Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.3 strumenti doganali |
Data: | 08/10/2001 |
Numero: | 1962 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1429/95 è modificato come segue. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.3.47 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1962.
Regolamento (CE) n. 1962/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1429/95 recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, diverse da quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
(G.U.C.E. 9 ottobre 2001, n. L 268).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/97, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, diverse da quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
(2) Per una sua gestione più efficace, occorre apportare alcune modifiche a questo regime.
(3) È utile semplificare il calcolo dell'importo della cauzione costituita per la presentazione di una domanda di titolo.
(4) È opportuno utilizzare la posta elettronica (e-mail) per trasmettere le comunicazioni alla Commissione.
(5) Occorre tener conto dei giorni festivi della Commissione e degli Stati membri.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1429/95 è modificato come segue.
1) All'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) L'allegato è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli richiesti a partire dal 25 ottobre 2001.