Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 13/04/2005 |
Numero: | 648 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.1.87 – Regolamento 13 aprile 2005, n. 648.
Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.
(G.U.U.E. 4 maggio 2005, n. L 116).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 fissa le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare.
(2) È necessario stabilire un livello equivalente di tutela all'atto dei controlli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario stabilire un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, i quali hanno la competenza principale per l'applicazione di tali controlli. Detti controlli dovrebbero essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di minimizzare i rischi per la Comunità e i suoi cittadini e per i partner commerciali della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse, al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del commercio legale. Tale quadro dovrebbe anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e obblighi. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione.
(3) Uno Stato membro dovrebbe accordare lo status di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici che soddisfano determinati criteri comuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. Lo status di «operatore economico autorizzato» concesso da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati membri, ma non conferisce il diritto di beneficiare automaticamente negli altri Stati membri delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici autorizzati di avvalersi delle semplificazioni, a condizione che essi soddisfino tutti i requisiti specifici relativi alle particolari semplificazioni. Nell'esaminare una richiesta di ricorso alle semplificazioni, non è necessario che gli altri Stati membri ripetano la valutazione dei sistemi di controllo, della solvibilità finanziaria o della comprovata osservanza dell'operatore, che sarà già stata effettuata dallo Stato membro che ha accordato all'operatore lo status di «operatore economico autorizzato», ma devono assicurare che siano soddisfatti gli altri requisiti specifici per il ricorso a particolari semplificazioni. Il ricorso alle semplificazioni negli altri Stati membri può essere altresì coordinato mediante un accordo tra le autorità doganali interessate.
(4) Le semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale dovrebbero lasciare impregiudicati i controlli doganali quali definiti nel codice doganale comunitario, in particolare in materia di sicurezza. Detti controlli sono di competenza delle autorità doganali e, mentre lo status di «operatore economico autorizzato» dovrebbe essere riconosciuto da tali autorità come fattore di cui tener conto nell'analisi dei rischi e nella concessione all'operatore economico di qualsiasi agevolazione in relazione ai controlli in materia di sicurezza, il diritto di controllo dovrebbe permanere.
(5) È opportuno che informazioni relative a rischi connessi con merci di importazione e di esportazione siano scambiate tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre creare un sistema comune che consenta, in condizioni di sicurezza, alle autorità competenti di accedere a tali informazioni, di trasferirle e di scambiarle in maniera tempestiva ed efficace. Dette informazioni potranno anche essere scambiate con paesi terzi qualora un accordo internazionale lo preveda.
(6) È opportuno specificare le condizioni alle quali le informazioni fornite alla dogana dagli operatori economici possono essere comunicate ad altre autorità dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri, alla Commissione o ad autorità di paesi terzi. A tal fine, si dovrebbe indicare chiaramente che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e il
(7) Per consentire adeguati controlli dei rischi, occorre introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza delle merci, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, fatta eccezione per le merci che attraversano per via aerea o marittima tale territorio senza scalo nello stesso. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità o ne escano. Possono essere fissati termini e regole diverse a seconda del tipo di merci, dei modi di trasporto o del tipo di operatori economici o qualora accordi internazionali prevedano misure particolari di sicurezza. Per evitare lacune nella sicurezza, questo obbligo dovrebbe essere prescritto anche per le merci introdotte in una zona franca o che ne escono.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2913/92,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:
1) L'articolo 4 è modificato come segue:
— sono aggiunti i punti seguenti:
«4 bis) ufficio doganale di entrata: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati controlli dei rischi all'entrata;
4 ter) ufficio doganale di importazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;
4 quater) ufficio doganale di esportazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;
4 quinquies) ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all'applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi.»,
— il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14) controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticità di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l'esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi.»,
— sono aggiunti i punti seguenti:
«25) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria, che
— impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o
— metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o
— costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori.
26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Ciò ricomprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.»
2) Sono inseriti la seguente sezione ed il seguente articolo:
«Sezione 1 bis Operatori economici autorizzati
Articolo 5 bis
1. Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di “operatore economico autorizzato”agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità.
Un “operatore economico autorizzato” beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.
Lo status di “operatore economico autorizzato” è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di “operatore economico autorizzato” e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.
2. I criteri per la concessione dello status di “operatore economico autorizzato” includono:
— un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali,
— un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali,
— se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria, e
— all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza.
Si applica la procedura di comitato per determinare:
— le norme per la concessione dello status di “operatore economico autorizzato”,
— le norme per la concessione delle autorizzazioni ad avvalersi di semplificazioni,
— le norme che stabiliscono l'autorità doganale competente per la concessione di siffatto status e di siffatte autorizzazioni,
— le norme relative al tipo e alla portata delle agevolazioni che possono essere accordate riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza, tenuto conto delle norme relative alla gestione comune del rischio,
— le norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre autorità doganali, e le condizioni alle quali:
— un'autorizzazione può essere limitata ad uno o più Stati membri,
— lo status di “operatore economico autorizzato” può essere sospeso o revocato, e
— il requisito della sede in territorio comunitario può essere revocato per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali.»
3) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
1. L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.
2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.
Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro comune in materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari.
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi.
3. Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento.
4. Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia, possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'utilizzazione finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e della presenza di merci non aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione se ciò è necessario per ridurre quanto più possibile i rischi.
La trasmissione di dati riservati alle autorità doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il
4) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti, salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e del
5) All'articolo 16, i termini «controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «controlli doganali».
6) Al capo 1 del titolo III sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 36 bis
1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.
2. La dichiarazione sommaria è presentata all'ufficio doganale di entrata.
Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.
Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore economico.
3. La dichiarazione sommaria è presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.
4. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
— il termine entro il quale la dichiarazione sommaria deve essere presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità,
— le norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di cui al primo trattino, e
— le condizioni alle quali si può derogare all'obbligo della dichiarazione sommaria o si può adattare tale obbligo, in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.
Articolo 36 ter
1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando, laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.
2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.
L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico.
3. La dichiarazione sommaria è presentata dalla persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità.
4. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la dichiarazione sommaria può essere invece presentata:
a) dalla persona per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 3; o
b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente; o
c) da un rappresentante di una delle persone di cui al paragrafo 3 o alle lettere a) o b).
5. A sua richiesta, la persona di cui ai paragrafi 3 e 4 è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:
a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria che intende esaminare le merci; o
b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette; o
c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.
Articolo 36 quater
1. L'ufficio doganale di entrata può dispensare dalla presentazione di una dichiarazione sommaria qualora si tratti di merci per cui è stata presentata una dichiarazione in dogana prima della scadenza del termine di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 3 o 4. In questo caso, la dichiarazione in dogana contiene almeno i dati necessari per una dichiarazione sommaria e, fino al momento della sua accettazione conformemente all'articolo 63, ha lo status di dichiarazione sommaria.
Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di importazione che non sia l'ufficio doganale di entrata, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.
2. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo livello di gestione del rischio utilizzato per le dichiarazioni in dogana elettroniche.»
7) All'articolo 37, paragrafo 1, i termini «controlli da parte delle autorità doganali» e all'articolo 38, paragrafo 3, i termini «al controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «a controlli doganali».
8) All'articolo 38, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I paragrafi da 1 a 4, gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante servizi aerei o navali di linea senza fare scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.»
9) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana dalla persona che le introduce in tale territorio o, se del caso, dalla persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta eccezione per i beni trasportati su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo.»
10) Nel titolo III, il capo 3 è riintitolato come segue: «Scarico delle merci presentate in dogana».
11) Gli articoli 43, 44 e 45 sono soppressi.
12) All'articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono presentate all'autorità doganale e formano oggetto delle formalità doganali previste le merci:
a) che sono state vincolate a un regime doganale e la cui entrata in una zona franca o in un deposito franco comporti l'appuramento di tale regime; tuttavia, la presentazione non è richiesta se il regime doganale in questione consente l'esonero dall'obbligo di presentare le merci;
b) che sono state collocate in una zona franca o in un deposito franco sulla base di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;
c) che beneficiano delle misure di cui all'articolo 166, lettera b);
d) che entrano in una zona franca o in un deposito franco direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità.»
13) All'articolo 176, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti sono tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte dello stesso.
Per le merci introdotte in una zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità o provenienti da una zona franca per uscire direttamente dal territorio doganale della Comunità, è presentata una dichiarazione sommaria conformemente agli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater o 182 bis, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, a seconda del caso.»
14) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Articolo 181
L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione, perfezionamento passivo, riesportazione, regimi sospensivi o regime di transito interno, nonché le disposizioni del titolo V, quando le merci provenienti da una zona franca o da un deposito franco devono uscire dal territorio doganale della Comunità.»
15) All'articolo 182, paragrafo 3, prima frase, i termini «la riesportazione o» sono soppressi.
16) Nel titolo V (Merci che escono dal territorio doganale della Comunità) sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 182 bis
1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità, salvo se trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale, senza fare scalo all'interno di tale territorio, formano oggetto di una dichiarazione in dogana oppure, se non è richiesta la dichiarazione in dogana, di una dichiarazione sommaria.
2. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
— il termine entro il quale la dichiarazione in dogana o una dichiarazione sommaria deve essere presentata all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità,
— le norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di cui al primo trattino,
— le condizioni alle quali si può derogare all'obbligo della dichiarazione sommaria o adattare tale obbligo, e
— i casi in cui e le condizioni alle quali le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non formano oggetto di una dichiarazione in dogana oppure di una dichiarazione sommaria, in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.
Articolo 182 ter
1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria, a norma della legislazione doganale, una dichiarazione in dogana, quest'ultima è presentata all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale della Comunità.
2. L'ufficio doganale di esportazione, qualora sia diverso dall'ufficio doganale di uscita, comunica immediatamente o rende disponibili, per via elettronica, all'ufficio doganale di uscita le necessarie indicazioni.
3. La dichiarazione in dogana contiene almeno le indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 182 quinquies, paragrafo 1.
4. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni in dogana presentate utilizzando un procedimento informatico.
Articolo 182 quater
1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità non è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una dichiarazione in dogana, è presentata una dichiarazione sommaria all'ufficio doganale di uscita prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale della Comunità.
2. Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita.
3. Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore economico.
Articolo 182 quinquies
1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando, laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.
2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.
L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico.
3. La dichiarazione sommaria è presentata:
a) dalla persona che introduce le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità; o
b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente; o
c) da un rappresentante di una delle persone di cui alle lettere a) o b).
4. A sua richiesta, la persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:
a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria che intende esaminare le merci; o
b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette; o
c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 36 bis, paragrafo 4, l'articolo 36 ter, paragrafo 1, l'articolo 182 bis, paragrafo 2, e l'articolo 182 quinquies, paragrafo 1, sono applicabili dall'11 maggio 2005.
Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al secondo comma. Tuttavia, la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali di entrata, importazione, esportazione e uscita, ai sensi degli articoli 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, sono messi in atto tre anni dopo che tali articoli sono diventati applicabili.
Entro due anni dall'applicazione dei suddetti articoli, la Commissione valuta qualsiasi richiesta degli Stati membri volta a prolungare il periodo di tre anni di cui al terzo comma per la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, se del caso, una modifica del periodo di tre anni di cui al comma precedente.