§ 14.4.660 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2855.
Regolamento (CE) n. 2855/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:22/12/2003
Numero:2855


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.4.660 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2855.

Regolamento (CE) n. 2855/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 341).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/ 96 del Consiglio del 27 giugno recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotto industriali, agricoli e della pesca.

     (2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti devono essere eliminati dall’elenco ad esso allegato.

     (3) Si dovrebbero pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

     (4) Il grande numero di modifiche con effetto dal 1° gennaio 2004, si deve procedere, per motivi di chiarezza per l’utilizzatore, a sostituire completamente l’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

     (5) Tenuto conto dell’allargamento della Comunità Europea con effetto dal 1° maggio 2004, a partire dalla stessa data alcuni prodotti verranno aggiunti all’allegato al regolamento (CE) n. 1255/96.

     (6) È opportuno, quindi, modificare il regolamento (CE) n. 1255/96 di conseguenza.

     (7) Vista l’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l’urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea.

     (8) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004, è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     I prodotti elencati nell’allegato II del presente regolamento sono inseriti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L’articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     L’articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATI

 

(Omissis)