Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 08/02/2006 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.1.92 - Regolamento 8 febbraio 2006, n. 215.
Regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 9 febbraio 2006, n. L 38).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione prevedono specifiche disposizioni per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili. Nella sua forma attuale, il sistema si è rivelato problematico, tenuto conto dei flussi commerciali e delle norme generali di valutazione. Occorre pertanto sostituire il sistema attuale con un sistema in base al quale i prezzi unitari comunicati dagli Stati membri e divulgati dalla Commissione europea possano essere direttamente usati per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna.
(2) L'informazione sulla natura della transazione, che viene riportata nella casella 24 del documento amministrativo unico, consente di specificare i diversi tipi di transazioni per l’elaborazione delle statistiche sugli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi nonché tra gli Stati membri. La codificazione di questa informazione è prevista nella normativa comunitaria in vigore relativa a tali statistiche, ed in particolare nel
(3) Il
(4) Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2454/93 e (CE) n. 2286/2003.
(5) L’elenco delle transazioni stabilito nel
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
1) Nell'articolo 152, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a) bis:
«a) bis Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.
i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera
a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.
ii) Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.
iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.
iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.
Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26.»
2) Gli articoli da 173 a 177 sono soppressi.
3) L'allegato 26 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.
4) L'allegato 27 è soppresso.
5) L’allegato 38 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
All'articolo 3 del
«4. I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l’applicazione.
Gli Stati membri che incontrino difficoltà nell’adeguare i sistemi informatici di sdoganamento possono differire tale adeguamento fino al 1° gennaio 2007. In tal caso essi comunicano alla Commissione il modo e la data in cui danno applicazione ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell’articolo 1. La Commissione pubblica tale informazione.»
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I punti da 1) a 4) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 19 maggio 2006.
3. Il punto 5 dell’articolo 1 e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO I
«ALLEGATO 26
ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, LETTERA a) bis
Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice (1)
(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da “ex”, i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.
Codice NC (TARIC) |
Designazione delle merci |
Periodo di validità |
0701 90 50 |
Patate di primizia |
1.1.-30.6. |
0703 10 19 |
Cipolle |
1.1.-31.12. |
0703 20 00 |
Agli |
1.1.-31.12. |
0708 20 00 |
Fagioli |
1.1.-31.12. |
0709 20 00 10 |
Asparagi: — verdi 1.1.-31.12. |
|
0709 20 00 90 |
Asparagi: — altri |
1.1.-31.12. |
0709 60 10 |
Peperoni |
1.1.-31.12. |
ex 0714 20 |
Patate dolci, fresche o refrigerate, intere |
1.1.-31.12. |
0804 30 00 90 |
Ananas |
1.1.-31.12. |
0804 40 00 10 |
Avocadi |
1.1.-31.12. |
0805 10 20 |
Arance dolci |
1.6.-30.11. |
0805 20 10 05 |
Clementine |
1.3.-31.10. |
0805 20 30 05 |
Monreal e satsuma |
1.3.-31.10. |
0805 20 50 07 0805 20 50 37 |
Mandarini e Wilkings |
1.3.-31.10. |
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09 |
Tangerini e altri |
1.3.-31.10. |
0805 40 00 11 |
Pompelmi: — bianchi |
1.1.-31.12. |
0805 40 00 19 |
Pompelmi: — rosei |
1.1.-31.12. |
0805 50 90 11 0805 50 90 19 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
1.1.-31.12. |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21.11.-20.7. |
0807 11 00 |
Cocomeri |
1.1.-31.12. |
0807 19 00 10 0807 19 00 30 |
Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro |
1.1.-31.12. |
0807 19 00 91 0807 19 00 99 |
Altri meloni |
1.1.-31.12. |
0808 20 50 10 |
Pere: — Nashi (Pyrus pyrifolia) — Ya (Pyrus bretscheideri) |
1.5.-30.6. |
0808 20 50 90 |
Pere: — altre |
1.5.-30.6. |
0809 10 00 |
Albicocche |
1.1.-30.5. e 1.8.-31.12. |
0809 30 10 |
Pesche noci |
1.1.-10.6. e 1.10.-31.12. |
0809 30 90 |
Pesche |
1.1.-10.6. e 1.10.-31.12. |
0809 40 05 |
Prugne |
1.10.-10.6. |
0810 10 00 |
Fragole |
1.1.-31.12. |
0810 20 10 |
Lamponi |
1.1.-31.12. |
0810 50 00 |
Kiwi |
1.1.-31.12.» |
ALLEGATO II
Nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la nota relativa alla casella 24 è sostituita dal testo seguente:
«Casella n. 24: Natura della transazione
Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del