Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 24/09/2008 |
Numero: | 1007 |
Sommario |
Art. 1. Modifica del regolamento (CE) n. 460/2004 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 13.2.123 - Regolamento 24 settembre 2008, n. 1007.
Regolamento (CE) n. 1007/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia
(G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 293)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il
(2) Il 23 marzo 2007, dopo la valutazione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha formulato raccomandazioni sulle modifiche che è opportuno apportare al
(3) Conformemente alla strategia per legiferare meglio, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica relativa alla proroga e al futuro dell'Agenzia, che ha avuto luogo dal 13 giugno al 7 settembre 2007.
(4) Dato che il mandato dell'Agenzia scadrà il 13 marzo 2009 e per garantire la coerenza e la continuità, è necessario adottare una proroga che consentirà un'ulteriore discussione sull'Agenzia, che rifletterà i risultati del processo di valutazione dell'Agenzia, le raccomandazioni del consiglio di amministrazione e la revisione in corso del quadro regolamentare per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Essa consentirà inoltre un'ulteriore riflessione sull'orientamento generale degli sforzi europei volti ad aumentare la sicurezza della rete e delle informazioni. Il prolungamento della durata dell'Agenzia non dovrebbe influire sui risultati di tale discussione.
(5) La durata dell'Agenzia dovrebbe pertanto essere prorogata al 13 marzo 2012,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifica del
L'articolo 27 del
" Art. 27
Durata
L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di otto anni."
Art. 2. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.
[3] GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.