§ 14.5.25 - Regolamento 20 novembre 2001, n. 2432.
Regolamento (CE) n. 2432/2001 del Consiglio recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:20/11/2001
Numero:2432


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.25 - Regolamento 20 novembre 2001, n. 2432.

Regolamento (CE) n. 2432/2001 del Consiglio recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. L 338).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.

     (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

     (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I e l'allegato IV siano aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

     (4) Al fine di tener conto delle modifiche adottate dalla sessione plenaria dell'intesa di Wassenaar il 1° dicembre 2000, dalla sessione plenaria del gruppo Australia il 5 ottobre 2000, dalla sessione plenaria del regime di non proliferazione nel settore missilistico il 13 ottobre 2000 e dal regime di non proliferazione nel settore nucleare il 23 giugno 2000, gli allegati I e IV devono essere modificati.

     (5) Al fine di agevolare la consultazione per le autorità responsabili del controllo delle esportazioni e per gli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000, che tenga conto di tutte le modifiche accettate dagli Stati membri in consessi internazionali nel corso del 2000.

     (6) Contestualmente e per maggiore chiarezza, è inoltre opportuno che nel regolamento (CE) n. 1334/2000 vengano adattati i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.

     (7) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

     a) all'articolo 14, il testo seguente: "Le disposizioni degli articoli da 463 a 470 e dell'articolo 843 del regolamento (CEE) n. 2454/93" è sostituito da: (Omissis);

     b) gli allegati sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegati I

     (Omissis)