§ 13.3.210 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1349.
Decisione n. 1349/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:16/12/2008
Numero:1349


Sommario
Art. 1. La decisione n. 1719/2006/CE è modificata come segue
Art. 2. Entro il 25 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto della presente decisione
Art. 3. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 13.3.210 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1349.

Decisione n. 1349/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013

(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 149, paragrafo 4,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3] ha istituito il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.

 

(2) L’articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 1719/2006/CE prescrive che le misure necessarie per l’attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

 

(3) Tale formulazione della decisione n. 1719/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di attribuzione delle sovvenzioni diverse da quelle indicate all’articolo 10, paragrafo 1, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.

 

(4) Tuttavia, dette decisioni di selezione riguardano principalmente sovvenzioni relative a importi modesti e che non comportano decisioni politiche delicate.

 

(5) Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l’amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate.

 

(6) Al fine di permettere un’attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1719/2006/CE senza l’assistenza di un comitato,

 

DECIDONO:

 

Art. 1.

La decisione n. 1719/2006/CE è modificata come segue:

 

1) all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso;

 

2) all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 9 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l’attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un’analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l’elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato."

 

     Art. 2.

Entro il 25 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto della presente decisione.

 

     Art. 3.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

[1] GU C 224 del 30.8.2008, pag. 113.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2008.

 

[3] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

 

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.