Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 13/04/2004 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 12.3.105 – Decisione 13 aprile 2004, n. 361.
Decisione n. 2004/361/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Romania. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 aprile 2004, n. L 113).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
Considerando quanto segue:
(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Romania per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
(2) Le disposizioni legislative della Romania in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, la «National Sanitary Veterinary Agency (NSVA)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle disposizioni vigenti.
(4) La NSVA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla
(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Romania, secondo quanto disposto dalla
(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della
(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La «National Sanitary Veterinary Agency (NSVA)» è l'autorità competente in Romania per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Romania devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della NSVA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «ROMANIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
La presente decisione si applica a partire dal 4 giugno 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
Numero di riconoscimento/registrazione |
Nome |
Città Regione |
Data limite del riconoscimento |
Categoria |
F-303 |
Condemar SA |
Constanta |
|
PP |
F-320 |
Europesca SRL |
Timis |
|
PP |
F-322 |
Black Sea Stugeron SRL |
Tulcea |
|
PP |
F-324 |
Kaviar House SRL |
Bucarest |
|
PP |
F-330 |
MF Import Export SRL |
Bucarest |
|
PP |
F-331 |
Blapis Prod SA |
Brasov |
|
PP |
F-332 |
Conectii International SA |
Galati |
|
PP |
Legenda delle categorie:
PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).