§ 14.4.641 - Regolamento 16 giugno 2003, n. 1048.
Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:16/06/2003
Numero:1048


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.4.641 - Regolamento 16 giugno 2003, n. 1048.

Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

(G.U.U.E. 30 giugno 2003, n. L 161).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

     (2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbero essere eliminati dall’elenco di cui all’allegato del suddetto regolamento.

     (3) Si devono considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbe essere modificato in tal senso.

     (5) Considerata l’importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

     1) sono inseriti i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

     2) sono soppressi i prodotti i cui codici sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     La validità della misura di sospensione per i tubi catodici a colori, con diagonale dello schermo non inferiore a 85,5 cm (codice TARIC 8540 11 99 31), è limitata al 31 dicembre 2003. L’aliquota dei dazi autonomi applicabile dal 1° luglio 2003 è del 5 %.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)