§ 14.4.1007 - Regolamento 13 agosto 2009, n. 742.
Regolamento (CE) n. 742/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1296/2008 recante modalità d'applicazione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:13/08/2009
Numero:742


Sommario
Art. 1. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1296/2008, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 14.4.1007 - Regolamento 13 agosto 2009, n. 742.

Regolamento (CE) n. 742/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1296/2008 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

(G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 210)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione [2] reca le modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo.

 

(2) In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996 la Comunità si è impegnata a mettere in atto contingenti per 500000 tonnellate di granturco in Portogallo, da una parte, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altra nonché, qualora fosse necessario, ad indire gare a tariffa ridotta.

 

(3) È opportuno chiarire che per la messa in atto di detti contingenti non è necessario indire una gara.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1296/2008.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1296/2008, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

 

"1. Sono considerati come aperti dal 1 gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, due contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di, rispettivamente, 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

2. È considerato come aperto dal 1 gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di detto contingente sono effettuate alle condizioni stabilite dal presente regolamento."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.