§ 14.5.127 - Regolamento 21 settembre 2001, n. 1865.
Regolamento (CE) n. 1865/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1047/2001 che istituisce un regime di titoli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:21/09/2001
Numero:1865


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1047/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2001.


§ 14.5.127 - Regolamento 21 settembre 2001, n. 1865.

Regolamento (CE) n. 1865/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1047/2001 che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati di origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi.

(G.U.C.E. 22 settembre 2001, n. L 254).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1510/2001 , stabilisce all'articolo 4, paragrafo 1, che le domande di titoli d'importazione dell'aglio possono essere presentate soltanto a partire dal primo lunedì e non oltre l'ultimo venerdì del trimestre in causa.

     (2) Vista la durata del trasporto delle merci in provenienza da determinate origini, è necessario anticipare il periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione dell'aglio.

     (3) Occorre inoltre adattare varie disposizioni del regolamento per tener conto del cambiamento del periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione, nonché del cambiamento della durata di questi ultimi.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1047/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2001.