§ 14.4.707 – Regolamento 5 luglio 2004, n. 1241.
Regolamento (CE) n. 1241/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:05/07/2004
Numero:1241


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.707 – Regolamento 5 luglio 2004, n. 1241.

Regolamento (CE) n. 1241/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

(G.U.U.E. 8 luglio 2004, n. L 238).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

     (2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, dovrebbero essere eliminati dall'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

     (3) È opportuno considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

     (4) È opportuno, quindi, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

     1) I prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono inseriti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

     2) I prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)