Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 16/06/2003 |
Numero: | 1048 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.4.641 - Regolamento 16 giugno 2003, n. 1048.
Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.
(G.U.U.E. 30 giugno 2003, n. L 161).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
(2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbero essere eliminati dall’elenco di cui all’allegato del suddetto regolamento.
(3) Si devono considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.
(4) Il regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbe essere modificato in tal senso.
(5) Considerata l’importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:
1) sono inseriti i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;
2) sono soppressi i prodotti i cui codici sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.
La validità della misura di sospensione per i tubi catodici a colori, con diagonale dello schermo non inferiore a 85,5 cm (codice TARIC 8540 11 99 31), è limitata al 31 dicembre 2003. L’aliquota dei dazi autonomi applicabile dal 1° luglio 2003 è del 5 %.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)