§ 13.3.192 – Regolamento 25 ottobre 2004, n. 2051.
Regolamento (CE) n. 2051/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:25/10/2004
Numero:2051


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.3.192 – Regolamento 25 ottobre 2004, n. 2051.

Regolamento (CE) n. 2051/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

(G.U.U.E. 1 dicembre 2004, n. L 355).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     sentito il Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, contiene disposizioni relative all’organizzazione del Centro, in particolare al suo consiglio d’amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate più volte in seguito ad ogni adesione di nuovi Stati membri, che ha comportato l'ingresso di nuovi membri nel consiglio d'amministrazione.

     (2) Una valutazione esterna del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (in appresso denominato «il Centro») è stata effettuata nel 2001. Nella risposta della Commissione e nel piano d'azione definito dal consiglio di amministrazione sulla base di tale risposta si sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75 al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del Centro e delle sue strutture di gestione.

     (3) Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a sottoporre proposte in tal senso.

     (4) Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.

     (5) La gestione tripartita dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.

     (6) La partecipazione delle parti sociali alla gestione dei suddetti tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.

     (7) L’esistenza, all’interno del consiglio d’amministrazione tripartito, dei tre gruppi, in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per i gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrati elementi fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere resa ufficiale ed estesa anche al gruppo dei governi.

     (8) Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce che vi partecipino tutte le principali parti interessate e che si tenga conto della diversità dei sistemi e degli approcci che caratterizzano le questioni connesse alla formazione professionale.

     (9) Occorre considerare in anticipo le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell'Unione comporterà per il Centro. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell'adesione di nuovi Stati membri.

     (10) L'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio d’amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento del Centro e l'efficienza del suo processo decisionale. La composizione dell’ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio di amministrazione.

     (11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza.

     (12) Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

     (13) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:

     1) All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Centro stabilisce contatti adeguati, in special modo con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con autorità pubbliche, con istituti d’istruzione e con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare, il Centro garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per la formazione professionale, restando impregiudicate le proprie finalità.».

     2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     1. Il Centro comprende:

     a) un consiglio di direzione;

     b) un ufficio di presidenza;

     c) un direttore.

     2. Il consiglio di direzione è composto da:

     a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

     b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

     c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

     d) tre membri in rappresentanza della Commissione.

     I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio sulla base dell'elenco dei candidati presentato dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori.

     I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

     L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Centro.

     3. Il mandato dei membri del consiglio di direzione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso o alla loro sostituzione.

     4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di due anni rinnovabili.

     5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

     6. Il presidente convoca il consiglio di direzione una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

     7. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

     8. Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, da un coordinatore per ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 5 e da un ulteriore rappresentante dei servizi della Commissione.

     9. Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, in base alle rispettive competenze, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nelle designazioni di cui al paragrafo 4 e nelle nomine di cui al paragrafo 8.

     10. Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate negli articoli 7 e 8, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di controllare l'attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione del Centro tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1.

     11. Il calendario annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri.

     12. Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate all’unanimità. Qualora non si raggiunga l’unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l’adozione delle decisioni.».

     3) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il direttore è responsabile della gestione del Centro e mette in atto le decisioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza. È il rappresentante legale del Centro.

     2. Prepara e organizza i lavori del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza ed assicura la segreteria delle riunioni.».

     4) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In base ad un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione stabilisce, d'intesa con i servizi della Commissione, le priorità a medio termine e il programma di lavoro annuale. Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità.».

     5) Ogniqualvolta nel presente regolamento appare il termine «consiglio di amministrazione», esso è sostituito da «consiglio di direzione».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.