§ 14.4.1005 - Regolamento 25 giugno 2009, n. 564.
Regolamento (CE) n. 564/2009 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:25/06/2009
Numero:564


Sommario
Art. 1. L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.4.1005 - Regolamento 25 giugno 2009, n. 564.

Regolamento (CE) n. 564/2009 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

(G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 168)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) È nell’interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio [1].

 

(2) I codici NC e TARIC 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 e 7606129320 per cinque prodotti che sono attualmente elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbero essere soppressi in quanto non è più nell’interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.

 

(3) Occorre modificare la designazione di trentadue sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni dovrebbero essere soppresse dall’elenco di cui a detto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare tali sospensioni con un asterisco nella prima colonna dell’allegato I e dell’allegato II del presente regolamento.

 

(4) L’esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96 per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi [2].

 

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

 

(6) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1 luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore. Per quanto riguarda i prodotti del codice NC e TARIC 9001900060, la nuova designazione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1 gennaio 2009,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

 

1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

 

2) sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 luglio 2009. Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009 per la designazione dei prodotti con il codice NC e TARIC 9001900060 elencati nell’allegato I del presente regolamento

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

 

[2] GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

 

 

ALLEGATO I

(Omissis)

 

ALLEGATO II

(Omissis)