Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 09/03/2006 |
Numero: | 408 |
§ 14.4.842 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 408.
Regolamento (CE) n. 408/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
(G.U.U.E. 10 marzo 2006, n. L 71).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.
(2) In esito ai negoziati che hanno portato all’accordo approvato con
(3) Inoltre, l’ammissibilità al contingente di carni bovine di alta qualità concesso all’Australia è subordinata al soddisfacimento dei requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 936/97. È opportuno modificare la definizione di carni bovine di alta qualità contenuta nell’articolo 2, lettera b), del suddetto regolamento in modo che essa si basi su parametri verificabili e controllabili, facendo riferimento alle categorie ufficiali definite dalle competenti autorità australiane il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento.
(4) È inoltre opportuno precisare che alle importazioni di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 936/97 si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del
(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue.
1) L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) al primo comma, primo trattino, le parole «60 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 250 tonnellate»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 675 tonnellate.»
2) All’articolo 2, il testo della lettera b) è modificato come segue:
a) al primo comma, le parole «7 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «7 150 tonnellate»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUSMEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUSMEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUSMEAT.
I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del
Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione “carne bovina di alta qualità”.
Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma, è di 7 075 tonnellate, espresse in peso del prodotto;»
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.