§ 13.4.74 - Decisione 24 ottobre 2006, n. 1622.
Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:24/10/2006
Numero:1622


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Accesso all'azione
Art. 3.  Candidature
Art. 4.  Criteri per il programma culturale
Art. 5.  Presentazione delle candidature
Art. 6.  Giuria
Art. 7.  Preselezione
Art. 8.  Selezione finale
Art. 9.  Nomina
Art. 10.  Gruppo di monitoraggio e consulenza
Art. 11.  Premio
Art. 12.  Valutazione
Art. 13.  Abrogazione
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 13.4.74 - Decisione 24 ottobre 2006, n. 1622.

Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019

(G.U.U.E. 3 novembre 2006, n. L 304)

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

     (1) La decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019.

     (2) Da uno studio sui risultati ottenuti fino al 2004 dalla manifestazione «Città europea della cultura» emerge che essa ha ripercussioni positive per la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico e il riconoscimento da parte degli abitanti dell'importanza del fatto che la loro città sia stata nominata. L'azione va però ancora migliorata, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti a lungo termine sullo sviluppo culturale della città e della regione interessate.

     (3) Consentendo alle città di associare le loro regioni circostanti, comprese le isole, è possibile raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione.

     (4) I soggetti interessati alla manifestazione hanno sottolineato l'esistenza di problemi nella procedura di selezione istituita dalla decisione n. 1419/1999/CE ed hanno raccomandato il monitoraggio delle proposte, in particolare per migliorarne la dimensione europea, promuovere la concorrenza e ridefinire il ruolo della giuria.

     (5) L'importanza e l'impatto della manifestazione «Capitale europea della cultura» richiedono l'istituzione di una procedura di selezione mista, svolta a livello nazionale ed europeo, e l'introduzione di un forte elemento di monitoraggio e consulenza, per integrare una componente nazionale e rafforzare la dimensione europea.

     (6) La fase di preparazione è di importanza cruciale per assicurare il successo della manifestazione e il raggiungimento degli obiettivi dell'azione.

     (7) Per garantire il valore aggiunto europeo dell'azione, dopo la nomina è necessaria una fase di monitoraggio, in cui in primo luogo venga verificato il rispetto dei criteri stabiliti per il programma culturale e, in secondo luogo, siano offerte una consulenza e assistenza specialistiche.

     (8) Andrebbe istituita una giuria composta da sei esperti nazionali e sette esperti europei; l'intera giuria, composta da tredici esperti (la «giuria»), dovrebbe controllare la fase di selezione fino alla nomina della città; soltanto i sette esperti europei della giuria (il «gruppo di monitoraggio e consulenza») dovrebbero controllare il processo di monitoraggio e fornire orientamenti alle capitali europee della cultura dalla fase di monitoraggio fino alla manifestazione.

     (9) Onde fornire sostegno e assistenza sia alle città candidate che a quelle nominate, è opportuno che la Commissione attivi un sito Internet dedicato al tema «Capitale europea della cultura» (contenente candidature, selezione, attuazione e link), provvedendo alla sua gestione e al suo regolare aggiornamento.

     (10) È importante promuovere la diffusione di buone prassi, in particolare allo scopo di garantire il valore aggiunto europeo dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno incoraggiare le reti delle precedenti capitali europee della cultura a svolgere un ruolo costruttivo per quanto riguarda lo scambio di esperienze e buone prassi con le future capitali europee della cultura, in particolare sulla base di scambi durante la fase preparatoria.

     (11) È importante che la qualità del programma in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione e in particolare al suo valore aggiunto europeo sia ricompensata con l'assegnazione di un premio pecuniario.

     (12) Onde garantire che la manifestazione «Capitale europea della cultura» abbia effetti duraturi, è auspicabile che la manifestazione e le strutture e le capacità create nel suo contesto vengano utilizzate quale base per una strategia duratura di sviluppo culturale delle città interessate.

     (13) Per consentire la partecipazione di paesi terzi alle iniziative culturali europee, sarebbe opportuno studiare la possibilità di un «Mese della cultura» o iniziative analoghe.

     (14) La procedura di nomina stabilita nella presente decisione si estende su un periodo di sei anni; poiché la decisione entra in vigore nel 2007, tale procedura sessennale non può quindi essere applicata per gli anni 2011 e 2012. Per tali anni si stabilisce pertanto una procedura di nomina.

     (15) Per motivi di chiarezza, la decisione n. 1419/1999/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

 

DECIDONO:

 

Art. 1. Oggetto

     È istituita un'azione comunitaria denominata «Capitale europea della cultura», che ha lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e di contribuire a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei.

 

     Art. 2. Accesso all'azione

     1. Le città degli Stati membri e dei paesi che aderiranno all'Unione europea dopo il 31 dicembre 2006 possono essere

nominate capitali europee della cultura per un anno, secondo l'ordine figurante nell'allegato.

     2. È nominata una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco di cui all'allegato.

L'ordine cronologico previsto dall'elenco può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

 

     Art. 3. Candidature

     1. L'atto di candidatura contiene un progetto culturale di dimensione europea, basato essenzialmente sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato.

     2. Il programma culturale della manifestazione è realizzato specificamente per l'anno della capitale europea della cultura e mette in luce il valore aggiunto europeo, secondo i criteri di cui all'articolo 4.

     3. Il programma è compatibile con qualsiasi strategia o politica culturale nazionale dello Stato membro in questione o, se applicabile nel quadro delle disposizioni istituzionali dello Stato membro, qualsiasi strategia culturale regionale, a condizione che tale strategia o politica non intenda limitare il numero delle città che possono essere nominate capitali europee della cultura ai sensi della presente decisione.

     4. Il programma ha una durata di un anno. In casi debitamente giustificati le città nominate possono optare per una durata inferiore.

     5. I programmi delle città nominate per lo stesso anno presentano un nesso.

     6. Le città possono scegliere di coinvolgere nei loro programmi le loro regioni circostanti.

 

     Art. 4. Criteri per il programma culturale

     Il programma culturale risponde ai seguenti criteri, raggruppati nelle due categorie «Dimensione europea» e «Città e cittadini»:

     1) per quanto riguarda la «Dimensione europea», il programma:

     a) promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati membri interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale;

     b) valorizza la ricchezza della diversità culturale in Europa;

     c) evidenzia gli aspetti comuni delle culture europee;

     2) per quanto riguarda l'aspetto «Città e cittadini», il programma:

     a) promuove la partecipazione degli abitanti della città e del suo circondario e suscita il loro interesse, come pure quello dei cittadini provenienti dall'estero;

     b) è sostenibile e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città.

 

     Art. 5. Presentazione delle candidature

     1. Ciascuno Stato membro interessato pubblica un invito a presentare candidature al più tardi sei anni prima dell'inizio della manifestazione in questione.

Ogni invito a presentare candidature, indirizzato alle città potenzialmente interessate alla nomina, menziona i criteri di cui all'articolo 4 e gli orientamenti disponibili sul sito Internet della Commissione.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato al più tardi a dieci mesi dopo la data di pubblicazione.

Le candidature presentate in risposta ai relativi inviti descrivono il programma che la città candidata intende realizzare nell'anno in questione.

     2. Le candidature sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

 

     Art. 6. Giuria

1. È istituita una giuria per ogni Stato membro interessato che ha il compito di valutare le candidature delle città candidate.

     Ogni giura raccomanda la designazione di una città da parte dello Stato membro interessato.

     2. Ogni giuria è composta da tredici membri, sette dei quali sono le persone designate dalle istituzioni europee come previsto al paragrafo 4. Gli altri sei sono designati dallo Stato membro interessato in consultazione con la Commissione. Lo Stato membro interessato procede quindi alla nomina della giuria. La giuria nomina il suo presidente fra le persone designate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni.

     3. I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto d'interessi rispetto alle città che hanno risposto all'invito a presentare candidature e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città e all'organizzazione della manifestazione «Capitale europea della cultura».

     4. Le istituzioni europee designano i membri delle giurie per tre anni come segue: due membri sono nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. Eccezionalmente, nel primo anno seguente l'entrata in vigore della presente decisione due esperti sono designati dalla Commissione per un anno, due dal Parlamento europeo per due anni, due dal Consiglio per tre anni e uno dal Comitato delle regioni per tre anni.

 

     Art. 7. Preselezione

     1. Ciascuno degli Stati membri interessati convoca la pertinente giuria di cui all'articolo 6 per una riunione di preselezione al più tardi cinque anni prima dell'inizio della manifestazione.

     2. La giuria valuta le candidature delle città che hanno risposto all'invito a presentare candidature in base ai criteri di cui all'articolo 4.

Essa effettua una preselezione delle città candidate oggetto di un ulteriore esame, predispone una relazione sulle candidature delle città in questione e formula raccomandazioni dirette a quelle preselezionate.

     3. La giuria presenta la relazione allo Stato membro interessato ed alla Commissione. Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente la preselezione in base alla relazione della giuria.

 

     Art. 8. Selezione finale

     1. Le città candidate preselezionate completano le loro candidature e le trasmettono agli Stati membri interessati, che le inoltrano quindi alla Commissione.

     2. Nove mesi dopo la riunione di preselezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la relativa giuria per la selezione finale.

     3. La giuria valuta i programmi modificati delle città candidate preselezionate in base ai criteri della presente azione ed alle raccomandazioni formulate dalla giuria nella riunione di preselezione.

     4. La giuria predispone una relazione sui programmi delle città candidate preselezionate e formula una raccomandazione per la designazione di una città dello Stato membro interessato come capitale europea della cultura.

La relazione contiene anche raccomandazioni dirette alla città selezionata, concernenti i progressi da realizzare e le disposizioni da adottare entro l'anno stabilito, nel caso in cui sia nominata dal Consiglio capitale europea della cultura.

La relazione è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione ed è pubblicata sul sito Internet della Commissione.

 

     Art. 9. Nomina

     1. Ciascuno degli Stati membri interessati designa una città per la nomina a capitale europea della cultura, notificandolo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione.

La notifica è accompagnata da una giustificazione della designazione basata sulle relazioni della giuria.

La designazione tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla giuria.

     2. Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento delle designazioni degli Stati membri interessati.

     3. Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e delle giustificazioni fondate sulle relazioni delle giurie, nomina ufficialmente le città in questione capitali europee della cultura per l'anno per il quale sono state designate.

 

     Art. 10. Gruppo di monitoraggio e consulenza

     1. È istituito un gruppo di monitoraggio e consulenza che verifica l'attuazione degli obiettivi e l'applicazione dei criteri dell'azione e fornisce alle capitali europee della cultura sostegno e consulenza dalla data della nomina fino all'inizio della manifestazione «Capitale europea della cultura».

     2. Il gruppo è composto dai sette esperti designati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni come indicato dall'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro interessato può inoltre designarvi un suo osservatore.

     3. Almeno tre mesi prima delle riunioni del gruppo, le città interessate trasmettono alla Commissione relazioni intermedie sull'attività in corso.

     4. La Commissione convoca il gruppo e i rappresentanti della città interessata. Il gruppo è convocato in due occasioni per fornire una consulenza ed esprimere una valutazione sui preparativi per la manifestazione, al fine di aiutare le città a predisporre un programma di elevata qualità con una forte dimensione europea. La prima riunione ha luogo almeno due anni prima dello svolgimento della manifestazione e la seconda riunione almeno otto mesi prima.

     5. Dopo ogni riunione il gruppo predispone una relazione sull'andamento dei preparativi della manifestazione e sulle eventuali misure da adottare. Tali relazioni prestano un'attenzione particolare al valore aggiunto europeo della manifestazione, in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 4 e delle raccomandazioni figuranti nelle relazioni della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza.

     6. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione, alle città e agli Stati membri interessati e sono pubblicate sul sito Internet della Commissione.

 

     Art. 11. Premio

     In base alla relazione elaborata dal gruppo di monitoraggio e consulenza dopo la sua seconda riunione, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, la Commissione conferisce alle città nominate un premio pecuniario in onore di Melina Mercouri, purché soddisfino i criteri stabiliti all'articolo 4 e abbiano attuato le raccomandazioni formulate dalla giuria e dal gruppo di monitoraggio e consulenza. Il premio è versato integralmente al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'anno interessato.

 

     Art. 12. Valutazione

     La Commissione effettua ogni anno la valutazione esterna ed indipendente dei risultati della manifestazione «Capitale europea della cultura» dell'anno precedente, in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione stabiliti nella presente decisione.

Entro la fine dell'anno successivo alla manifestazione «Capitale europea della cultura», la Commissione presenta una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni.

 

     Art. 13. Abrogazione

     La decisione n. 1419/1999/CE è abrogata. Tale decisione continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono state nominate capitali europee della cultura per il 2007, 2008 e 2009.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. La procedura di monitoraggio di cui all'articolo 10 della presente decisione si applica alle città nominate capitali europee della cultura per il 2010 in base alla decisione n. 1419/1999/CE. La Commissione assegna un premio alle città nominate in base all'articolo 11 della presente decisione.

     2. In deroga agli articoli da 3 a 9, alla designazione delle capitali europee della cultura per gli anni 2011 e 2012 si applica la seguente procedura di decisione:

     1) sono nominate capitali europee della cultura città degli Stati membri, come indicato nell'allegato;

     2) ciascuno Stato membro, come indicato nell'allegato, designa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni una o più città;

     3) tale designazione è comunicata al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione in questione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato;

     4) la Commissione istituisce ogni anno una giuria, che predispone una relazione sulla designazione o sulle designazioni alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche dell'azione;

     5) la giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperte nel settore culturale, di cui due nominate dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e una dal Comitato delle regioni;

     6) la giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio;

     7) il Parlamento europeo può trasmettere alla Commissione un parere sulla designazione o sulle designazioni entro tre mesi dalla ricezione della relazione;

     8) il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione, formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e della relazione della giuria, nomina ufficialmente una città capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata designata.

     3. In deroga all'articolo 4, i criteri di cui all'articolo 3 e all'allegato II della decisione n. 1419/1999/CE si applicano alle capitali europee della cultura per il 2010, 2011 e 2012, a meno che la città in questione decida di basare il suo programma sui criteri di cui all'articolo 4 della presente decisione.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 5, che si applica dal 23 novembre 2006.

 

 

ALLEGATO

Ordine di presentazione delle designazioni a «Capitale europea della cultura» (1)

 

2007 Lussemburgo Romania (1)

2008 Regno Unito

2009 Austria Lituania

2010 Germania Ungheria

2011 Finlandia Estonia

2012 Portogallo Slovenia

2013 Francia Slovacchia

2014 Svezia Lettonia

2015 Belgio Repubblica ceca

2016 Spagna Polonia

2017 Danimarca Cipro

2018 Paesi Bassi Malta

2019 Italia Bulgaria (2)

 

(1) A norma della decisione n. 1419/1999/CE, la città rumena di Sibiu è stata nominata Capitale europea della cultura per l'anno 2007.

(2) La Bulgaria parteciperà alla manifestazione «Capitale europea della cultura» nel 2019, subordinatamente alla sua adesione all'UE.

(1) L'Irlanda ha potuto designare una «Capitale europea della cultura» nel 2005, la Grecia nel 2006.