§ 13.3.185 – Decisione 5 dicembre 2003, n. 2317.
Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:05/12/2003
Numero:2317


Sommario
Art.  1. Istituzione del programma.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Obiettivi del programma.
Art.  4. Azioni del programma.
Art.  5. Accesso al programma.
Art.  6. Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri.
Art.  7. Misure di attuazione.
Art.  8. Comitato.
Art.  9. Finanziamento.
Art.  10. Coerenza e complementarità.
Art.  11. Partecipazione dei paesi SEE/EFTA e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.
Art.  12. Monitoraggio e valutazione.
Art.  13. Entrata in vigore.


§ 13.3.185 – Decisione 5 dicembre 2003, n. 2317.

Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità europea dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità, anche mediante la cooperazione con i paesi terzi.

     (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) hanno sottolineato che, se l'Europa vuol raccogliere la sfida della globalizzazione, gli Stati membri devono adeguare i propri sistemi d'istruzione e di formazione professionale alle esigenze della società basata sulla conoscenza.

     (3) Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha affermato che i lavori sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione dovrebbero essere valutati in una prospettiva mondiale. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha confermato che l'apertura al resto del mondo costituisce uno dei tre principi fondamentali del programma di lavoro per il 2010 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.

     (4) I ministri europei dell'Istruzione riunitisi a Bologna il 19 giugno 1999 hanno affermato, nella loro dichiarazione congiunta, che occorre che il sistema europeo di istruzione superiore acquisti nel mondo un grado di attrattiva corrispondente alla straordinaria tradizione scientifica e culturale dell'Europa.

     (5) I ministri europei competenti per l'istruzione superiore riunitisi a Praga il 19 maggio 2001 hanno ulteriormente ribadito, tra l'altro, l'importanza di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea per gli studenti europei e di altre parti del mondo.

     (6) Nella sua comunicazione relativa al rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, la Commissione ha esposto la necessità di una maggiore internazionalizzazione dell'istruzione superiore al fine di rispondere alle sfide lanciate dal processo di globalizzazione, ha individuato obiettivi globali per una strategia di cooperazione con i paesi terzi in questo settore e ha suggerito misure concrete per raggiungere tali obiettivi.

     (7) La risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002, relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001, pone in evidenza la necessità che l'Unione europea tenga conto del principio della diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi.

     (8) Gli istituti accademici dell'Unione europea puntano a incrementare la quota di studenti in mobilità internazionale. Vi è una diffusa consapevolezza del grande potenziale rappresentato dalla combinazione delle forze dei singoli istituti d'istruzione superiore europei, della diversità educativa e dell'ampia esperienza nelle attività di rete e in cooperazione con i paesi terzi, che consente loro di offrire corsi di grande qualità esistenti solo in Europa e favorisce una maggiore condivisione, all'interno della Comunità e con gli altri partner, dei benefici della mobilità internazionale.

     (9) Gli istituti d'istruzione superiore europei devono continuare ad essere all'avanguardia dello sviluppo, e a tal fine dovrebbero incoraggiare la cooperazione con gli istituti dei paesi terzi che abbiano raggiunto un livello di sviluppo comparabile a quello degli istituti d'istruzione superiore della Comunità. L'istruzione superiore deve essere intesa come un insieme di cui la formazione professionale superiore costituisce parte integrante, tenendo conto di cicli di studi specifici quali la formazione per gli ingegneri o i tecnici superiori.

     (10) Il presente programma intende contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione superiore in Europa, e ad avere al tempo stesso un impatto sulla visibilità e sulla percezione dell'Unione europea nel mondo, oltre a consentire di costituire un capitale di amicizia tra coloro che vi avranno partecipato.

     (11) Il presente programma prevede l'istituzione di «master Erasmus Mundus» che consentiranno agli studenti di effettuare un «giro d'Europa» frequentando varie università. Occorrerà tener conto di questa nuova dimensione europea dell'istruzione superiore europea al momento della revisione dei programmi esistenti, come Socrates (Erasmus), per adottare le misure adeguate per favorire l'accesso degli studenti europei a tale programma.

     (12) L'azione comunitaria dovrebbe essere gestita in modo da essere trasparente, di facile accesso per i destinatari, aperta e comprensibile.

     (13) Nel promuovere la mobilità internazionale, la Comunità dovrebbe prestare attenzione al fenomeno comunemente noto come «fuga dei cervelli».

     (14) Occorre intensificare gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo, tenendo presenti la dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché gli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare la parità fra i sessi, soprattutto perché la mobilità favorisce la scoperta di nuovi ambienti culturali e sociali e ne facilita la comprensione, e assicurare in tal modo che nessun gruppo di cittadini o cittadini di paesi terzi siano esclusi o svantaggiati, come contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (15) Al fine di rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria occorre garantire la coerenza e la complementarità fra le azioni portate avanti nel quadro della presente decisione e altre politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare il sesto programma quadro di ricerca istituito dalla decisione n. 1513/2002/ CE e i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.

     (16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) prevede una più ampia cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE), dall'altro; le condizioni e modalità di partecipazione al programma dei suddetti paesi dovrebbero essere stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.

     (17) Le condizioni e le modalità di partecipazione al programma dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) dovrebbero essere stabilite in conformità delle disposizioni previste dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione. Per quanto concerne Cipro, la partecipazione dovrebbe essere finanziata tramite stanziamenti aggiuntivi in conformità delle procedure da stabilire con tale paese. Riguardo a Malta e alla Turchia, la partecipazione dovrebbe essere finanziata tramite stanziamenti aggiuntivi in conformità delle disposizioni del trattato.

     (18) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un controllo e una valutazione periodica del presente programma al fine di consentire aggiustamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità relative all'applicazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna e indipendente.

     (19) Poiché gli scopi dell'azione proposta per quanto riguarda il contributo della cooperazione europea a un'istruzione di qualità non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, fra l'altro per la necessità di partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, e possono essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione transnazionale delle azioni e misure comunitarie, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (20) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

      DECIDONO:

 

Art. 1. Istituzione del programma.

     1. La presente decisione istituisce un programma «Erasmus Mundus» per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore nell'Unione europea e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, (in prosieguo denominato «il programma»).

     2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

     3. Il programma è a sostegno e integrazione delle azioni intraprese dagli Stati membri e all'interno degli stessi e rispetta pienamente la loro responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, nonché la loro diversità culturale e linguistica.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     1) «istituto d'istruzione superiore», un istituto che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci qualifiche o titoli di studio di tale livello, a prescindere dalla denominazione dell'istituto stesso;

     2) «studente laureato proveniente da un paese terzo», un cittadino di un paese terzo diverso dai paesi SEE/EFTA o dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea che abbia già ottenuto un primo titolo d'istruzione superiore, che non sia residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 11, che non abbia svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti, e che sia stato accettato o sia immatricolato in un master Erasmus Mundus di cui all'allegato;

     3) «studioso proveniente da un paese terzo», un cittadino di un paese terzo diverso dai paesi SEE/EFTA o dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea, che non sia residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 11, che non abbia svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti, e che possieda un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine;

     4) «studi universitari o postuniversitari», corsi d'istruzione superiore che seguono un primo ciclo, aventi una durata almeno triennale, e conducono a un secondo o ulteriore ciclo.

 

     Art. 3. Obiettivi del programma.

     1. L'obiettivo generale del programma è aumentare la qualità dell'istruzione superiore europea sostenendo la cooperazione con i paesi terzi, al fine di migliorare lo sviluppo delle risorse umane e di promuovere il dialogo e la comprensione fra i popoli e le culture.

     2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

     a) promuovere un'offerta di qualità nel settore dell'istruzione superiore, che offra un valore aggiunto europeo chiaramente individuabile e che risulti attraente sia all'interno dell'Unione europea che al di fuori dei suoi confini;

     b) incoraggiare i laureati e gli studiosi altamente qualificati di tutto il mondo ad acquisire qualifiche e/o esperienze nell'Unione europea e metterli in condizioni di ottenerle;

     c) sviluppare una cooperazione più strutturata fra l'Unione europea e gli istituti dei paesi terzi e una maggiore mobilità dall'Unione europea verso l'esterno nel quadro dei programmi di studio europei;

     d) migliorare l'accessibilità e conferire maggiore profilo e visibilità all'istruzione superiore nell'Unione europea.

     3. La Commissione persegue gli obiettivi del programma nell'osservanza della politica generale della Comunità in materia di pari opportunità per uomini e donne. Essa garantisce anche che nessun gruppo di cittadini europei o dei paesi terzi sia escluso o svantaggiato.

 

     Art. 4. Azioni del programma.

     1. Gli obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 3, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:

     a) master Erasmus Mundus, selezionati in funzione della qualità della formazione proposta e dell'accoglienza riservata agli studenti;

     b) un sistema di borse di studio;

     c) partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi;

     d) misure che rafforzano l'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa;

     e) misure di assistenza tecnica.

     2. Dette azioni sono realizzate mediante le procedure di cui all'allegato, nonché mediante i seguenti tipi di approccio, che se del caso possono essere combinati:

     a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;

     b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità e i paesi terzi;

     c) promozione delle conoscenze linguistiche offrendo di preferenza agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti al master Erasmus Mundus, e promozione della comprensione delle diverse culture;

     d) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore;

     e) sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.

 

     Art. 5. Accesso al programma.

     Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda in particolare:

     a) istituti d'istruzione superiore;

     b) studenti che hanno ottenuto un primo titolo di istruzione superiore rilasciato da un istituto di istruzione superiore;

     c) studiosi o professionisti che tengono lezioni o effettuano ricerche;

     d) personale direttamente impegnato nell'istruzione superiore;

     e) altri enti pubblici o privati che operano nel settore dell'istruzione superiore che possono partecipare solo alle azioni 4 e 5 di cui all'allegato.

 

     Art. 6. Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri.

     1. La Commissione:

     a) garantisce un'attuazione effettiva delle azioni comunitarie che rientrano nel programma in conformità all'allegato;

     b) tiene conto della cooperazione bilaterale con i paesi terzi condotta dagli Stati membri;

     c) consulta le associazioni e le organizzazioni competenti nel settore dell'istruzione superiore che operano a livello europeo e informa il comitato di cui all'articolo 8 dei loro pareri;

     d) cerca di istituire sinergie e sviluppa azioni comuni con altri programmi e azioni comunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca.

     2. Gli Stati membri:

     a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione secondo le prassi nazionali, e si sforzano altresì di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative;

     b) designano strutture appropriate incaricate di cooperare strettamente con la Commissione;

     c) favoriscono le potenziali sinergie con altri programmi comunitari e eventuali iniziative nazionali analoghe prese a livello di Stati membri.

     3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

     a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;

     b) la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma.

 

     Art. 7. Misure di attuazione.

     1. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

     a) piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità;

     b) criteri e procedure di selezione, inclusa la composizione e il regolamento interno della commissione giudicatrice e i risultati delle selezioni per l'azione 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato;

     c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

     d) il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;

     e) le modalità di controllo e valutazione del programma e di diffusione e trasferimento dei risultati.

     2. Le proposte di decisioni relative ai risultati delle selezioni, fatta eccezione per le selezioni relative all'azione 1, e tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 8. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. Finanziamento.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 230 milioni EUR. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, tale importo è considerato confermato se è compatibile, per tale fase, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 10. Coerenza e complementarità.

     1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il sesto programma quadro di ricerca e con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.

     2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

 

     Art. 11. Partecipazione dei paesi SEE/EFTA e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

     Le condizioni e modalità di partecipazione dei paesi SEE/EFTA e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea al programma sono stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni degli strumenti posti a disciplina delle relazioni tra la Comunità europea e tali paesi.

 

     Art. 12. Monitoraggio e valutazione.

     1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati emersi dal monitoraggio e dalla valutazione sono utilizzati nell'ambito della realizzazione del programma.

     Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

     2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

     3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

     a) al momento dell'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte per far fronte a tali conseguenze. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima;

     b) entro il 30 giugno 2007 una relazione di valutazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi della realizzazione del programma;

     c) entro il 31 dicembre 2007 una comunicazione sul proseguimento del programma;

     d) entro il 31 dicembre 2009 una relazione di valutazione successiva.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

AZIONI COMUNITARIE E PROCEDURE DI SELEZIONE

 

     AZIONE 1: MASTER ERASMUS MUNDUS

     AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

     AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

     AZIONE 4: AUMENTO DELL'ATTRATTIVA

     AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO TECNICO

     PROCEDURE DI SELEZIONE

 

AZIONE 1 MASTER ERASMUS MUNDUS

 

     1. La Comunità selezionerà i corsi postuniversitari europei che, ai fini del presente programma, saranno denominati «master Erasmus Mundus», selezionati in funzione della qualità dei corsi proposti e dell'accoglienza riservata agli studenti, secondo quanto previsto nella sezione «Procedure di selezione» di cui al presente allegato.

     2. Ai fini del presente programma, i master Erasmus Mundus:

     a) coinvolgono almeno tre istituti d'istruzione superiore di tre diversi Stati membri;

     b) realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui alla lettera a);

     c) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;

     d) conducono al rilascio di titoli di studio comuni doppi o multipli riconosciuti o accreditati dagli Stati membri da parte degli istituti partecipanti;

     e) riservano un minimo di posti per gli studenti dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;

     f) stabiliscono condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

     g) rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);

     h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);

     i) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai master dell'Unione europea, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

     3. I master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento, periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. Per tutta la durata del programma si cercherà di avere una rappresentanza equilibrata dei vari campi di studio. La Comunità può sostenere finanziariamente i master Erasmus Mundus e il finanziamento è vincolato alla procedura di rinnovo annuale.

 

AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

 

     1. La Comunità istituirà un unico sistema complessivo di borse di studio rivolto agli studenti laureati e agli studiosi provenienti dai paesi terzi.

     a) La Comunità può fornire un sostegno finanziario agli studenti dei paesi terzi che sono stati ammessi, mediante una procedura di gara, ai master Erasmus Mundus.

     b) La Comunità può sostenere finanziariamente gli studiosi dei paesi terzi che, nel quadro di master Erasmus Mundus, svolgono tali incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti a tale master.

     2. Le borse di studio sono aperte agli studenti laureati e agli studiosi dei paesi terzi definiti all'articolo 2, senza alcuna condizione preliminare di partecipazione diversa dall'esistenza di relazioni tra l'Unione europea e il paese d'origine degli studenti e degli studiosi in questione.

     3. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o studioso riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario.

 

AZIONE 3: PARTENARIATI

CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

 

     1. La Comunità può offrire un sostegno a rapporti strutturati fra i master Erasmus Mundus e gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi. Nel tener conto dei criteri generali di qualità, si dovrebbe anche prendere in considerazione una distribuzione geografica varia tra gli istituti dei paesi terzi che partecipano al programma. I partenariati creeranno il contesto in cui si inserirà la mobilità esterna degli studenti e degli studiosi dell'Unione europea partecipanti ai master Erasmus Mundus.

     2. I partenariati:

     — associano un master Erasmus Mundus e almeno un istituto d'istruzione superiore di un paese terzo,

     — sono sostenuti per periodi fino ad un massimo di tre anni,

     — creano il contesto in cui si inserirà la mobilità esterna degli studenti iscritti ai master Erasmus Mundus e dei loro docenti; si rivolgono a studenti e studiosi cittadini dell'Unione europea o cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato regolarmente nell'Unione europea per almeno tre anni (e per motivi diversi dallo studio) prima dell'inizio della mobilità esterna,

     — garantiscono il riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso l'istituto ospitante (cioè quello non europeo).

     3. Le attività nell'ambito dei progetti di partenariato possono anche comprendere:

     — incarichi d'insegnamento presso un istituto partner a sostegno della realizzazione del piano di studi previsto dal progetto,

     — scambi di docenti, formatori, amministratori e altri specialisti interessati,

     — elaborazione e divulgazione di nuove metodologie nel campo dell'istruzione superiore, compresi l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento aperto e a distanza,

     — sviluppo di sistemi di cooperazione con gli istituti di istruzione superiore dei paesi terzi al fine di offrire un corso nel paese in questione.

 

AZIONE 4: AUMENTO DELL'ATTRATTIVA

 

     1. Con quest'azione la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior profilo e visibilità all'istruzione europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. La Comunità sosterrà anche attività complementari che contribuiscano agli obiettivi del programma, comprese quelle connesse alla dimensione internazionale di garanzia della qualità, al riconoscimento dei crediti, al riconoscimento delle qualifiche con i paesi terzi, allo sviluppo dei piani di studio e alla mobilità.

     2. Gli istituti ammissibili possono comprendere organizzazioni pubbliche o private attive nel settore dell'istruzione superiore a livello nazionale o internazionale. Le attività saranno condotte nell'ambito di reti che collegano almeno tre organizzazioni appartenenti a tre diversi Stati membri e potranno coinvolgere anche loro omologhi di paesi terzi. Dette attività (ad esempio seminari, conferenze, gruppi di lavoro, sviluppo di strumenti TIC, produzione di materiale destinato alla pubblicazione ecc.) potranno svolgersi negli Stati membri o in paesi terzi.

     3. Le attività promozionali mirano a istituire nessi fra l'istruzione superiore e la ricerca, e a sfruttare, ogni qual volta sia possibile, le potenziali sinergie.

     4. Mediante tale azione la Comunità può sostenere reti tematiche internazionali atte ad affrontare tali temi.

     5. La Comunità può sostenere, se opportuno, progetti pilota con i paesi terzi al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore con i paesi in questione.

     6. La Comunità sostiene un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master Erasmus Mundus.

 

AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO TECNICO

 

     Per l'esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere a esperti, a un'agenzia esecutiva, alle agenzie competenti esistenti negli Stati membri e, se necessario, ad altre forme di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma.

 

PROCEDURE DI SELEZIONE

 

     Le procedure di selezione saranno definite in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 e dovranno rispettare le disposizioni in appresso.

     a) La selezione delle proposte a titolo dell'azione 1 e dell'azione 3 è effettuata da una commissione giudicatrice presieduta da un Presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i master Erasmus Mundus e i partenariati soddisfino i massimi standard di qualità accademica.

     b) A ciascun master Erasmus Mundus è concesso un numero determinato di borse a titolo dell'azione 2. La selezione degli studenti dei paesi terzi è effettuata dagli istituti partecipanti ai master Erasmus Mundus. Le procedure di selezione prevedono un meccanismo di compensazione a livello europeo volto ad evitare gravi squilibri tra le varie discipline nonché tra le regioni di provenienza e gli Stati membri di destinazione degli studenti e degli studiosi.

     c) La selezione delle proposte a titolo dell'azione 4 sarà effettuata dalla Commissione.

     d) Le procedure di selezione comportano la consultazione delle strutture designate in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).