§ 14.4.772 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2271.
Regolamento (CE) n. 2271/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:22/12/2004
Numero:2271


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.772 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2271.

Regolamento (CE) n. 2271/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 396).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

     (2) Alcuni prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato dovrebbero essere eliminati dall’elenco ad esso allegato.

     (3) È opportuno quindi considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1255/96 di conseguenza.

     (5) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2005 ed è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

     1) i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento sono inseriti;

     2) i prodotti i cui codici sono elencati nell’allegato II del presente regolamento sono soppressi.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)