§ 13.3.84 - Direttiva 7 giugno 1999, n. 42.
Direttiva (CE) n. 1999/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:07/06/1999
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del [...]
Art. 2.      Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sono subordinati al possesso di determinate qualifiche provvedono affinché il [...]
Art. 3.      1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività di cui all'allegato [...]
Art. 4.      Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali [...]
Art. 5.      Qualora un beneficiario sia in possesso di un certificato riconosciuto a livello nazionale ottenuto in uno Stato membro che attesti le conoscenze e le capacità nell'attività in questione [...]
Art. 6.      Nel caso in cui la durata della formazione del beneficiario sia di almeno due anni e inferiore a tre anni, i requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale [...]
Art. 7.      Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente
Art. 8.      La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un attestato riguardante il tipo e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente [...]
Art. 9.      1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché la prova che i medesimi non [...]
Art. 10.      1. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 14, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e degli attestati di cui all'articolo 8 e all'articolo [...]
Art. 11.      1. Le direttive elencate nell'allegato B sono abrogate
Art. 12.      A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito
Art. 13.      Al più tardi cinque anni dopo la data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva e, in [...]
Art. 14.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 luglio 2001. Essi ne [...]
Art. 15.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 16.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 13.3.84 - Direttiva 7 giugno 1999, n. 42. [1]

Direttiva (CE) n. 1999/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

(G.U.C.E. 31 luglio 1999, n. L 201).

 

TITOLO I

Ambito d'applicazione

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, nonché per la prestazione dei servizi forniti da dette persone e società (di seguito denominate "beneficiari"), nei settori di attività di cui all'allegato A.

     2. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato A, che i cittadini di uno Stato membro intendono esercitare, a titolo autonomo o subordinato, in uno Stato membro ospitante.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sono subordinati al possesso di determinate qualifiche provvedono affinché il beneficiario che lo richiede sia informato, prima che si stabilisca o che inizi la prestazione dei servizi, in merito alle norme che disciplinano la professione che egli intende intraprendere.

 

TITOLO II

Riconoscimento di qualifiche formali rilasciate

da un altro Stato membro

 

     Art. 3.

     1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività di cui all'allegato A, parte prima, o di esercitarla alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza aver effettuato un esame comparativo tra le conoscenze e le competenze attestate dai diplomi, certificati ed altre qualifiche formali acquisite dal beneficiario allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità, da un lato, e le conoscenze e le competenze richieste dalle proprie norme nazionali, dall'altro. Se da tale esame comparativo risulta che le conoscenze e le competenze attestate da un diploma, da un certificato o da altra qualifica formale rilasciati da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Tuttavia, se dall'esame comparativo risulta una differenza sostanziale, lo Stato membro ospitante offre al beneficiario la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. In tale caso lo Stato membro ospitante deve concedere al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, analogamente a quanto previsto dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

In deroga alla presente disposizione lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o mansioni direttive, di cui all'allegato A, parte prima, che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

Gli Stati membri si adoperano per tener conto delle preferenze del beneficiario fra queste alternative.

     2. La procedura d'esame di una domanda di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere completata nel più breve tempo possibile e chiusa con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda dell'interessato corredata della documentazione completa. Avverso tale decisione, o in mancanza di decisione, è possibile promuovere ricorso giurisdizionale di diritto interno.

TITOLO IlI

Riconoscimento delle qualifiche professionali in base

all'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro

 

     Art. 4.

     Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo, in un altro Stato membro, dell'attività in questione. Qualora l'attività sia menzionata nella parte prima dell'allegato A, tale esercizio deve essere stato effettuato:

     1) nel caso delle attività di cui alla lista I:

     a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

     b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

     c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero

     d) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

     2) nel caso delle attività di cui alla lista II:

     a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

     b) - per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o

     - per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

     c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero

     d) - per cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o

     - per sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

     3) nel caso delle attività di cui alla lista III:

     a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

     b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

     c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

     4) nel caso delle attività di cui alla lista IV:

     a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

     b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

     c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

     d) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero

     e) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

     5) nel caso delle attività di cui alla lista V, lettere a) e b):

     a) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, ovvero

     b) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, a meno che lo Stato membro ospitante non accordi ai propri cittadini un'interruzione più lunga; ovvero

     6) nel caso delle attività di cui alla lista VI:

     a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero

     b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

     c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero

     d) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8.

 

     Art. 5.

     Qualora un beneficiario sia in possesso di un certificato riconosciuto a livello nazionale ottenuto in uno Stato membro che attesti le conoscenze e le capacità nell'attività in questione equivalenti ad almeno due o tre anni, a seconda dei casi, di formazione professionale, tale certificato può essere considerato dallo Stato membro ospitante alla stregua di un certificato che attesti una formazione della durata richiesta dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettere b) e d), paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettere b), c) ed e).

 

     Art. 6.

     Nel caso in cui la durata della formazione del beneficiario sia di almeno due anni e inferiore a tre anni, i requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettera b), primo trattino, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, è aumentata del periodo occorrente per coprire l'insufficienza della durata della formazione.

 

     Art. 7.

     Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

     a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, ovvero

     b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, ovvero

     c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

 

     Art. 8.

     La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un attestato riguardante il tipo e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che il beneficiario deve presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in questione.

 

TITOLO IV

Riconoscimento delle altre qualifiche professionali

acquisite in un altro Stato membro

 

     Art. 9.

     1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti, oppure una sola di tali prove, accetta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

     2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini determinati requisiti circa l'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti né sono stati oggetto di sanzioni a carattere professionale o amministrativo (ad esempio sospensione, interdizione o radiazione), non risultanti dal documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. L'attestato riguarda i precisi elementi fattuali presi in considerazione nello Stato membro ospitante.

     3. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata - ovvero, negli Stati membri in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne - resa dal beneficiario dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale dichiarazione giurata o solenne. La dichiarazione di assenza di precedente fallimento può essere resa anche dinanzi ad un organismo professionale competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

     4. Lo Stato membro ospitante in cui deve essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

     5. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per l'esercizio delle stesse, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi degli altri Stati membri equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

     6. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 1, 2, 3, e 5 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

 

TITOLO V

Disposizioni procedurali

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 14, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e degli attestati di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

     2. Ogni Stato membro può nominare un coordinatore per le attività delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 in seno al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 delle direttiva 89/48/CEE. I compiti del gruppo di coordinamento sono i seguenti:

     - facilitare l'attuazione della presente direttiva;

     - raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri e, in particolare, raccogliere e confrontare le informazioni sulle diverse qualifiche professionali nei settori di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 11.

     1. Le direttive elencate nell'allegato B sono abrogate.

     2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 12.

     A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.

Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un quadro statistico delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 13.

     Al più tardi cinque anni dopo la data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 5, negli Stati membri.

Dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, in particolare dei coordinatori, la Commissione trasmette le sue conclusioni con riferimento ad eventuali modifiche della presente regolamentazione. La Commissione presenta, se del caso, anche proposte volte a migliorare le norme vigenti, allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 15.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 16.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

ATTIVITA' COLLEGATE ALLE CATEGORIE

DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

Lista I

     Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE

 

     1. Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

(Omissis)

     2. Direttiva 68/366/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

(Omissis)

     3. Direttiva 75/368/CEE (attività previste nell'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

     4. Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

     a) acquisto e vendita di merci

     - da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612);

     - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

     b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Lista II

     Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 3)

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

     - nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento (art. 2, punto B, lettera a).

Lista III

     Direttiva 82/489/CEE

(Omissis)

Lista IV

     Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 1)

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

     - nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

     aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

     bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

     cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo

all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

     dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

     ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

     ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

     - nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;

     - nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività previste all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

Lista V

     Direttiva 64/222/CEE e direttiva 70/523/CEE

 

     a) [articolo 4, punto 5, lettera a) della presente direttiva] Direttiva 64/222/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/224/CEE)

     1. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

     2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

     3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

     4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

     5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

     6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

 

     b) [articolo 4, punto 5, lettera b) della presente direttiva] Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

Lista VI

     Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE

     1. Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

(Omissis)

     2. Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC:

     1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852)

     2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853)

 

     3. Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, fatte

salve le attività riprese nell'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3

del presente allegato).

(Omissis)

     4. Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

     a) acquisto e vendita di merci:

     - da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

     - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

     b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

 

5. Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività menzionate nell'articolo 2, punto A, lettere c) e e), punto B,

lettera b), punto C e D]

Tali attività consistono in particolare:

     - nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

     - nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;

     - nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;

     - nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

     - nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;

     - nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;

     - nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

     - nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

 

PARTE SECONDA

ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA PARTE PRIMA

 

     1. Direttive 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

in particolare:

     a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricultura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra

     b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la coniglicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;

     c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto.

 

     2. Direttiva 63/607/CEE

(Films)

 

     3. Direttiva 64/223/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

     4. Direttiva 64/428/CEE

Nomenclatura NICE

(Omissis)

     5. Direttiva 65/264/CEE

(Cinema)

 

     6. Direttiva 66/162/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

     7. Direttiva 67/43/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

     8. Direttiva 67/654/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

     9. Direttive 68/369/CEE e 70/451/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

     10. Direttiva 69/82/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

     11. Direttiva 70/522/CEE

Nomenclatura ISIC

(Omissis)

 

 

ALLEGATO B

DIRETTIVE ABROGATE

PRIMA PARTE: DIRETTIVE DI LIBERALIZZAZIONE

 

(Omissis)

 

PARTE SECONDA: DIRETTIVE RECANTI MISURE TRANSITORIE

 

(Omissis)

 


[1] Direttiva abrogata dall’art. 62 della direttiva n. 2005/36/CE, a decorrere dalla data ivi indicata.