Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 12/07/2005 |
Numero: | 500 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5. |
Art. 3. 1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e [...] |
Art. 4. I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui [...] |
Art. 5. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «GRENADA» e il numero di [...] |
Art. 6. La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005. |
Art. 7. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 12.3.124 – Decisione 12 luglio 2005, n. 500.
Decisione n. 2005/500/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Grenada. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 14 luglio 2005, n. L 183).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Grenada per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
(2) Le prescrizioni della legislazione di Grenada in materia di ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, il «Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)» è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della disciplina vigente.
(4) Il PHD-MHE ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della
(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada, secondo quanto disposto dalla
(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina o dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo quanto prescritto dalla
(7) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
Il «Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)» è l'autorità competente a Grenada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca alle prescrizioni della
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del PHD-MHE, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.
I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «GRENADA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
Numero di riconoscimento |
Nome |
Città Regione |
Data limite del riconoscimento |
Categoria |
Osservazioni |
001 |
Grenada Commercial Fisheries Ltd |
St. George's |
|
PP |
A |
002 |
Caribbean Seafoods Ltd |
St. George's |
|
PP |
A |
005 |
Minerva (Cardinal Olliverre) |
Carriacou |
|
ZV |
|
006 |
Comment (Devon Mitchell) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
009 |
Mascot (Don Blair) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
0010 |
Content I (Chad Charles) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
0011 |
Content II (Francis Decoteau) |
Petit Martinique |
|
ZV |
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0012 |
White Stallion (Gerard Bethel) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
Legenda:
PP Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)
ZV Nave congelatrice
A Solo deposito frigorifero.