§ 14.4.436 - Regolamento 19 dicembre 2002, n. 2264.
Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:19/12/2002
Numero:2264


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.436 - Regolamento 19 dicembre 2002, n. 2264.

Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

(G.U.C.E. 27 dicembre 2002, n. L 350).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

     (2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse amantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti devono essere eliminati dall’elenco ad esso allegato.

     (3) Si devono pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

     (4) Dato il grande numero di modifiche con effetto dal 1° gennaio 2003, si deve procedere, per motivi di chiarezza per l’utilizzatore, a sostituire completamente l’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1255/96 deve essere pertanto modificato.

     (6) Considerata l’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

     (7) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2003; è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)