§ 14.2.62 - Regolamento 18 dicembre 2002, n. 2344.
Regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:18/12/2002
Numero:2344


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.2.62 - Regolamento 18 dicembre 2002, n. 2344.

Regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 357).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 19,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato affinché si possa tener conto dei diversi sviluppi recenti.

     (2) Con la decisione 2002/877/CE, del 5 novembre 2002, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento, autorizzandone l'applicazione provvisoria.

     (3) Con il regolamento (CE) n. 475/2002, la Commissione ha deciso di sospendere nei confronti dell'Ucraina l'applicazione del regime di duplice controllo per taluni prodotti tessili.

     (4) Alcuni codici della nomenclatura combinata sono stati modificati a seguito della revisione della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Le modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (5) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere interamente sostituiti.

     (6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (7) Per garantire che la Comunità adempia ai suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

     a) gli allegati I, V e VII sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato del presente regolamento;

     b) l'allegato III è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis)

     2) L'allegato III è modificato come segue:

     a) All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis)

     b) La tabella A è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     3) L'allegato V è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis)

     4) L'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis)