Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 19/12/2002 |
Numero: | 2264 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.436 - Regolamento 19 dicembre 2002, n. 2264.
Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.
(G.U.C.E. 27 dicembre 2002, n. L 350).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell’allegato del
(2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse amantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti devono essere eliminati dall’elenco ad esso allegato.
(3) Si devono pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.
(4) Dato il grande numero di modifiche con effetto dal 1° gennaio 2003, si deve procedere, per motivi di chiarezza per l’utilizzatore, a sostituire completamente l’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.
(5) Il regolamento (CE) n. 1255/96 deve essere pertanto modificato.
(6) Considerata l’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(7) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2003; è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.
ALLEGATO
(Omissis)