Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 07/08/2001 |
Numero: | 1613 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 896/2001, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.131 - Regolamento 7 agosto 2001, n. 1613.
Regolamento (CE) n. 1613/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.
(G.U.C.E. 8 agosto 2001, n. L 214).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 8 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile, per la prima volta, alle spedizioni concernenti operazioni d'importazione effettuate a titolo del quarto trimestre del 2001.