1996 è passata al 20,3% nel periodo dell'inchiesta, insieme con la consistente sottoquotazione accertata (fino al 49% nel periodo dell'inchiesta), hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, in particolare in termini di perdita di quota di mercato, di depressione e contenimento dei prezzi e di drastica riduzione della redditività che, a partire dal 1998, ha portato a perdite rilevanti (circa - 11% nel periodo dell'inchiesta).

     (121) In realtà, come già precedentemente accennato, di fronte alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l'industria comunitaria ha dovuto scegliere se mantenere inalterati i propri prezzi di vendita, a scapito dello sviluppo del volume delle vendite e della quota di mercato, o diminuire i prezzi di vendita e seguire l'andamento delle importazioni in esame, a scapito della redditività. La maggior parte dei produttori comunitari, a partire dal 1997, ha deciso di ridurre i propri prezzi di vendita nel tentativo di conservare, o anche di incrementare, il volume delle vendite e raggiungere così il volume minimo di produzione necessario a coprire i costi fissi. Questa strategia ha avuto chiari effetti negativi sulla redditività dell'industria comunitaria, che già tra il 1996 e il 1997 aveva registrato una flessione e che, a partire dal 1998, ha cominciato ad essere in perdita, in conseguenza della sensibilità ai prezzi del mercato dei fogli di PET e della notevole diminuzione dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati (pari al 40% tra il 1996 e il 1998).

     (122) Allo stesso tempo, l'industria comunitaria non è riuscita a beneficiare della notevole crescita del mercato comunitario, che tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta è stata di circa il 36%, contro un incremento del volume delle vendite dell'industria comunitaria pari solo al 25%. Va notato che nello stesso periodo le importazioni originarie dei paesi interessati sono aumentate dell'83% circa. Come già segnalato, però, se l'industria comunitaria non avesse ridotto i propri prezzi di vendita per portarli ai livelli di quelli delle importazioni in esame, calati del 50% nel periodo considerato, la flessione della sua quota di mercato sarebbe stata più pronunciata.

     (123) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni in esame, che, come dimostrato dalla notevole sottoquotazione dei prezzi rilevata, hanno aumentato il proprio volume e la propria quota di mercato grazie a prezzi bassi, abbia causato all'industria comunitaria una depressione dei prezzi con un conseguente deterioramento della situazione finanziaria.

 

3. Effetti di altri fattori

 

     a) Importazioni originarie di paesi terzi

     (124) In termini generali, a partire dal 1997, il volume e la quota di mercato delle importazioni originarie di paesi terzi non interessati dall'attuale procedimento sono rimasti ad un livello inferiore rispetto a quelli delle importazioni in esame.

     (125) Più in particolare, nel periodo dell'inchiesta, al di là delle importazioni originarie dei paesi interessati, solo le importazioni originarie di altri due paesi, degli USA e del Giappone, detenevano una quota del mercato comunitario superiore al 2%.

     (126) A tale proposito va notato che due dei produttori comunitari denunzianti appartengono o hanno recentemente effettuato una fusione con società aventi sede in Giappone o negli USA. Di conseguenza, la produzione delle varie gamme di prodotti di tali società è organizzata in maniera globale, cioè viene effettuata in diversi stabilimenti di produzione nel mondo. Le società con sede nella Comunità, quindi, concentrano le propria attività produttive su determinati tipi di prodotto e integrano la produzione propria con prodotti fabbricati da altre società appartenenti ai loro stessi gruppi situate al di fuori della Comunità, prevalentemente negli USA e in Giappone. Contemporaneamente, le società con sede al di fuori della Comunità acquistano a loro volta i prodotti la cui fabbricazione è concentrata nella Comunità, per venderli sui loro rispettivi mercati geografici. Questi crescenti flussi commerciali incidono tanto sui volumi delle importazioni originarie degli USA e del Giappone quanto sui volumi delle esportazioni dell'industria comunitaria in appresso illustrati.

     (127) Dall'inchiesta è emerso inoltre che anche alcuni dei produttori esportatori dei paesi interessati appartengono a gruppi con un'organizzazione globale della produzione e che anche tali produttori esportatori, per integrare la gamma dei tipi di fogli di PET fabbricati nei paesi interessati, importano dagli USA o dal Giappone parte dei fogli di PET venduti sul mercato comunitario. Tale situazione traspare anche dalle cifre relative alle importazioni originarie degli USA e del Giappone che verranno presentate in appresso.

     (128) Nel periodo considerato, le importazioni originarie degli USA hanno fatto registrare un aumento in termini di volume: l'aumento è stato significativo tra il 1996 e il 1997 (da 14968 t a 19746 t) e la crescita è perdurata anche nel 1998, quando sono state raggiunte le 21321 t. Tali importazioni si sono ridotte lievemente nel 1999, scendendo a 21037 t, ma sono nuovamente aumentate nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo le 22113 t. La relativa quota di mercato, salita di circa 2 punti percentuali tra il 1996 e il 1998, è scesa di circa 1 punto percentuale nel 1999, fino all'8,7%, ed è rimasta stabile durante il periodo dell'inchiesta.

     (129) Inoltre, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi medi delle importazioni originarie degli USA, passati dai 4693 EUR/t del 1996 a 6582 EUR/t nel periodo dell'inchiesta, erano più elevati di quelli delle importazioni originarie dei paesi interessati e anche dei prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria. Si può pertanto concludere che queste importazioni sono state effettuate a prezzi non inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

     (130) Per quanto attiene alle importazioni originarie del Giappone, in termini di volume, queste si sono ridotte tra il 1996 e il 1999 (da 14012 a 7523 t) e sono aumentate leggermente (a 8091 t) nel periodo dell'inchiesta. La relativa quota di mercato comunitario è notevolmente diminuita tra il 1996 e il 1998 (dal 7,6% al 3,5%) e si è successivamente mantenuta stabile.

     (131) Inoltre, nel periodo considerato, tali importazioni sono state effettuate a prezzi in media più elevati rispetto a quelli delle importazioni in esame e dell'industria comunitaria. Nell'arco del periodo considerato i prezzi all'importazione, mantenendosi relativamente stabili, sono passati dai 5798 EUR/t del 1996 a 5129 EUR/t nel periodo dell'inchiesta, a livelli dunque non inferiori a quelli dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

     (132) Per quanto attiene alle importazioni originarie di paesi terzi diversi dagli USA e dal Giappone, la quota di mercato di tali importazioni è rimasta per lo più stabile nel periodo considerato, contro un aumento in termini di volume pari al 53% (dalle 7088 t del 1996 a 10830 t nel periodo dell'inchiesta). In ogni caso, individualmente, tali importazioni rappresentavano meno dell'1% del mercato comunitario. Durante lo stesso periodo, il loro prezzo medio, pur registrando una contrazione, in linea con l'andamento generale del mercato (dai 3827 EUR/t del 1996 a 2426 EUR/t durante il periodo dell'inchiesta), si è mantenuto ad un livello più elevato rispetto ai prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati. L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di importazioni originarie della Svizzera e di Israele, con quote di mercato che, nel periodo dell'inchiesta, erano rispettivamente pari allo 0,8% e allo 0,7%. È tuttavia stato appurato che in questi paesi non esiste una produzione significativa di fogli di PET. Non si può pertanto escludere che alcune importazioni provenienti da questi paesi siano originarie di uno dei paesi interessati dal presente procedimento.

     (133) Su tale base, si conclude in via provvisoria che le importazioni originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati, in particolare quelle originarie degli USA e del Giappone, non hanno contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria e, comunque, non annullano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e detto pregiudizio grave.

 

     b) Evoluzione dei prezzi delle materie prime

     (134) Diverse delle parti interessate hanno sostenuto che la flessione dei prezzi di vendita dei fogli di PET sul mercato comunitario era dovuta principalmente alla contrazione a livello mondiale dei prezzi delle materie prime per i fogli di PET, cioè del dimetiltereftalato (DMT), dell'acido tereftalico puro (PTA) e del glicole monoetilenico (MEG).

     (135) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle materie prime sono realmente diminuiti tra il 1996 e il 1998, ma che nel 1999 hanno cominciato ad aumentare e hanno continuato a crescere anche nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, anche i costi delle materie prime per tonnellata venduta di fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria sono scesi fino al 1998 (15%) e hanno cominciato ad aumentare a partire dal 1999 e durante il periodo dell'inchiesta. In termini generali, il costo medio delle materie prime per tonnellata venduta è diminuito del 10% tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, mentre, nello stesso periodo, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 34%.

     (136) Il costo delle materie prime, che nel 1996 rappresentava una percentuale del 35% nei costi di produzione complessivi dei fogli di PET, nel 1998 rappresentava solo il 30%. Tuttavia, con l'incremento dei costi delle materie prime, tale percentuale è salita a circa il 34% nel 1999 e al 37% durante il periodo dell'inchiesta. L'andamento dei costi delle materie prime per tonnellata venduta non giustifica quindi una flessione del 34% dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

     (137) Per quanto, dunque, la contrazione dei prezzi delle materie prime possa avere avuto una certa incidenza sulla contrazione dei prezzi di vendita fino al 1998, essa non giustifica la flessione generale del 34% dei prezzi di vendita o l'andamento negativo della redditività dell'industria comunitaria.

 

     c) Andamento del consumo sul mercato comunitario

     (138) Poiché il consumo apparente comunitario di fogli di PET è aumentato del 36% circa durante il periodo considerato, non è possibile attribuire il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria ad una riduzione della domanda sul mercato comunitario.

 

     d) Sovraccapacità dell'industria comunitaria ed eccesso di offerta a livello mondiale

     (139) Alcune delle parti interessate hanno asserito che il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria era dovuto alla sua decisione di incrementare la propria capacità produttiva senza che si verificasse nel mercato dei fogli di PET una crescita di pari entità. È stato obiettato che l'industria comunitaria non poteva basare una denuncia di pregiudizio sul fatto che ad un incremento della capacità non abbia fatto seguito un proporzionale incremento delle vendite e che, di conseguenza, si sia verificata una riduzione dell'indice di utilizzazione degli impianti, in un momento in cui a livello di mercato mondiale si registrava un eccesso di offerta di fogli di PET.

     (140) A tale riguardo, è stato rilevato che la decisione di incrementare la propria capacità, adottata dall'industria comunitaria nel 1995/96, era stata basata su un'approfondita analisi dell'evoluzione del mercato comunitario dei fogli di PET. In effetti, come affermato nel regolamento (CE) n. 1810/1999 e confermato nel regolamento (CE) n. 2597/1999, che istituiscono un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India, "l'incremento del consumo comunitario del 1995 ha incoraggiato l'industria comunitaria ad investire in nuove linee di produzione. Tale decisione deve essere vista alla luce dei costi di capitale molto elevati e dei termini molto lunghi necessari all'installazione dei nuovi impianti".

     (141) La nuova capacità installata dall'industria comunitaria tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta non era solo la conseguenza della decisione presa nel 1995, ma anche il risultato della sostituzione o dell'ammodernamento delle linee di produzione ormai vecchie, nonché della strategia di produzione globale di alcuni dei produttori comunitari denunzianti. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, in effetti, il consumo comunitario è aumentato di circa il 36%, cioè in misura maggiore rispetto alla produzione e alle vendite dell'industria comunitaria durante lo stesso periodo. Inoltre, come precedentemente spiegato, l'industria comunitaria fabbrica fogli di PET anche per i mercati all'esportazione.

     (142) Nell'ambito dell'inchiesta si è riscontrato che la situazione di sovraccapacità a livello mondiale è confermata anche da numerose fonti indipendenti di questo prodotto. Le stesse fonti, però, affermano che, mentre per il mercato comunitario di fogli di PET la capacità produttiva esistente nella Comunità è inferiore alla domanda, la capacità produttiva esistente nei paesi interessati è di gran lunga troppo sviluppata rispetto ai loro mercati interni. Pertanto, se una situazione di sovraccapacità a livello mondiale si è verificata, con ogni probabilità tale situazione è stata causata dalla creazione, negli ultimi anni, di nuove capacità anche da parte dei produttori esportatori interessati, in India, Corea e in altri paesi dove le dimensioni del mercato interno non sono tali da assorbire queste nuove capacità.

 

     e) Competitività e andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

     (143) Per quanto attiene allo sviluppo tecnologico e della produttività dell'industria comunitaria, è stato appurato che, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, tale industria ha cercato di salvaguardare i propri livelli di produzione e di vendite effettuando investimenti e installando nuove linee di produzione, con un aumento della produttività finalizzato al mantenimento delle quote di mercato e della competitività.

     (144) Riguardo all'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria, nel periodo considerato, l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite sui mercati all'esportazione, dove era anche in concorrenza con i produttori esportatori interessati. Ciò rispecchia anche la struttura globale di due produttori comunitari denunzianti che appartengono a società con sede in USA e in Giappone, le quali, dotate di una strategia di produzione globale, fabbricano nella Comunità tipi di fogli di PET che vengono successivamente esportati in altre parti del mondo.

     (145) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, le vendite all'esportazione dell'industria comunitaria sono aumentate del 49%, passando da 19118 t a 28580 t, con l'incremento più rilevante registrato tra il 1998 e il 1999 (da 20951 t a 26743 t). Il volume delle esportazioni ha continuato ad aumentare durante il periodo dell'inchiesta. Va inoltre notato che, durante il periodo dell'inchiesta le vendite all'esportazione rappresentavano circa il 18% delle vendite complessive dell'industria comunitaria.

     (146) Quindi, come risulta dall'andamento delle esportazioni, l'industria comunitaria ha dimostrato di essere competitiva. Le sue attività di esportazione, dunque, non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

 

     f) Situazione di altri produttori comunitari

     (147) Quanto agli altri produttori comunitari, il loro volume di vendite si è in generale ridotto dalle 13263 t del 1996 a 12235 t durante il periodo dell'inchiesta. Così, la relativa quota del mercato comunitario è scesa dal 7,2% al 4,9%. Dopo un lieve incremento del volume delle vendite e della corrispondente quota di mercato, registrato tra il 1996 e il 1997, entrambi gli indicatori sono diminuiti verso il periodo dell'inchiesta.

     (148) Ciò nonostante, è stato anche rilevato un aumento del volume della loro produzione, passato dalle 75130 t del 1996 a 91654 t nel periodo dell'inchiesta. La differenza tra i volumi di produzione e di vendita si spiega con il fatto che alcuni di questi altri produttori comunitari fabbricano fogli di PET essenzialmente per proprio uso vincolato e vendono solo una parte marginale della loro produzione. Occorre notare che i fogli di PET utilizzati nella Comunità con finalità vincolate, nel periodo dell'inchiesta, erano pari a più di 75000 t.

     (149) In considerazione di ciò, si conclude provvisoriamente che gli altri produttori comunitari hanno mostrato il medesimo andamento negativo riscontrato per l'industria comunitaria e pertanto non hanno contribuito al pregiudizio subito.

 

     g) Commercializzazione dei fogli di PET da parte dell'industria comunitaria

     (150) Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che, tenuto conto della crescita registrata dall'industria comunitaria in termini di produttività e di efficienza nel periodo considerato, al pregiudizio grave subito da questa industria potrebbero aver contribuito le sue vendite di fogli di PET originari prevalentemente degli USA e del Giappone e solo commercializzati dall'industria comunitaria.

     (151) Come precedentemente segnalato, due dei produttori comunitari denunzianti appartengono o hanno recentemente effettuato una fusione con società aventi sede in Giappone o negli USA. Essi si basano quindi su un'organizzazione di tipo globale della produzione dell'intera gamma dei loro prodotti e in questo ambito le società con sede nella Comunità integrano la produzione propria con prodotti fabbricati da altre società appartenenti al loro stesso gruppo situate al di fuori della Comunità, prevalentemente negli USA e in Giappone.

     (152) Dall'inchiesta è emerso che il volume delle vendite dell'industria comunitaria relative ai fogli di PET commercializzati si è ridotto costantemente passando dalle 15236 t del 1996 a 8723 t nel periodo dell'inchiesta. L'incremento, che nel periodo dell'inchiesta ha portato tale volume di vendite a 11495 t, è stato dovuto alla chiusura di una delle linee di produzione di uno dei produttori comunitari, costretto poi ad integrare la propria produzione con fogli di PET originari degli USA. Per i tre produttori comunitari denunzianti, la percentuale delle vendite di fogli di PET commercializzati rispetto al totale delle vendite nella CE è diminuita dal 14,8% del 1996 al 9,5% nel periodo dell'inchiesta.

     (153) Pertanto, le vendite di fogli di PET commercializzati dall'industria comunitaria non possono aver contribuito al pregiudizio subito da tale industria.

 

4. Conclusioni sul nesso di causalità

 

     (154) Il consistente incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie dei paesi interessati, la notevole diminuzione dei relativi prezzi e il livello di sottoquotazione dei prezzi rilevato hanno avuto gravi ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Inoltre, non sono stati identificati altri fattori che avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     (155) Si conclude quindi in via provvisoria che il pregiudizio grave sofferto dall'industria comunitaria è stato causato dalle importazioni di fogli di PET originarie dell'India e della Corea.

 

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

 

     (156) Al fine di valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha svolto un'inchiesta in merito ai probabili effetti dell'imposizione o della non imposizione di misure antidumping nei confronti degli operatori economici interessati. Questionari specifici sono stati inviati a varie parti interessate che si riteneva avessero un diretto interesse nei confronti del prodotto oggetto dell'inchiesta, cioè all'industria comunitaria, ad altri produttori comunitari, alla Toray Plastics Europe, a fornitori di materie prime per i fogli di PET, ad importatori indipendenti e ad operatori commerciali che trattano il prodotto in esame, nonché ad utilizzatori dei fogli di PET.

 

1. L'industria comunitaria

 

     a) Natura e struttura dell'industria comunitaria

     (157) L'industria comunitaria è composta di tre società che trattano esclusivamente fogli di PET. In effetti, benché due di queste società appartengano a società organizzate in modo globale con sede in Giappone e negli USA, i centri di profitto relativi alle attività di produzione e di vendita dei fogli di PET sono entità separate le cui attività amministrative e di ricerca e sviluppo hanno sede nella Comunità.

     (158) La produzione di fogli di PET è ad uso intensivo di capitale ed altamente automatizzata. Nel periodo dell'inchiesta, la forza lavoro dell'industria comunitaria direttamente impiegata nel settore dei fogli di PET comprendeva 1921 unità.

 

     b) Vitalità dell'industria comunitaria

     (159) Nonostante la conferma del pregiudizio grave, l'industria comunitaria sembra vitale e concorrenziale. Tale valutazione provvisoria si basa su un'analisi dei seguenti elementi:

     - Posizione sul mercato comunitario: L'industria comunitaria, con la sua quota di mercato del 44%, occupa un posto di rilievo come protagonista del mercato comunitario e come interlocutore dell'industria utilizzatrice.

     - Livello degli investimenti e del rinnovamento dei macchinari: L'industria comunitaria ha investito in nuove linee di produzione e ha smantellato le linee di produzione meno efficienti.

     - Ristrutturazione e aumento dell'efficienza: L'industria comunitaria ha razionalizzato la propria produzione, ha rinnovato i propri macchinari e ha incrementato la propria capacità produttiva. Allo stesso tempo, l'industria comunitaria ha ridotto la propria forza lavoro e ha incrementato la produttività delle attività di produzione dei fogli di PET rendendo più efficienti gli impianti esistenti. Nel periodo considerato, l'industria comunitaria è anche riuscita a ridurre i propri costi di produzione per unità di circa il 16%.

     - Andamento delle esportazioni: Durante il periodo considerato, le esportazioni del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria sono aumentate, raggiungendo le 28580 t nel periodo dell'inchiesta.

     - Tecnologia produttiva: L'industria comunitaria è stata all'origine di sviluppi determinanti della tecnologia produttiva dei fogli di PET. La sua produttività e la sua efficienza restano in linea con gli standard mondiali. Attualmente, l'industria comunitaria dispone di linee di produzione di fogli di PET tra le più efficienti a livello mondiale.

     (160) Come già accennato, a causa dell'esistenza del dumping, l'industria comunitaria sembra aver beneficiato meno di quanto previsto degli effetti delle misure compensative istituite nel 1999.

 

     c) Possibili effetti dell'istituzione o della non istituzione delle misure

     (161) Qualora le misure antidumping non fossero istituite, l'industria comunitaria continuerebbe a trovarsi confrontata alla sottoquotazione e alla conseguente depressione dei prezzi, fenomeni che hanno già causato un deterioramento della sua redditività. Il perdurare di una tale situazione non lascerebbe ai produttori comunitari altra scelta che chiudere alcune linee di produzione, se non interi impianti destinati esclusivamente alla produzione di fogli di PET.

     (162) Poiché le società che costituiscono l'industria comunitaria sono prevalentemente, se non esclusivamente, produttrici di fogli di PET, nel lungo periodo potrebbe essere messa a repentaglio la stessa sopravvivenza di queste società. Pertanto, se l'industria comunitaria chiudesse i propri impianti, sarebbero a rischio anche 1900 posti di lavoro direttamente collegati alle attività produttive nel settore dei fogli di PET.

     (163) D'altro canto, nel caso in cui venissero istituite misure antidumping, è innanzitutto probabile che i prezzi aumenterebbero, anche se difficilmente tale aumento sarebbe equivalente al dazio antidumping, poiché ci sarebbe ancora concorrenza tra i produttori comunitari, le importazioni originarie dei paesi interessati e quelle originarie in altri paesi terzi. In secondo luogo, poiché è prevedibile un aumento dell'utilizzo della capacità, diventa prevedibile anche un aumento della produzione, che consentirebbe all'industria comunitaria di ridurre i propri costi unitari. Si può quindi anche prevedere che l'industria comunitaria aumenti la propria quota di mercato comunitario a seguito di un aumento delle vendite. In conclusione, si prevede che l'aumento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore incremento dei costi unitari, dall'altra, insieme ad un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di recuperare redditività e quota di mercato.

 

2. Altri produttori comunitari e Toray Plastics Europe

 

     (164) In base alle informazioni presentate da queste società, non vi è motivo di ritenere che le misure proposte avrebbero sulla loro situazione effetti molto diversi da quelli che avrebbero sull'industria comunitaria, anche se probabilmente nel caso di produttori vincolati tali effetti sarebbero più limitati.

 

3. Fornitori di materie prime per fogli di PET

 

     (165) Questionari relativi all'interesse della Comunità sono stati inviati a 10 fornitori di materie prime per fogli di PET (DMT, PTA e MEG), i quali vendono prevalentemente all'industria comunitaria, ma anche ad alcuni dei produttori esportatori. Solo quattro produttori hanno collaborato all'inchiesta.

     (166) Sulla base delle informazioni fornite da questi fornitori che hanno collaborato, è emerso che le vendite delle materie prime in esame ai produttori di fogli di PET rappresentavano solo una piccola percentuale del fatturato complessivo di queste società. Si ritiene pertanto che l'istituzione di misure antidumping avrebbe effetti limitati su queste società, le quali, tuttavia, in questo caso beneficerebbero di volumi di vendite superiori e di un incremento del livello di redditività, mentre, nel caso in cui non venissero istituite misure antidumping e l'industria comunitaria riducesse gli acquisti delle materie prime in esame, è molto probabile che tali società dovrebbero ridurre o eliminare le proprie attività produttive connesse alle materie prime in questione.

 

4. Importatori e operatori comunitari non collegati

 

     a) Struttura dei canali di importazione e di distribuzione

     (167) La distribuzione dei fogli di PET nella Comunità è caratterizzata da un numero relativamente basso di importatori e operatori commerciali. In effetti, dall'inchiesta è emerso che i produttori e gli utilizzatori di fogli di PET hanno contatti diretti, poiché questi ultimi non si servono sempre di intermediari per gli acquisti di fogli di PET.

 

     b) Situazione economica degli importatori/operatori commerciali

     (168) Circa 20 questionari sono stati inviati ad importatori ed operatori commerciali nella Comunità. Le risposte pervenute sono state solo due. Sulla base delle informazioni ricevute, risulta che gli importatori comunitari acquistano i fogli di PET da diverse fonti, tra cui i paesi interessati e l'industria comunitaria. Si può pertanto concludere che, oltre ad importare il prodotto in esame originario dell'India e della Corea, essi trattano anche fogli di PET acquistati dall'industria comunitaria e/o da altri paesi terzi. Per le società che hanno risposto ai questionari, le vendite di fogli di PET rappresentavano una parte rilevante del fatturato complessivo.

 

     c) Effetto dell'istituzione/non istituzione di misure

     (169) I due importatori che hanno collaborato hanno obiettato che l'istituzione di misure antidumping rappresenterebbe la chiusura del mercato comunitario ai fornitori tradizionali dell'Estremo Oriente. È stato inoltre asserito che, non potendo l'industria comunitaria soddisfare la domanda di fogli di PET a livello comunitario, qualora le importazioni originarie dei paesi interessati venissero meno, si verificherebbe un deterioramento della situazione degli importatori e degli operatori commerciali, impossibilitati a soddisfare la domanda.

     (170) Per quanto attiene alla chiusura del mercato comunitario alle importazioni, si rammenta che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di precludere l'ingresso di importazioni al mercato comunitario, ma quello di ristabilire sul mercato eque condizioni di concorrenza. A tale riguardo, occorre notare che le importazioni originarie di uno dei paesi esportatori interessati sono già soggette a misure compensative e non sono però venute meno dopo l'istituzione di queste misure. Inoltre, esistono numerose fonti di approvvigionamento alternative (paesi terzi non interessati dal presente procedimento), che non sono soggette a misure e che, durante il periodo dell'inchiesta, rappresentavano il 19% del consumo comunitario.

     (171) È stata anche analizzata l'incidenza di eventuali misure antidumping sulla situazione economica degli importatori e degli operatori commerciali alla luce delle misure già istituite nel procedimento antisovvenzioni. A tale proposito, occorre notare che, nel presente procedimento, il livello di collaborazione è persino più basso che nel procedimento precedente, il che potrebbe significare che le misure compensative istituite nel 1999 non hanno avuto su importatori e operatori commerciali un'incidenza significativa.

     (172) L'incidenza di eventuali misure antidumping sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali deve anche essere vista alla luce del fatto che queste parti trattano anche altri prodotti e si riforniscono da diverse fonti: industria comunitaria, paesi interessati e altri paesi terzi. In effetti, i due importatori che hanno collaborato hanno affermato che il prezzo non è l'unico fattore preso in considerazione per l'acquisto di fogli di PET, ma vengono valutati anche altri fattori quali il servizio, i termini di consegna ecc.

     (173) Se venissero imposte misure antidumping, si potrebbe verificare un aumento del prezzo dei fogli di PET sul mercato comunitario. Non si può pertanto escludere che tale aumento dei prezzi possa avere un'incidenza negativa sugli importatori e sugli operatori commerciali, che vedrebbero ridotti i propri margini. Occorre tuttavia notare che gli importatori e gli operatori commerciali possono scegliere di incrementare i propri acquisti dall'industria comunitaria, in modo da ottenere sconti per grandi volumi, o rivolgersi a paesi terzi. In effetti, come precedentemente accennato, i due importatori che hanno collaborato nella presente inchiesta non acquistano fogli di PET solo dai paesi interessati, ma anche dall'industria comunitaria e da altri paesi terzi.

     (174) Su tale base si conclude, in via provvisoria, che l'istituzione di eventuali misure non inciderebbe in modo grave sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali della Comunità che trattano in fogli di PET.

 

5. Utilizzatori di fogli di PET della Comunità

 

     a) Natura e struttura delle industrie utilizzatrici

     (175) Come indicato in precedenza, in ambito industriale, i fogli di PET hanno cinque ampie utilizzazioni nei seguenti settori: supporti magnetici, confezionamento, settore elettrico, registrazione di immagini e applicazioni industriali. I fogli di PET sono pertanto utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni: confezionamento di alimenti, applicazioni mediche, elettrodomestici, settore automobilistico, motori, condensatori, applicazioni elettriche, carte di credito, banconote, tesserini di riconoscimento, nastri magnetici audio e video ecc. In considerazione dell'ampia gamma di industrie utilizzatrici interessate, i fogli di PET rappresentano percentuali diverse nei costi dei prodotti finali.

 

     b) Effetto dell'istituzione/non istituzione di misure

     (176) Questionari sono stati inviati a più di 80 utilizzatori nella Comunità. Le risposte ricevute sono state 23, di cui molte incomplete e una contenente informazioni molto limitate che non hanno potuto essere prese in considerazione. Alcuni utilizzatori hanno deciso di non rispondere al questionario, ma hanno presentato diverse osservazioni. Questa limitata collaborazione porta a concludere che probabilmente per molti utilizzatori l'esito dell'inchiesta non avrà un'incidenza notevole, o perché i fogli di PET, utilizzati come materia prima, non rappresentano un fattore di costo significativo oppure perché la fabbricazione di prodotti derivati contenenti fogli di PET rappresenta soltanto una piccola percentuale della loro produzione globale.

     (177) Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano una notevole proporzione del consumo comunitario. In effetti, sulla base delle risposte che indicavano i volumi degli acquisti di fogli di PET, è stato appurato che gli acquisti di fogli di PET effettuati da 20 degli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 28% del consumo comunitario di fogli di PET durante il periodo dell'inchiesta e il 40% delle importazioni originarie dei paesi interessati.

     (178) Sulla base delle informazioni fornite da 22 degli utilizzatori che hanno collaborato, è emerso che delle 19571 unità che costituivano la loro forza lavoro complessiva nel periodo dell'inchiesta, 7390 erano direttamente o indirettamente impiegate in produzioni che incorporavano fogli di PET. Il loro fatturato complessivo, nel periodo dell'inchiesta, si aggirava attorno ai 4204 milioni di EUR, di cui circa 1195 milioni di EUR connessi a prodotti contenenti fogli di PET. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, le vendite di questi prodotti finali nella Comunità si sono lievemente ridotte da 1196 milioni di EUR a circa 1195 milioni di EUR.

     (179) 15 utilizzatori hanno fornito informazioni riguardo alla redditività delle vendite nella Comunità di prodotti contenti fogli di PET. In base a tali dati è emersa, per il periodo dell'inchiesta, una media ponderata dei profitti pari a circa il 4,3%. Tale media ponderata dei profitti rispecchia la situazione di alcuni utilizzatori appartenenti a segmenti di mercato in declino (applicazioni magnetiche, produzione di nastri magnetici audio o video ecc.). Per gli utilizzatori che hanno collaborato appartenenti ad altri settori la media dei profitti è notevolmente più alta, dell'ordine del 10%.

     (180) Inoltre, sulla base delle informazioni fornite al riguardo da 16 utilizzatori, è emerso che, per 11 utilizzatori, gli acquisti di fogli di PET rappresentavano meno del 20% del costo di produzione dei prodotti finali, mentre, per gli altri 5 utilizzatori, tali acquisti rappresentavano tra il 20% e il 54,6% dei costi. Si è rilevato che, di questi ultimi cinque utilizzatori, quattro acquistavano quasi esclusivamente da produttori comunitari e uno acquistava tanto da produttori comunitari quanto dai paesi interessati.

     (181) È stato appurato che gli utilizzatori acquistavano i fogli di PET da fonti diverse. In effetti si è osservato che, nel periodo dell'inchiesta, otto utilizzatori acquistavano fogli di PET esclusivamente da produttori comunitari, altri otto tanto dai paesi interessati, quanto da produttori comunitari, tre utilizzatori acquistavano esclusivamente da produttori comunitari e da paesi terzi e infine tre utilizzatori acquistavano da produttori comunitari, dai paesi interessati e da paesi terzi. Nessuno degli utilizzatori acquistava esclusivamente dai paesi interessati.

     (182) Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato, la media degli utilizzatori di fogli di PET acquistavano circa il 58% del loro consumo di fogli di PET dall'industria comunitaria, il 28% dai paesi interessati e il 14% da altri paesi terzi.

     (183) In base a queste informazioni si ritiene che probabilmente per le industrie utilizzatrici l'esito dell'inchiesta non avrà un'incidenza notevole poiché, in alcuni casi, i fogli di PET, utilizzati come materia prima, non rappresentano un fattore di costo significativo, mentre in altri, la fabbricazione di prodotti derivati contenenti fogli di PET rappresenta soltanto una piccola percentuale della produzione globale. Inoltre, si è notato che gli utilizzatori che acquistavano i fogli di PET dall'India e dalla Corea acquistavano questo prodotto anche da altre fonti, cioè dai produttori comunitari e da altri paesi terzi diversi dai paesi interessati.

     (184) Va aggiunto che gli utilizzatori che hanno prospettato l'eventualità di una penuria del prodotto in esame nella Comunità a livello generale o per specifici tipi di prodotto non fabbricati nella Comunità, potranno acquistare i fogli di PET tanto dai paesi interessati quanto da altre fonti di approvvigionamento alternative.

     (185) La non istituzione delle misure porterebbe nel tempo alla scomparsa delle attività di produzione di fogli di PET dell'industria comunitaria, il che probabilmente imporrebbe gravi limitazioni dal punto di vista dell'offerta, con ripercussioni sugli utilizzatori. In effetti, una buona parte degli utilizzatori che hanno collaborato, dei quali alcuni acquistavano esclusivamente da produttori comunitari, mentre altri da varie fonti di approvvigionamento, hanno affermato di preferire i fogli di PET prodotti nella Comunità per diversi motivi, come la qualità del servizio e della logistica, la stabilità dei prezzi, la sicurezza e la vicinanza della fonte di approvvigionamento, l'affidabilità del prodotto, la possibilità di sviluppare applicazioni e prodotti su misura ecc.

     (186) Su tale base si conclude, in via provvisoria, che l'istituzione di eventuali misure non inciderebbe in modo grave sulla situazione degli utilizzatori di fogli di PET della Comunità.

 

6. Concorrenza e distorsioni degli scambi

 

     (187) Per quanto riguarda le ripercussioni di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno obiettato che i dazi provocherebbero la scomparsa dei produttori esportatori interessati dal mercato comunitario, con un conseguente notevole indebolendo della concorrenza e con un rafforzamento della posizione dell'industria comunitaria, già dominante dopo le recenti operazioni di concentrazione.

     (188) Risulta tuttavia più probabile che, anche a prezzi non pregiudizievoli, almeno alcuni dei produttori esportatori interessati continuino a vendere fogli di PET nella Comunità, poiché essi dispongono di una solida base tecnologica e di una forte posizione sul mercato della Comunità. Tale conclusione è confermata dagli andamenti del mercato osservati dopo l'istituzione, nel 1999, di dazi compensativi sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. D'altro canto, qualora non venissero istituite misure antidumping, non si può escludere che nella Comunità si interrompano le attività produttive dell'industria comunitaria connesse ai fogli di PET, con un conseguente rafforzamento della posizione dei produttori esportatori di fogli di PET e un conseguente indebolimento della concorrenza sul mercato comunitario.

     (189) Infine, per quanto riguarda la posizione dominante dell'industria comunitaria, occorre notare che le decisioni della Commissione relative alle recenti concentrazioni riguardanti alcuni dei produttori comunitari denunzianti hanno concluso che tali operazioni non hanno condotto alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti di tali società per qualunque definizione del mercato. Dall'inchiesta è inoltre emerso che i produttori comunitari sono in concorrenza tra loro tanto sul mercato comunitario quanto sui mercati all'esportazione. In più, i produttori della Comunità non hanno la capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda complessiva del mercato comunitario. Pertanto, è verosimile che le importazioni persistano anche dopo l'istituzione di misure antidumping.

     (190) Dato che, come precedentemente accennato, è molto probabile che vengano ancora effettuate importazioni dai paesi interessati, la concorrenza resterà ancora forte anche dopo l'istituzione di misure antidumping. Vi saranno sul mercato molti operatori che potranno soddisfare la domanda e, tra questi, l'industria comunitaria offrirà un'ampia gamma di tipi di prodotto. L'istituzione di dazi antidumping, qualora venga realizzata, non limiterà pertanto la scelta delle industrie utilizzatrici né indebolirà la concorrenza.

 

7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

 

     (191) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che non esistano motivi impellenti che impediscano l'istituzione delle misure antidumping.

 

I. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

 

     (192) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

 

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

 

     (193) Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza però superare i margini di dumping rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto al lordo di imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità.

     (194) Sulla base delle informazioni disponibili, è stato rilevato in via preliminare che un margine di profitto del 6% sul fatturato poteva esser considerato un adeguato livello minimo che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Inoltre un simile margine di profitto è stato ritenuto sufficiente per consentire all'industria comunitaria di effettuare gli investimenti necessari.

     (195) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei diversi modelli venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato aggiungendo al prezzo di vendita dell'industria comunitaria un importo equivalente alla media delle sue effettive perdite più il margine di profitto del 6% di cui sopra. Eventuali differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione cif. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori ai margini di dumping rilevati.

 

2. Misure provvisorie

 

     (196) Alla luce di quanto sopra e conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno che i dazi antidumping siano istituiti al medesimo livello dei margini di dumping rilevati, poiché, come precedentemente segnalato, in tutti i casi, i margini di eliminazione del pregiudizio rilevati sono risultati superiori ai margini di dumping.

     (197) Per quanto attiene al dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato, in considerazione del notevole livello di collaborazione in entrambi i paesi, si ritiene che tale dazio residuo debba essere fissato sulla base dell'aliquota di dazio più elevata stabilita per i produttori importatori dei paesi interessati che hanno collaborato e che sono stati inseriti nei campioni.

     (198) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Pertanto, nel caso dell'India, dal dazio antidumping proposto è stato detratto il dazio compensativo in vigore corrispondente alla sovvenzione all'esportazione. Per le società che non hanno collaborato, la detrazione corrisponde alla sovvenzione all'esportazione della società che ha collaborato e che è stata presa come base per la determinazione del margine di dumping residuo (e quindi anche per il dazio residuo).

     (199) In base a quanto sopra esposto, e in considerazione delle risultanze della precedente inchiesta antisovvenzioni, gli importi del dazio provvisorio proposto, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

     INDIA

     (Omissis)

     COREA

     (Omissis)

     (200) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia citata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

     (201) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, procederà a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

 

J. DISPOSIZIONI FINALI

 

     (202) Ai fini di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate, che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura, possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le risultanze relative all'istituzione di dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili al codice NC ex 3920 62 19 e al codice NC 3920 62 90 (codici TARIC 3920 62 19 10, 3920 62 19 15, 3920 62 19 25, 3920 62 19 30, 3920 62 19 35, 3920 62 19 40, 3920 62 19 45, 3920 62 19 50, 3920 62 19 55, 3920 62 19 60, 3920 62 19 62, 3920 62 19 64, 3920 62 19 65, 3920 62 19 70, 3920 62 19 75, 3920 62 19 80, 3920 62 19 81, 3920 62 19 85, 3920 62 19 87, 3920 62 19 89, 3920 62 19 91, 3920 62 90 30 e 3920 62 90 91) originarie dell'India e della Corea.

     2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

     (Omissis)

     3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

     4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

 

          Art. 2.

     1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

          Art. 3.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.