Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.3 istruzione e formazione |
Data: | 21/04/2004 |
Numero: | 791 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo del programma e attività. |
Art. 2. Accesso al programma. |
Art. 3. Partecipazione di paesi terzi. |
Art. 4. Selezione dei beneficiari. |
Art. 5. Concessione della sovvenzione. |
Art. 6. Disposizioni finanziarie. |
Art. 7. Esecuzione. |
Art. 8. Monitoraggio e valutazione. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 13.3.191 – Decisione 21 aprile 2004, n. 791.
Decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articoli 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato dispone che la Comunità contribuisca allo sviluppo di un'istruzione di qualità sostenendo e integrando l'azione degli Stati membri, attui una politica di formazione professionale che sostenga e integri l'azione degli Stati membri e incoraggi la cooperazione con i paesi terzi.
(2) La dichiarazione di Laeken allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001 afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.
(3) Il programma di lavoro dettagliato sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa adottato dal Consiglio il 14 giugno 2002, fissa un programma di attività che richiede sostegno a livello comunitario.
(4) La dichiarazione dell'Unione europea formulata a Vienna il 10 dicembre 1998 in occasione del cinquantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, prevede che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo, ad esempio mediante attività didattiche e di formazione, di concerto con altre organizzazioni pertinenti, e assicurare la prosecuzione del programma europeo di master in diritti dell'uomo e democratizzazione, organizzati da quindici università europee.
(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999 affermavano che, per accrescere la sostenibilità e continuità del programma europeo di master in diritti dell'uomo e democratizzazione si dovrebbe prestare ulteriore attenzione alla questione della sicurezza del bilancio.
(6) Le linee di bilancio A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 e B3-304 del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti hanno dimostrato la loro efficacia nel campo dell'istruzione e della formazione.
(7) Il Collegio d'Europa, che offre corsi post universitari di discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea, l'Istituto universitario europeo che contribuisce allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo mediante l'insegnamento superiore e la ricerca, l'Istituto europeo per l'amministrazione pubblica che forma i funzionari nazionali ed europei nel campo dell'integrazione europea, l'Accademia di diritto europeo di Treviri che fornisce una formazione di livello universitario ai professionisti e agli utenti del diritto europeo, il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione che offre master europei, Advanced Internship Programme e altre attività di istruzione, formazione e ricerca per la promozione dei diritti umani e la democratizzazione, l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per studenti disabili che si adopera per migliorare la qualità dell'istruzione per gli studenti con esigenze specifiche e per promuovere una cooperazione europea sostenibile in tale ambito e il Centro internazionale per la formazione europea che offre insegnamento, formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea, della globalizzazione, del federalismo, del regionalismo e delle trasformazioni delle strutture della società contemporanea, sono organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo.
(8) Si avverte in misura crescente la necessità che i giudici nazionali siano formati nell'applicazione del diritto comunitario e che tale formazione sia sostenuta dalla Comunità, segnatamente in seguito all'adozione del
(9) Il
(10) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo dell'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004; la Commissione si è impegnata a tener presente il commento di bilancio nell'ambito dell'esecuzione.
(11) È necessario assicurare un'adeguata stabilità e continuità dei finanziamenti, in virtù del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, alle istituzioni cui la Comunità ha assegnato un sostegno finanziario negli anni precedenti.
(12) Occorre prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri aderenti e, eventualmente, per certe azioni, ai paesi EFTA/SEE come anche ai paesi candidati all'adesione.
(13) Gli eventuali finanziamenti non comunitari provenienti da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.
(14) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
(15) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Obiettivo del programma e attività.
1. La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione (in prosieguo: «il programma»), per sostenere organismi e le loro attività che hanno per fine di estendere e approfondire le conoscenze sulla costruzione europea o di contribuire al raggiungimento di obiettivi politici comuni nel campo dell'istruzione e della formazione, sia all'interno che all'esterno della Comunità.
2. L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le attività di organismi nel campo dell'istruzione e della formazione.
Il programma comprende le seguenti attività:
a) il programma di lavoro permanente di un organismo attivo a livello europeo o mondiale che persegue un obiettivo di interesse generale europeo nel campo dell'istruzione e della formazione o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in tale ambito;
b) un'azione specifica di promozione dell'azione dell'Unione europea in tale ambito, di informazione sull'integrazione europea e sugli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali o di sostegno all'azione comunitaria e di tramite per quest'ultima a livello nazionale. Queste attività devono in particolare contribuire, o essere in grado di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione.
3. Il programma è attuato per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.
Art. 2. Accesso al programma.
Per poter beneficiare di una sovvenzione, l'organismo deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche:
a) essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel campo dell'istruzione o della formazione e avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse;
b) essere un organismo legalmente costituito da più di due anni e la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un revisore contabile iscritto al rispettivo registro;
c) svolgere attività che siano conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione e che tengano conto delle priorità di cui all'allegato.
In circostanze eccezionali la Commissione può accordare una deroga ai requisiti di cui al primo comma, lettera b), a patto che ciò non pregiudichi la tutela degli interessi finanziari della Comunità.
Art. 3. Partecipazione di paesi terzi.
Le azioni del programma possono essere aperte alla partecipazione di organismi stabiliti:
a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;
b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
c) in Romania e in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
d) in Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia del 26 febbraio 2002 sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.
Art. 4. Selezione dei beneficiari.
Il programma riguarda due gruppi di beneficiari:
a) gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari elencati espressamente al punto 2 dell'allegato;
b) gruppo 2: sostegno concesso ad associazioni europee attive nel settore dell'istruzione o della formazione, ad attività nel settore dell'istruzione superiore relative all'integrazione europea, comprese le cattedre Jean Monnet, ad attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione in Europa, alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto europeo e a organizzazioni di cooperazione giudiziaria. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte, conformemente ai criteri generali indicati nell'allegato.
Art. 5. Concessione della sovvenzione.
Le sovvenzioni concesse a titolo delle diverse azioni del programma sono concesse conformemente alle disposizioni di cui al pertinente capitolo dell'allegato.
Art. 6. Disposizioni finanziarie.
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 77 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Art. 7. Esecuzione.
La Commissione è incaricata dell'esecuzione del programma conformemente alle disposizioni dell'allegato.
Art. 8. Monitoraggio e valutazione.
1. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma.
Tale relazione si basa, tra l'altro, su una relazione valutativa esterna che deve essere disponibile entro la fine del 2006 e che esamina, come minimo, la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni), l'efficacia globale e individuale delle diverse azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi quali definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.
La Commissione riferisce inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio, su base annuale, in merito all'esecuzione del programma.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, prendono una decisione in merito al proseguimento del programma a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 9. Entrata in vigore.
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
1. INTRODUZIONE
Gli obiettivi indicati all'articolo 1 vanno attuati mediante le azioni enunciate nel presente allegato.
Il presente allegato riporta due principali tipi di azioni:
— il primo tipo, azioni 1 e 2, è volto a sostenere istituzioni specifiche o determinate associazioni attive a livello europeo nel campo dell'istruzione e della formazione,
— il secondo tipo, azione 3, è volto a sostenere particolari attività o progetti imperniati sull'integrazione europea (azione 3A) o che coadiuvano le politiche dell'Unione europea nei campi dell'istruzione e della formazione al di là dei programmi comunitari in tali ambiti (azione 3B) o promuovono la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali (azione 3C).
2. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI SOSTEGNO
Le attività svolte dagli organismi che possono ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti settori:
Azione 1: sostegno a istituzioni specifiche attive nel campo dell'istruzione e della formazione
Possono essere concesse sovvenzioni a titolo della presente azione del programma per sostenere talune spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo e agiscono nei seguenti ambiti:
— Collegio d'Europa (Bruges e Natolin): insegnamento post universitario delle discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea,
— Istituto universitario europeo di Firenze: contributo allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo tramite l'insegnamento superiore e la ricerca,
— Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht: formazione di funzionari nazionali ed europei per permettere loro di assumere le loro responsabilità nel campo dell'integrazione europea,
— Accademia di diritto europeo di Treviri: formazione continua, a livello universitario, degli operatori professionali e degli utenti del diritto europeo,
— Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione: continuazione dei master europei in diritti dell'uomo e democratizzazione, Advanced Internship Programme e altre attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca per la promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione,
— Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche: miglioramento della qualità dell'istruzione per gli studenti con esigenze specifiche e attuazione, in tale ambito, di una cooperazione europea estesa e a lungo termine,
— Centro internazionale di formazione europea: studio, insegnamento, formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea e mondiale, federalismo, regionalismo e trasformazioni delle strutture della società contemporanea, in una prospettiva federalista globale.
La Commissione può concedere sovvenzioni alle istituzioni summenzionate previo ricevimento di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente a un accordo quadro di partenariato con la Commissione.
Le sovvenzioni concesse a titolo della presente azione non sono soggette al principio di degressività enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Le attività delle istituzioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito della presente azione possono svolgersi all'interno o all'esterno dell'Unione europea.
Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 1 non ammontano a più del 65 % e a meno del 58 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.
Azione 2: sostegno ad associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione
In virtù di questa azione del programma possono essere concesse sovvenzioni a sostegno di talune spese di funzionamento e amministrative di associazioni europee attive nel settore dell'istruzione e della formazione che soddisfano i seguenti criteri di minima:
— esistere in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale quale definito all'articolo 162 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario fissate con
— operare nel campo dell'istruzione e della formazione a livello europeo e perseguire obiettivi chiari e ben definiti stabiliti nei rispettivi statuti,
— avere membri in almeno dodici Stati membri dell'Unione europea,
— essere composte di associazioni nazionali, regionali o locali,
— essere insediate e legalmente costituite in uno degli Stati membri dell'Unione europea,
— svolgere la maggior parte della propria attività negli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e/o nei paesi candidati.
Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre più del 75 % delle spese ammissibili stabilite in un piano di lavoro approvato per l'associazione. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.
Le sovvenzioni concesse a titolo della presente azione non sono soggette al principio di degressività enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 2 non ammontano a più del 4 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.
Azione 3A: sostegno ad attività nel campo dell'istruzione superiore relative all'integrazione europea, comprese le cattedre Jean Monnet
Questa azione interessa attività di promozione dell'azione dell'Unione europea nel campo dell'istruzione superiore, di sensibilizzazione dell'ambiente interessato in tale campo all'integrazione europea e agli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali ovvero di sostegno all'azione comunitaria e di tramite di quest'ultima a livello nazionale.
Le attività che beneficiano di un sostegno a titolo della presente azione possono svolgersi in paesi all'interno o all'esterno dell'Unione europea.
In particolare, conformemente all'articolo 2 della decisione, si contemplano le seguenti attività:
— realizzazione di insegnamenti sull'integrazione europea nelle università,
— creazione e sostegno di associazioni nazionali di docenti specializzati in integrazione europea,
— promozione della riflessione e del dibattito sul processo di integrazione europea,
— promozione della ricerca accademica sulle tematiche prioritarie dell'UE quali l'avvenire dell'Europa o il dialogo dei popoli e delle culture, compresa la ricerca condotta da giovani ricercatori.
Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito della pubblicazione di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre più del 75 % delle spese ammissibili delle attività selezionate per un finanziamento nell'ambito di questa azione.
Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 3A non ammontano a più del 24 % e a meno del 20 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.
Azione 3B: sostegno ad attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione in Europa
L'azione 3B interessa azioni di sostegno, di attuazione, di sensibilizzazione e di promozione relative al follow-up dei tre obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa concordati dal Consiglio europeo per il 2010:
— migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione europea,
— facilitare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione,
— aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno, e i 13 sotto-obiettivi ad essi associati. Queste azioni possono comprendere strategie di lunga portata che coprono il periodo fino al 2010 e possono riguardare sia gli aspetti intraeuropei che quelli relativi al ruolo dell'Europa nel mondo.
I tipi di attività da sostenere in virtù della presente azione rientrano nell'attuazione del metodo di coordinamento aperto nel campo dell'istruzione e della formazione, in particolare mediante valutazione tra pari, scambio di buone pratiche, scambio di informazioni e definizioni di indicatori e benchmark.
Tali attività comprendono in particolare:
— il sostegno a studi, inchieste e ricerche legate alla realizzazione degli obiettivi concreti futuri,
— riunioni di esperti, seminari, conferenze e visite di studio a sostegno dell'attuazione del programma di lavoro dettagliato sugli obiettivi,
— preparazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicazioni volte a sensibilizzare gli ambienti interessati ai settori dell'istruzione e della formazione, comprese quelle volte ad assicurare la promozione dell'azione dell'Unione europea in questi ambiti e a migliorare la qualità, l'accesso di tutti e l'apertura al mondo dei sistemi di istruzione e formazione europei,
— attività diverse a sostegno dell'azione comunitaria con il coinvolgimento degli attori della società civile che intervengono a livello nazionale o europeo negli ambiti dell'istruzione e della formazione.
Questa azione è attuata per il tramite di sovvenzioni concesse sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte.
Le sovvenzioni possono essere concesse a istituzioni stabilite in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo o nei paesi candidati. Per le attività concernenti il terzo obiettivo (apertura dei sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno) le sovvenzioni possono essere eccezionalmente concesse a istituzioni stabilite in altri paesi terzi.
La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75 % delle spese ammissibili delle proposte selezionate.
Le risorse da stanziare a titolo dell'azione 3B non ammontano a più del 14 % e a meno del 9 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.
Azione 3C: sostegno alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto europeo
In virtù di questa azione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere le azioni intraprese da organizzazioni di cooperazione giudiziaria e altre azioni volte a promuovere la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali.
Le attività che beneficiano di un sostegno a titolo della presente azione possono aver luogo in Stati membri, in paesi dello Spazio economico europeo o in paesi candidati.
Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75 % delle spese ammissibili dell'attività delineata in un piano di lavoro approvato.
Le risorse da stanziare in virtù dell'azione 3C non ammontano a più del 4 % del bilancio totale disponibile per il programma.
3. TRASPARENZA
Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.
4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE
Le domande di sovvenzione presentate in risposta a un invito a presentare proposte sono valutate alla luce dei seguenti criteri:
— pertinenza rispetto agli obiettivi del programma e dell'azione specifica interessata,
— rilevanza in relazione alle priorità o ad altri criteri indicati nell'invito a presentare proposte,
— qualità della proposta,
— probabile impatto della proposta sull'istruzione e/o la formazione a livello europeo.
5. SPESE AMMISSIBILI
All'atto di determinare l'importo di una sovvenzione concessa in virtù di un'azione del programma la Commissione ha la facoltà di ricorrere a un finanziamento forfettario basato su parametri pubblicati dei costi unitari.
Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare il 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.
Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.
6. GESTIONE DEL PROGRAMMA
Sulla base di un'analisi costi/efficacia la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso a esperti nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. La Commissione può inoltre finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione direttamente collegate alla realizzazione dell'obiettivo del programma.
7. CONTROLLI E AUDIT
7.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.
7.2. La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
7.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.
7.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione.
7.5. Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del