Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 10/04/2003 |
Numero: | 650 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.276 - Regolamento 10 aprile 2003, n. 650.
Regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di ovini e caprini vivi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 11 aprile 2003, n. L 95).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Le regole per l'importazione di ovini e caprini vivi andrebbero modificate per rispecchiare le regole sugli scambi intracomunitari.
(3) Il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato IX del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2003.
ALLEGATO
Il capitolo E dell'allegato IX è rimpiazzato dal seguente:
«CAPITOLO E
Importazione di ovini e caprini
Gli animali delle specie ovina e caprina importati nella Comunità successivamente al 1° ottobre 2003 sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
a) sono stati partoriti e allevati continuativamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato un caso di scrapie e, nel caso di ovini e caprini da riproduzione, soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera a), punti i) e ii);
b) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR quale definito nell'allegato I della
Se essi sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettere b) o c), essi soddisfano le garanzie addizionali, generali o specifiche, definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»