Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 22/12/2003 |
Numero: | 2855 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.4.660 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2855.
Regolamento (CE) n. 2855/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.
(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 341).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/ 96 del Consiglio del 27 giugno recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotto industriali, agricoli e della pesca.
(2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti devono essere eliminati dall’elenco ad esso allegato.
(3) Si dovrebbero pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.
(4) Il grande numero di modifiche con effetto dal 1° gennaio 2004, si deve procedere, per motivi di chiarezza per l’utilizzatore, a sostituire completamente l’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
(5) Tenuto conto dell’allargamento della Comunità Europea con effetto dal 1° maggio 2004, a partire dalla stessa data alcuni prodotti verranno aggiunti all’allegato al regolamento (CE) n. 1255/96.
(6) È opportuno, quindi, modificare il regolamento (CE) n. 1255/96 di conseguenza.
(7) Vista l’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l’urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(8) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004, è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.
I prodotti elencati nell’allegato II del presente regolamento sono inseriti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.
L’articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.
ALLEGATI
(Omissis)