Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.2 regolamentazione doganale generale |
Data: | 18/12/2002 |
Numero: | 2344 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.2.62 - Regolamento 18 dicembre 2002, n. 2344.
Regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.
(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 357).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato affinché si possa tener conto dei diversi sviluppi recenti.
(2) Con la
(3) Con il
(4) Alcuni codici della nomenclatura combinata sono stati modificati a seguito della revisione della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Le modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.
(5) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere interamente sostituiti.
(6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93.
(7) Per garantire che la Comunità adempia ai suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:
a) gli allegati I, V e VII sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato del presente regolamento;
b) l'allegato III è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
ALLEGATO
1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:
(Omissis)
2) L'allegato III è modificato come segue:
a) All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis)
b) La tabella A è sostituita dalla seguente:
(Omissis)
3) L'allegato V è sostituito dal testo seguente:
(Omissis)
4) L'allegato VII è sostituito dal testo seguente:
(Omissis)