Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 05/07/2004 |
Numero: | 1241 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.707 – Regolamento 5 luglio 2004, n. 1241.
Regolamento (CE) n. 1241/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.
(G.U.U.E. 8 luglio 2004, n. L 238).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
(2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, dovrebbero essere eliminati dall'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
(3) È opportuno considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.
(4) È opportuno, quindi, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:
1) I prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono inseriti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
2) I prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.
ALLEGATI
(Omissis)