Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 23/12/2003 |
Numero: | 2294 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.658 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2294.
Regolamento (CE) n. 2294/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
(G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 340).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione prevede una riduzione del dazio all'importazione di importo pari a 250 EUR/t per il riso Basmati di cui ai codici 1006 20 17 e 1006 20 98.
(2) I quantitativi di riso importati nell'ambito di tale regime sono aumentati sensibilmente, senza che siano state fornite informazioni sulle varietà importate. È pertanto necessario che la Commissione definisca in modo molto preciso le varietà che possono beneficiare della riduzione.
(3) Il riso Basmati importato nell'Unione europea in provenienza dall'India e dal Pakistan specifici requisiti al fine di mantenere l'elevata qualità del prodotto e limitare le importazioni alle varietà Basmati di linea pura.
(4) Devono essere rinforzati i controlli per neutralizzare i rischi di frode connessi all'origine del riso e alle varietà importate.
(5) Occorre inoltre specificare quali varietà di riso Basmati possono essere ammesse a beneficiare della riduzione, previa consultazione delle autorità indiane e pakistane ed esame congiunto della materia.
(6) Vista l'elevata domanda di riso Basmati originario dell'India e del Pakistan e alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione del regime, occorre istituire controlli che garantiscano la qualità del prodotto importato. Al riguardo gli Stati membri possono stabilire idonei programmi di controllo che includano eventualmente l'analisi del DNA.
(7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1503/96 è modificato nel modo seguente:
1) Il testo dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. Il riso Basmati di cui ai codici NC ex 1006 20 17 e ex 1006 20 98 che soddisfa i criteri definiti nell'allegato IV può beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione di importo pari a 250 EUR/t.
Tale importo può essere modificato in funzione dell'andamento del mercato, in particolare per quanto riguarda i quantitativi importati.
I controlli necessari all'applicazione del presente articolo sono eseguiti sulla base dei certificati di autenticità rilasciati dalle autorità competenti dell'India e del Pakistan elencate nell'allegato III.»
2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
3) È aggiunto un allegato IV il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Regioni
Il riso deve provenire da specifiche zone indiane e pakistane delle pianure dell'Indo e del Gange, comprendenti il Punjab, Haryana, l'Uttaranchal e le regioni occidentali dell'Uttah Pradesh.
Varietà
Varietà tradizionali (comunemente indicate in India e Pakistan come “varietà Basmati di linea pura”)
India |
Pakistan |
Basmati 370 |
Kernel (Basmati Pakistan) |
Basmati 386 |
Basmati 370 |
Type-3 (Dehradun) |
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Taraori Basmati (HBC-19) |
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Basmati 217 |
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Ranbir Basmati» |
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