Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 20/11/2001 |
Numero: | 2432 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.25 - Regolamento 20 novembre 2001, n. 2432.
Regolamento (CE) n. 2432/2001 del Consiglio recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.
(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. L 338).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del
(2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del
(3) L'articolo 11 del
(4) Al fine di tener conto delle modifiche adottate dalla sessione plenaria dell'intesa di Wassenaar il 1° dicembre 2000, dalla sessione plenaria del gruppo Australia il 5 ottobre 2000, dalla sessione plenaria del regime di non proliferazione nel settore missilistico il 13 ottobre 2000 e dal regime di non proliferazione nel settore nucleare il 23 giugno 2000, gli allegati I e IV devono essere modificati.
(5) Al fine di agevolare la consultazione per le autorità responsabili del controllo delle esportazioni e per gli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del
(6) Contestualmente e per maggiore chiarezza, è inoltre opportuno che nel
(7) È pertanto necessario modificare in tal senso il
ha adottato il presente regolamento:
Il
a) all'articolo 14, il testo seguente: "Le disposizioni degli articoli da 463 a 470 e dell'articolo 843 del regolamento (CEE) n. 2454/93" è sostituito da: (Omissis);
b) gli allegati sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegati I
(Omissis)