Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 05/06/2009 |
Numero: | 442 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e rendicontazione |
Art. 3. Monitoraggio dell’esistenza dei metadati |
Art. 4. Monitoraggio della conformità dei metadati |
Art. 5. Monitoraggio della copertura geografica dei set di dati territoriali |
Art. 6. Monitoraggio della conformità dei set di dati territoriali |
Art. 7. Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca |
Art. 8. Monitoraggio dell’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione e per lo scaricamento |
Art. 9. Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete |
Art. 10. Monitoraggio della conformità dei servizi di rete |
Art. 11. Informazioni da fornire |
Art. 12. Coordinamento e garanzia della qualità |
Art. 13. Contributo al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura |
Art. 14. Utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale |
Art. 15. Accordi in materia di condivisione dei dati |
Art. 16. Aspetti relativi ai costi e ai benefici |
Art. 17. Aggiornamento delle relazioni |
Art. 18. Applicazione |
Art. 19. Destinatari |
§ 13.2.133 - Decisione 5 giugno 2009, n. 442.
Decisione n. 2009/442/CE della Commissione, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione
(G.U.U.E. 11 giugno 2009, n. L 148)
[notificata con il numero C(2009) 4199]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Al fine di garantire che le attività di monitoraggio e di rendicontazione siano affrontate in maniera coerente, è opportuno che gli Stati membri redigano un elenco dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
(3) Occorre che il monitoraggio sia basato su un set di indicatori calcolati sulla base dei dati raccolti dalle pertinenti parti interessate ai vari livelli delle autorità pubbliche.
(4) I dati raccolti ai fini del calcolo degli indicatori di monitoraggio devono essere trasmessi alla Commissione.
(5) I risultati del monitoraggio e della rendicontazione devono essere trasmessi alla Commissione e messi a disposizione del pubblico.
(6) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 22 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
La presente decisione stabilisce norme dettagliate concernenti il monitoraggio, da parte degli Stati membri, della realizzazione e dell’utilizzo delle proprie infrastrutture di informazione territoriale e sulla rendicontazione in merito all’attuazione della
Art. 2. Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e rendicontazione
1. Gli Stati membri redigono un elenco dei set di dati territoriali e relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
Gli Stati membri trasmettono l’elenco alla Commissione e lo aggiornano annualmente.
2. Per raccogliere i dati ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, gli Stati membri si avvalgono della struttura di coordinamento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della
3. I referenti negli Stati membri inviano alla Commissione i risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della
4. Tutti i risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite Internet o altri mezzi di telecomunicazione.
CAPO II
MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI METADATI
Art. 3. Monitoraggio dell’esistenza dei metadati
1. Per misurare l’esistenza di metadati relativi ai set di dati territoriali e ai relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
a) un indicatore generale (MDi1) che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali e i relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
b) i seguenti indicatori specifici:
i) MDi1.1 che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della
ii) MDi1.2 che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della
iii) MDi1.3 che misura l’esistenza di metadati per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della
iv) MDi1.4 che misura l’esistenza di metadati per i servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
2. Gli Stati membri verificano l’esistenza di metadati per ogni set di dati territoriali e relativi servizi riportati nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se esistono metadati e attribuiscono al set o al servizio di dati territoriali i seguenti valori:
a) 1, se esistono metadati;
b) 0, se non esistono metadati.
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale MDi1 dividendo il numero di set di dati territoriali e di relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato I della
b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato II della
c) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato III della
d) il numero di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della
Art. 4. Monitoraggio della conformità dei metadati
1. Per misurare la conformità dei metadati per i set di dati territoriali e i relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
a) un indicatore generale (MDi2) che misura la conformità dei metadati relativi ai set e ai servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
b) i seguenti indicatori specifici:
i) MDi2.1 che misura la conformità dei metadati relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della
ii) MDi2.2 che misura la conformità dei metadati relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della
iii) MDi2.3 che misura la conformità dei metadati relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della
iv) MDi2.4 che misura la conformità dei metadati per i servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
2. Gli Stati membri determinano, per ogni set o servizio di dati territoriali riportato nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione se i metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della
a) 1, se i metadati corrispondenti sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della
b) 0, se i metadati corrispondenti non sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale MDi2 dividendo il numero di set di dati territoriali e servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2CE i cui metadati sono conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva, per il numero totale di set di dati territoriali e di servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati.
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato I della
b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato II della
c) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato III della
d) il numero di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della
CAPO III
MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEROPERABILITÀ DEI SET DI DATI TERRITORIALI
Art. 5. Monitoraggio della copertura geografica dei set di dati territoriali
1. Per misurare la copertura geografica dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
a) un indicatore generale (DSi1) che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
b) i seguenti indicatori specifici:
i) DSi1.1 che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della
ii) DSi1.2 che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della
iii) DSi1.3 che misura l’estensione del territorio dello Stato membro coperta dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della
2. Gli Stati membri determinano, per i set di dati territoriali riportati nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1:
a) l’area che deve essere coperta da un dato set di dati territoriali (di seguito "area pertinente"), espressa in km2;
b) l’area effettivamente coperta da un dato set di dati territoriali (di seguito "area effettiva"), espressa in km2.
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale DSi1 dividendo la somma delle aree effettive di tutti i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) la somma delle aree effettive coperte dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della
b) la somma delle aree effettive coperte dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della
c) la somma delle aree effettive coperte dai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della
Art. 6. Monitoraggio della conformità dei set di dati territoriali
1. Al fine di misurare la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
a) un indicatore generale (DSi2) che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
b) i seguenti indicatori specifici:
i) DSi2.1 che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della
ii) DSi2.2 che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della
iii) DSi2.3 che misura la conformità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della
2. Gli Stati membri determinano se ogni set di dati territoriali indicato sull’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della
a) 1, in caso di conformità del set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della
b) 0, in caso di non conformità del set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale DSi2 dividendo il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato I della
b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato II della
c) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui all’allegato III della
CAPO IV
MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI RETE
Art. 7. Monitoraggio dell’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca
1. Per misurare l’accessibilità dei metadati relativi ai set di dati territoriali e ai relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
a) un indicatore generale (NSi1) che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali e relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
b) i seguenti indicatori specifici:
i) NSi1.1, che misura fino a che punto è possibile cercare set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
ii) NSi1.2, che misura fino a che punto è possibile cercare servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
2. Gli Stati membri determinano, per ogni set e per ogni servizio di dati territoriali riportato nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se esiste un servizio di ricerca e attribuiscono al set o al servizio di dati territoriali i seguenti valori:
a) 1, se esiste un servizio di ricerca;
b) 0, se non esiste un servizio di ricerca.
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi1 dividendo il numero di set di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della
b) il numero di servizi relativi ai set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della
Art. 8. Monitoraggio dell’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione e per lo scaricamento
1. Per misurare l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
a) un indicatore generale (NSi2) che misura fino a che punto è possibile consultare e scaricare i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
b) i seguenti indicatori specifici:
i) NSi2.1, che misura l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
ii) NSi2.2, che misura l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
2. Gli Stati membri determinano, per ogni set di dati territoriali riportato sull’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se esistono un servizio di consultazione o un servizio per lo scaricamento o entrambi e attribuiscono al set di dati territoriali i seguenti valori:
a) 1, se esiste un servizio di consultazione e 0 se un tale servizio non esiste;
b) 1, se esiste un servizio per lo scaricamento e 0 se un tale servizio non esiste;
c) 1 se esistono entrambi i tipi di servizio e 0 se almeno uno dei due non esiste.
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi2 dividendo il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della
b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della
Art. 9. Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete
1. Per monitorare l’utilizzo dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della
a) un indicatore generale (NSi3) che misura l’utilizzo di tutti i servizi di rete;
b) i seguenti indicatori specifici:
i) NSi3.1, che misura l’utilizzo dei servizi di ricerca;
ii) NSi3.2, che misura l’utilizzo dei servizi di consultazione;
iii) NSi3.3, che misura l’utilizzo dei servizi per lo scaricamento;
iv) NSi3.4, che misura l’utilizzo dei servizi di conversione;
v) NSi3.5, che misura l’utilizzo dei servizi di richiesta.
2. Gli Stati membri determinano il numero annuo di richieste di servizi per ogni servizio di rete riportato nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi3 dividendo la somma del numero annuo di richieste di tutti i servizi di rete per il numero di servizi di rete.
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di ricerca diviso per il numero di servizi di ricerca (NSi3.1);
b) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di consultazione diviso per il numero di servizi di consultazione (NSi3.2);
c) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi per lo scaricamento diviso per il numero di servizi per lo scaricamento (NSi3.3);
d) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di conversione diviso per il numero di servizi di conversione (NSi3.4);
e) il numero annuo di richieste di servizi per tutti i servizi di richiesta diviso per il numero di servizi di richiesta (NSi3.5).
Art. 10. Monitoraggio della conformità dei servizi di rete
1. Per misurare la conformità dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della
a) un indicatore generale (NSi4) che misura le conformità di tutti i servizi di rete alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
b) i seguenti indicatori specifici:
i) NSi4.1, che misura le conformità di tutti i servizi di ricerca alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
ii) NSi4.2, che misura le conformità di tutti i servizi di consultazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
iii) NSi4.3, che misura le conformità di tutti i servizi per lo scaricamento alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
iv) NSi4.4, che misura le conformità di tutti i servizi di trasformazione alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
v) NSi4.5, che misura le conformità di tutti i servizi che consentono di richiamare altri servizi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
2. Gli Stati membri determinano, per ogni servizio di rete indicato sull’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, se esso è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
a) 1, se il servizio di rete è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
b) 0, se il servizio di rete non è conforme alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
3. Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi4 dividendo il numero di servizi di rete conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
4. Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente:
a) il numero di servizi di ricerca conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
b) il numero di servizi di consultazione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
c) il numero di servizi per lo scaricamento conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
d) il numero di servizi di conversione conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
e) il numero di servizi che consentono di richiamare altri servizi conformi alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 16 della
Art. 11. Informazioni da fornire
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a) i valori di tutti gli indicatori, generali e specifici, espressi in percentuale;
b) i numeratori e i denominatori di tutti gli indicatori generali e specifici;
c) i dati raccolti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2.
2. I risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della
I risultati relativi al monitoraggio svolto nel 2009 coprono il periodo tra la data di cui all’articolo 18 e la fine dello stesso anno.
CAPO V
RENDICONTAZIONE
Art. 12. Coordinamento e garanzia della qualità
1. Per quanto concerne il coordinamento, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della
a) nome, recapiti, ruolo e responsabilità del referente dello Stato membro;
b) nome, recapiti, ruolo, responsabilità e organigramma della struttura di coordinamento che supporta il referente dello Stato membro;
c) la descrizione del rapporto con le terze parti;
d) una panoramica delle pratiche professionali e delle procedure dell’organismo di coordinamento;
e) osservazioni in merito alla procedura di monitoraggio e rendicontazione.
2. Per quanto concerne l’organizzazione della garanzia di qualità, la descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della
a) una descrizione delle procedure di garanzia della qualità, compresa la manutenzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;
b) un’analisi dei problemi di garanzia della qualità relativi allo sviluppo dell’infrastruttura di informazione territoriale, tenendo conto degli indicatori generali e specifici;
c) una descrizione delle misure adottate al fine di migliorare la garanzia della qualità dell’infrastruttura;
d) la descrizione del meccanismo di certificazione eventualmente istituito.
Art. 13. Contributo al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura
La descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), della
a) una panoramica delle varie parti interessate che contribuiscono all’attuazione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale, secondo la seguente tipologia: utilizzatori, produttori di dati, fornitori di servizi, organismi di coordinamento;
b) una descrizione del ruolo delle varie parti interessate nello sviluppo e nella manutenzione dell’infrastruttura di informazione territoriale, compreso il loro ruolo nel coordinamento dei compiti, nella fornitura di dati e metadati e nella gestione, nello sviluppo e nell’hosting dei servizi;
c) una descrizione generale delle principali misure adottate per facilitare la condivisione dei set di dati territoriali e dei relativi servizi tra le autorità pubbliche e una descrizione di come la condivisione è migliorata di conseguenza;
d) una descrizione di come le parti interessate cooperano;
e) una descrizione dell’accesso ai servizi tramite il geoportale Inspire di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della
Art. 14. Utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale
Le informazioni relative all’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della
a) l’utilizzo dei servizi relativi ai dati territoriali dell’infrastruttura di informazione territoriale, tenendo conto degli indicatori generali e specifici;
b) l’utilizzo di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della
c) se disponibili, le prove dell’utilizzo dell’infrastruttura di informazione territoriale da parte del pubblico;
d) esempi di utilizzo transfrontaliero e degli sforzi fatti per migliorare la coerenza transfrontaliera dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della
e) come i servizi di conversione sono utilizzati per ottenere l’interoperabilità dei dati.
Art. 15. Accordi in materia di condivisione dei dati
La descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), della
a) una panoramica degli accordi in materia di condivisione dei dati conclusi, o in via di conclusione, tra autorità pubbliche;
b) una panoramica degli accordi in materia di condivisione dei dati conclusi, o in via di conclusione, tra autorità pubbliche e istituzioni e organismi comunitari, compresi esempi di accordi per la condivisione di un particolare set di dati territoriali;
c) un elenco degli ostacoli alla condivisione dei set di dati territoriali e dei relativi servizi tra autorità pubbliche e tra le autorità pubbliche e le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché una descrizione delle azioni adottate per superare tali ostacoli.
Art. 16. Aspetti relativi ai costi e ai benefici
La descrizione sintetica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), della
a) una stima dei costi derivanti dall’attuazione della
b) esempi dei benefici osservati, compresi esempi degli effetti positivi nelle fasi di preparazione, attuazione e valutazione delle azioni politiche, esempi del miglioramento dei servizi forniti ai cittadini ed esempi di cooperazione transfrontaliera.
Art. 17. Aggiornamento delle relazioni
La relazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18. Applicazione
La presente decisioni si applica a decorrere dal 5 giugno 2009.
Art. 19. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.