§ 14.5.38 - Regolamento 23 gennaio 2002, n. 119.
Regolamento (CE) n. 119/2002 della Commissione recante apertura, per l'anno 2002, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:23/01/2002
Numero:119


Sommario
Art. 1.      I contingenti annuali per i prodotti originari della Lituania che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aperti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre [...]
Art. 2.      I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.38 - Regolamento 23 gennaio 2002, n. 119.

Regolamento (CE) n. 119/2002 della Commissione recante apertura, per l'anno 2002, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Lituania.

(G.U.C.E. 24 gennaio 2002, n. L 21).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

     vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round, nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round, nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, prevede, all'allegato I, la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti agricoli originari di tale paese.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante apertura, per l'anno 2001, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ha stabilito, nell'allegato II, i contingenti di prodotti originari della Lituania per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, conformemente al protocollo 2 di cui sopra. È quindi opportuno aprire i contingenti in questione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002, conformemente al succitato protocollo 2.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001, ha codificato le disposizioni che regolano la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare nel rispetto dell'ordine cronologico delle date in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     I contingenti annuali per i prodotti originari della Lituania che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aperti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002, alle condizioni indicate in tale allegato.

 

     Art. 2.

     I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegato [1]

 

N. d'ordine

Codice NC

Descrizione

Contingente per il 2002 (in tonnellate)

Aliquota di dazio applicabile

09.6501

1704 90 71

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

560

0 + EAR [1]

 

1704 90 75

Caramelle

 

 

09.6503

1806 90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle voci NC da 1806 90 11 a 1806 90 90 700

0 + EAR [1]

 

09.6534

2402 20 90

Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano

56

28,8%

 

     EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

 


[1] Per una sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari vedi l'art. 1 del regolamento (CE) n. 176/2002.