§ 14.3.47 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1962.
Regolamento (CE) n. 1962/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1429/95 recante modalità d'applicazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:08/10/2001
Numero:1962


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1429/95 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.3.47 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1962.

Regolamento (CE) n. 1962/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1429/95 recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, diverse da quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

(G.U.C.E. 9 ottobre 2001, n. L 268).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/97, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, diverse da quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

     (2) Per una sua gestione più efficace, occorre apportare alcune modifiche a questo regime.

     (3) È utile semplificare il calcolo dell'importo della cauzione costituita per la presentazione di una domanda di titolo.

     (4) È opportuno utilizzare la posta elettronica (e-mail) per trasmettere le comunicazioni alla Commissione.

     (5) Occorre tener conto dei giorni festivi della Commissione e degli Stati membri.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1429/95 è modificato come segue.

     1) All'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) L'allegato è soppresso.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai titoli richiesti a partire dal 25 ottobre 2001.