Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.3 istruzione e formazione |
Data: | 21/04/2004 |
Numero: | 790 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo del programma. |
Art. 2. Accesso al programma. |
Art. 3. Partecipazione di paesi al di fuori dell'Unione. |
Art. 4. Selezione dei beneficiari. |
Art. 5. Concessione della sovvenzione. |
Art. 6. Disposizioni finanziarie. |
Art. 7. Attuazione. |
Art. 8. Monitoraggio e valutazione. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 13.3.190 – Decisione 21 aprile 2004, n. 790.
Decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù sia volta a favorire, tra le altre azioni, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi.
(2) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù permettono ai giovani di divenire cittadini attivi, di sviluppare il senso di responsabilità, di esprimere le proprie opinioni e i propri valori e di procedere a scambi al di là dei confini nazionali. Esse contribuiscono in tal modo ad avvicinare l'Europa ai giovani cittadini.
(3) Nel Libro bianco dal titolo «Un nuovo slancio per la gioventù europea» presentato il 21 novembre 2001 la Commissione ritiene che la partecipazione dei giovani debba essere incoraggiata e auspica, in particolare, il rafforzamento delle strutture nelle quali i giovani possono farsi ascoltare; ritiene inoltre che l'informazione sia indispensabile allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione su detto Libro bianco, ha sottolineato l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni giovanili internazionali ed europee per consentire ai giovani di partecipare stabilmente alla vita democratica in Europa.
(4) Nel Libro bianco sulla governance europea la Commissione sollecita una trasparenza generale nonché la consultazione degli attori della società civile e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche dell'Unione europea. La Commissione riconosce il ruolo delle organizzazioni non governative nel dare voce alle preoccupazioni dei cittadini.
(5) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù approva le priorità tematiche proposte nel Libro bianco e in particolare la partecipazione e l'informazione, al fine in particolare d'incoraggiare la partecipazione dei giovani all'esercizio di una cittadinanza attiva, e propone meccanismi di attuazione del metodo aperto di coordinamento che prevede la consultazione dei giovani a livello nazionale secondo modalità proprie e la consultazione del Forum europeo della gioventù a livello europeo.
(6) Il Forum europeo della gioventù esercita una funzione di rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea e altre istituzioni internazionali. La sua azione è indispensabile per coordinare e trasmettere alle istituzioni europee i pareri delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e a queste ultime le informazioni riguardanti questioni europee per loro rilevanti. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù offrono ai giovani opportunità d'istruzione, formazione e informazioni non formali e informali; esse costituiscono reti che rappresentano organismi senza fini di lucro attive negli Stati membri o in altri paesi europei.
(7) Le linee di bilancio A-3 0 2 3 e A-3 0 2 9 del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono destinate a sostenere il Forum europeo della gioventù e organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù.
(8) Il
(9) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a raggiungere l'obiettivo di un'entrata in vigore di questo atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.
(10) È opportuno prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri, ed eventualmente, per talune azioni, all'insieme dei paesi europei considerando l'importanza di rafforzare i vincoli tra l'Unione allargata e i suoi vicini nel continente europeo.
(11) Gli eventuali cofinanziamenti non comunitari che provengano da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.
(12) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
(13) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe essere realizzato nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
DECIDONO:
Art. 1. Obiettivo del programma.
1. La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.
2. L'obiettivo generale del presente programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi. Queste attività sono costituite dal programma di lavoro permanente di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore. Tali attività devono in particolare contribuire, o avere la capacità di contribuire, alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società nonché allo sviluppo e all'attuazione di azioni di cooperazione comunitaria nel settore della gioventù in senso lato. La cooperazione con il Forum europeo della gioventù partecipa a tale obiettivo generale nella misura in cui il Forum europeo della gioventù esercita attività di rappresentanza e di coordinamento delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e fa da tramite con le istituzioni europee per le informazioni sulla gioventù.
3. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.
Art. 2. Accesso al programma.
Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve rispettare le disposizioni dell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche:
a) le sue attività devono essere conformi ai principi che sottendono l'azione comunitaria nel settore della politica della gioventù e tener conto delle priorità di cui all'allegato;
b) deve trattarsi di un organismo giuridicamente costituito da più di un anno;
c) deve esercitare le sue attività a livello europeo, da solo o sotto forma di varie associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono avere un potenziale di impatto a livello dell'intera Unione o coprire almeno otto dei paesi indicati all'articolo 3, compresi gli Stati membri.
Art. 3. Partecipazione di paesi al di fuori dell'Unione.
1. La partecipazione alle azioni del presente programma può essere aperta a organismi stabiliti:
a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;
b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
c) in Romania e in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
d) in Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia del 26 febbraio 2002 sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.
2. La partecipazione al presente programma può inoltre essere aperta a organismi stabiliti negli Stati dei Balcani che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell'Europa sudorientale e ad alcuni Stati della Comunità degli Stati indipendenti, conformemente alle condizioni e alle procedure da definire con tali paesi.
Art. 4. Selezione dei beneficiari.
Il programma riguarda due gruppi di beneficiari:
a) gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato;
b) gruppo 2: sovvenzioni di funzionamento concessi nel rispetto dei criteri globali precisati nell'allegato, a seguito di un invito a presentare proposte, alle attività permanenti di un organismo che persegue un fine di interesse generale europeo nel settore della gioventù.
Art. 5. Concessione della sovvenzione.
Le sovvenzioni concesse nell'ambito delle varie azioni del presente programma devono essere conformi alle disposizioni indicate nella sezione corrispondente dell'allegato.
Art. 6. Disposizioni finanziarie.
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 13 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Art. 7. Attuazione.
La Commissione è responsabile dell'attuazione del presente programma conformemente alle disposizioni dell'allegato e ne tiene regolarmente informati il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri.
Art. 8. Monitoraggio e valutazione.
Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. Tale relazione si basa, tra l'altro, su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile entro la fine del 2006 e che esaminerà come minimo la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni) e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 1 e nell'allegato.
Art. 9. Entrata in vigore.
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
1. ATTIVITÀ SOSTENUTE
L'obiettivo generale definito all'articolo 1 è rafforzare l'azione comunitaria nel settore della gioventù e aumentarne l'efficacia, promuovendo gli organismi attivi in questo campo.
1.1. Le principali attività delle organizzazioni della gioventù suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono le seguenti:
— rappresentanza delle opinioni e degli interessi dei giovani in tutta la loro diversità a livello comunitario,
— scambi di giovani e servizi di volontariato,
— programmi d'istruzione e di lavoro informali e non formali,
— promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali,
— dibattito sulle questioni europee e sulle politiche dell'Unione europea o sulle politiche della gioventù,
— diffusione d'informazioni sull'azione comunitaria,
— azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini.
1.2. Le principali attività del Forum europeo della gioventù sono le seguenti:
— rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea,
— coordinamento delle posizioni dei suoi membri nei confronti dell'Unione europea,
— moltiplicatore dell'informazione sulla gioventù presso le istituzioni europee,
— moltiplicatore dell'informazione dell'Unione europea presso i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni non governative,
— promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica,
— contributo al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello di Unione europea nel settore della gioventù,
— contributo allo sviluppo delle politiche della gioventù, dell'occupazione giovanile e delle opportunità di formazione nonché alla diffusione di informazioni sui giovani e alla messa a punto di strutture rappresentative dei giovani in tutta Europa,
— azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa e in altre regioni del mondo così come sull'azione dell'Unione europea a favore dei giovani.
2. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENUTE
Le attività svolte dagli organismi suscettibili di ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti ambiti:
2.1. Sezione 1: Sostegno al Forum europeo della gioventù
2.1.1. Nell'ambito della presente sezione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere attività permanenti del Forum europeo della gioventù, organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo i cui membri sono i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù, nel rispetto dei seguenti principi:
— indipendenza del Forum europeo della gioventù nella selezione dei suoi membri, assicurando la più ampia rappresentanza dei vari tipi di organizzazioni giovanili,
— autonomia del Forum europeo della gioventù nella definizione particolareggiata delle sue attività nel rispetto del punto 1.2,
— coinvolgimento quanto più ampio possibile nelle attività del Forum europeo della gioventù delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni,
— contributo attivo del Forum europeo della gioventù alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni,
— copertura geografica dei membri estesa ai paesi menzionati all'articolo 3.
2.1.2. A titolo della sezione 1 del programma, le spese ammissibili del Forum europeo della gioventù comprendono le spese di funzionamento e le spese sostenute per svolgere le sue azioni.
2.1.3. La sovvenzione concessa al Forum europeo della gioventù non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili di questo organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa. Il Forum deve ottenere un cofinanziamento pari ad almeno il 20 % del suo bilancio da fonti diverse da quelle comunitarie. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione.
2.1.4. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento del Forum europeo della gioventù tenuto conto della sua natura di organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo.
2.1.5. Data la necessità di garantire la continuità del Forum europeo della gioventù, si tiene conto, al momento di stanziare le risorse del programma, del seguente orientamento: le risorse stanziate a titolo della sezione 1 non sono inferiori a 2 000 000 di EUR.
2.1.6. Possono essere concesse sovvenzioni al Forum europeo della gioventù previa ricezione di un programma di lavoro e di un bilancio adeguati. Esse possono essere concesse su base annuale nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.
2.2. Sezione 2: Sostegno ad attività permanenti di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che s'iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore
2.2.1. Le sovvenzioni possono essere concesse in virtù di questa parte per sostenere le spese di funzionamento e amministrative degli organismi suddetti. Vale a dire:
a) un organismo senza fini di lucro che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o un organismo con obiettivi più ampi che sviluppa una parte delle sue attività esclusivamente a favore dei giovani; in entrambi i casi, l'organismo deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore;
b) una rete europea rappresentativa di organismi senza fini di lucro attivi a favore dei giovani e che coinvolgono i giovani nella gestione delle loro attività.
Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un organismo di questo tipo.
2.2.2. A titolo della sezione 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento solo le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, in particolare, le spese per il personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.
2.2.3. La sovvenzione di funzionamento concessa a titolo della sezione 2 non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa. Gli organismi interessati da questa sezione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie. Il tasso di cofinanziamento è determinato ogni anno nell'invito a presentare proposte. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione.
2.2.4. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la sovvenzione di funzionamento in tal modo concessa ha, in caso di rinnovo, un carattere degressivo. Tale degressività è applicata a partire dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica fatta salva la regola di cofinanziamento di cui sopra, le percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per l'esercizio precedente.
2.2.5. Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento a titolo della sezione 2 sono selezionati sulla base di un invito a presentare proposte.
Con gli organismi in tal modo selezionati possono essere stipulati accordi quadro di partenariato per il periodo del programma. Le sovvenzioni specifiche basate su tali accordi quadro sono concesse secondo le procedure previste negli accordi.
Gli accordi quadro non escludono tuttavia inviti annuali a presentare proposte riguardanti ulteriori beneficiari.
2.3. Disposizioni transitorie
2.3.1. Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.
2.3.2. Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.
3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE
3.1. Le domande di sovvenzione sono valutate alla luce dei seguenti criteri:
— adeguatezza rispetto agli obiettivi del programma,
— qualità delle attività progettate,
— effetto moltiplicatore che tali attività sono suscettibili di esercitare sui giovani,
— portata geografica delle attività svolte,
— implicazione dei giovani nell'organizzazione degli organismi interessati.
3.2. La Commissione offre ai candidati la possibilità di rettificare eventuali errori formali entro un determinato lasso di tempo dalla presentazione della domanda.
4. TRASPARENZA
Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del presente programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di avere ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.
5. GESTIONE DEL PROGRAMMA
Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso a esperti nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre la Commissione può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti, in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione direttamente collegate alla realizzazione dell'obiettivo del programma.
6. CONTROLLI E AUDIT
6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, ed in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.
6.2. La Commissione ha il diritto di effettuare sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
6.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.
6.4. La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, e in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione.
6.5. Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del
6.6. Ogniqualvolta non sia specificato alcun regolamento nel presente atto di base, si applicano il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione.